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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24614/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la conferma, da parte della Corte territoriale, della revoca della patente disposta con la sentenza di primo grado nonostante che la seconda delle due misurazioni del tasso alcolemico avesse dato esito pari a 1,32 g/l, inferiore al limite di 1,50 g/l previsto per la revoca (art. 186, comma 2, lett. b). Inoltre si denunciava vizio della motivazione della Corte d'appello perché, pur non contestando la metodologia (curva di Widmark), l'appellante aveva rilevato che, in caso di due misurazioni discordanti effettuate in breve tempo, si doveva prendere a base quella che dava il valore più basso; la motivazione della Corte territoriale non aveva affrontato adeguatamente questa censura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto errata la decisione della Corte d'appello di considerare il valore più alto (prima misurazione 1,56 g/l) quale tasso rilevante quando le due misurazioni sono discordanti. Si è richiamata la disciplina (art. 379 regolamento codice della strada) e il principio di garanzia/favor rei secondo cui, in presenza di due rilevazioni discordanti in breve periodo, deve essere preso a riferimento il valore più basso. Ne è conseguito che, poiché la seconda misurazione era pari a 1,32 g/l (sotto 1,50 g/l), non doveva essere disposta la revoca della patente ma la sospensione. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria, dichiarando l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-bis

    La norma fissa le soglie di alcolemia e le conseguenze sanzionatorie; in particolare la soglia di 1,50 g/l è quella che legittima la sanzione della revoca della patente. Se la rilevazione significativa è sotto tale soglia, la sanzione più grave (revoca) non è applicabile e deve prevalere la sanzione prevista per livelli inferiori (es. sospensione).

  • Regolamento del codice della strada - art. 379

    Prevede che siano eseguite due misurazioni concordanti in breve periodo per assicurare l'affidabilità della rilevazione mediante strumento tecnico; la disciplina svolge ruolo di garanzia per evitare che errori strumentali o fisiologiche oscillazioni conducano a decisioni sfavorevoli per l'imputato. In caso di rilevazioni discordanti, deve essere preso a riferimento il valore più basso in ossequio al principio del favor rei.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 20064 del 2010, non mass.)

    Indica l'orientamento secondo cui, quando esistono due misurazioni del tasso alcolemico eseguite in breve tempo con esiti differenti, per ragioni di garanzia e in favore dell'imputato va considerato il valore minore.

Massime di principio

  • Quando vengono effettuate due misurazioni del tasso alcolemico in breve tempo e i risultati sono discordanti, il valore da assumere a base del giudizio è il più basso, per applicazione del principio di favor rei e della funzione di garanzia prevista dal regolamento del codice della strada.
  • La presenza di misurazioni discordanti mira a tutelare l'imputato da possibili errori strumentali o oscillazioni fisiologiche: la disciplina delle "due misurazioni concordanti" va interpretata come strumento di affidabilità e cautela.
  • Se il valore più basso rilevato è sotto la soglia che determina la revoca della patente (es. 1,50 g/l), la sanzione della revoca non può essere applicata; dovrà essere valutata la misura meno afflittiva prevista per il livello alcolico effettivamente accertato (ad es. sospensione).
  • La declaratoria di responsabilità penale può essere dichiarata irrevocabile anche se la Corte di Cassazione annulla limitatamente gli effetti sanzionatori (es. revoca) con rinvio per nuovo giudizio su quel punto; pertanto l'accertamento della responsabilità può rimanere definitivo mentre si rimettano alcune conseguenze accessorie al giudice d'appello.
  • In situazioni analoghe, chi impugna dovrebbe evidenziare esattamente la discordanza tra le misurazioni e richiamare l'applicazione del principio di favore per ottenere, se del caso, la revisione della sanzione accessoria più grave.

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