Cassazione Penale, Sentenza n. 16632/2026 del 08/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma in appello delle condanne per bancarotta fraudolenta distrattiva e per il reato tributario previsto dall'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 (utilizzo in compensazione di crediti inesistenti). Le contestazioni riguardavano: per Manuel Poma l'asserita esclusione del ruolo gestionale (presunta "testa di legno"), problemi personali (dipendenza) e l'assenza del dolo; inoltre deduceva disparità di trattamento sul quantum dell'aumento di pena a titolo di continuazione. Per Osvaldo Poma si contestava il calcolo dell'aumento per la continuazione (presunto cumulo materiale) e la prescrizione del reato in relazione alla disciplina introdotta dalla cosiddetta legge "Orlando" e alle successive modifiche legislative.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha dunque confermato le sentenze di merito (con riduzione del trattamento sanzionatorio già operata in appello). Ha ritenuto infondati i profili di difesa di Manuel: la prova della sua effettiva partecipazione alla gestione emergerebbe dagli ingenti compensi percepiti, dai prelevamenti dalle casse sociali e dalla compilazione/modifica diretta di modelli F24 (inserimento di crediti inesistenti). Ha inoltre chiarito che il dolo per la bancarotta fraudolenta distrattiva è dolo generico e non richiede la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di ledere i creditori. Quanto a Osvaldo, la Corte ha escluso il cumulo illegittimo, rilevando che il reato tributario applicato è quello del comma 2 dell'art. 10-quater (pena edittale differente) e che l'aumento di sei mesi era compatibile. Sulla prescrizione ha richiamato le Sezioni Unite e la pronuncia della Corte costituzionale: la sospensione prevista dall'art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dalla legge 23/6/2017, n. 103 si applica ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019; per i fatti in esame la prescrizione produrrà effetto il 23/10/2026. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-quater, comma 2
"è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro"
La Corte ha ritenuto applicabile il comma 2 (pena da 1 anno e 6 mesi a 6 anni) e ha valutato l'aumento di pena per il reato "satellite" (sei mesi) alla luce di tale inquadramento normativo; non si è configurato un cumulo materiale illegittimo.
art. 159 cod. pen. (disciplina della sospensione della prescrizione)
La Corte, richiamando le Sezioni Unite, ha affermato che la sospensione introdotta dall'art. 159 nel testo della legge 23/6/2017, n. 103 (c.d. Orlando) si applica ai reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019; le successive modifiche legislative non hanno effetto retroattivo tali da sopprimere la sospensione per i fatti in quel periodo.
art. 81 cod. pen. (continuazione)
Nel calcolo della continuazione la Corte verifica la disciplina edittale del reato "satellite" e l'ammontare dell'aumento; se l'aumento applicato è compatibile con il regime edittale non si determina un cumulo materiale in contrasto con l'istituto della continuazione.
Giurisprudenza - Sez. U., n. 22474 del 31/03/2016 (Passarelli)
Ribadito il principio secondo cui il dolo per la bancarotta fraudolenta distrattiva è dolo generico: è sufficiente la volontà consapevole di destinare il patrimonio sociale a finalità diverse dalla garanzia delle obbligazioni sociali, senza necessità di consapevolezza dello stato di insolvenza o di intento specifico di danneggiare i creditori.
Sez. U., n. 20989 del 12/12/2024 (Polichetti) e pronuncia Corte costituzionale n. 38/2026
Le Sezioni Unite hanno chiarito l'ambito temporale di applicazione della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge 23/6/2017; la Corte costituzionale ha confermato l'interpretazione e dichiarato non fondate le questioni contrarie.
Massime di principio
- La qualifica di "testa di legno" non esclude la responsabilità se esistono fatti che dimostrano partecipazione effettiva alla gestione (prelievi, compensi, decisioni operative, firme su modelli fiscali).
- Per la bancarotta fraudolenta distrattiva è sufficiente il dolo generico: non è necessario dimostrare la consapevolezza dello stato di insolvenza o l'intento di recare pregiudizio ai creditori.
- La compilazione o la modifica diretta di modelli F24 con l'inserimento di crediti inesistenti costituisce elemento probatorio rilevante e diretto per l'imputazione prevista dall'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000.
- Nel valutare la continuazione e gli aumenti di pena bisogna accertare quale comma del reato satellite sia applicabile e confrontare l'aumento con la cornice edittale per evitare un cumulo materiale illegittimo.
- Le modifiche normative in materia di prescrizione vanno applicate con riguardo al momento del fatto: si applica la disciplina vigente al tempo del reato salvo diversa decisione della Corte costituzionale.
- I ricorsi generici che non affrontano specificamente le argomentazioni delle decisioni di merito rischiano l'inammissibilità; le impugnazioni devono essere puntuali e riferite alla motivazione decisoria.
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