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Sentenza

Sentenza n. 4415/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 5023/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 18 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202601302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5023/2025, che aveva riconosciuto l'indennità sostitutiva per ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 5023/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 18 novembre 2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 21 novembre 2025. La decisione aveva condannato il Ministero a pagare € 3.345,62 per ferie non godute negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2021/2022, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo e alle spese. Il ricorrente ha dedotto la persistente mancata esecuzione, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni, e ha chiesto il pagamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza che risulti provata l'integrale esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso: accerta che la sentenza da eseguire è passata in giudicato e che è stata notificata in copia conforme, e rileva che alla proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per procedere all'esecuzione giudiziale. In assenza di prova dell'integrale adempimento, ordina al Ministero di pagare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza € 3.345,62, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Per il caso di perdurante inottemperanza nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione; il commissario dovrà eseguire l'incarico entro i successivi 60 giorni e determinare quanto ancora dovuto, adottando gli atti necessari. Non è previsto un compenso per il commissario. Il Ministero è condannato a pagare € 800,00 per le spese, oltre oneri e spese generali, e a rifondere il contributo unificato; le somme sono da corrispondere ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione – ovvero la sentenza n. 5023/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 18 novembre 2025 – risulta essere passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal Cancelliere del Tribunale di Milano in data 25 marzo 2026 (all. 2 al ricorso).

    Il TAR considera attestato il passaggio in giudicato della sentenza esecutanda in ragione del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 324 c.p.c.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito con l. 30/1997

    La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata alle Amministrazioni resistenti in data 21 novembre 2025 (all. 3 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.

    Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notifica presso la sede del debitore del titolo esecutivo in copia conforme e costituisce il periodo minimo da attendere prima di procedere all'esecuzione giudiziale.

  • art. 474 c.p.c.

    La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata alle Amministrazioni resistenti in data 21 novembre 2025 (all. 3 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.

    Ai fini dell'esecuzione, la sentenza costituisce titolo esecutivo se munita di attestazione di conformità.

Massime di principio

  • L'ottemperanza di una sentenza passata in giudicato è ammissibile, quanto al momento dell'esecuzione giudiziale, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica presso la sede del debitore del titolo esecutivo in copia conforme.
  • Se l'Amministrazione non prova l'integrale esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinarle il pagamento entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza di quel termine.
  • Il commissario ad acta nominato per eseguire un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione può essere incaricato di determinare definitivamente il residuo dovuto e adottare gli atti contabili e finanziari necessari; quando l'incarico rientra nei suoi compiti istituzionali di gestione della spesa pubblica, non spetta un compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

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