Sentenza n. 402/2026 - Trieste, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Udine – Sez. Lavoro, n. 208/2025, depositata e resa pubblica in data 8 maggio 2025, su ricorso r.g. 75/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28 luglio 2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 23 settembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, n. 208/2025, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, n. 208/2025, depositata l'8 maggio 2025, notificata all'Amministrazione il 28 luglio 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. Nel corso del giudizio il Ministero ha dato esecuzione al giudicato, sebbene successivamente alla proposizione della domanda giudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva ottemperato al giudicato. Poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse alla decisione sul concreto adempimento richiesto.
- Quando l'Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non impedisce la sua condanna alle spese processuali, in quanto la necessità del giudizio è stata determinata dall'inadempimento precedente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 ago 2026Sentenza n. 391/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 29 ago 2026Sentenza n. 392/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 29 ago 2026Sentenza n. 393/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 29 ago 2026Sentenza n. 394/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 29 ago 2026Sentenza n. 395/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 29 ago 2026Sentenza n. 396/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →