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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-99/22

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 4 maggio 2023. — Kapniki A. Michailidis AE contro Organismos Pliromon kai Elenchou Koinotikon Enischiseon Prosanatolismou kai Engyiseon (OPEKEPE), e Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Regolamento (CEE) n. 2062/92 – Articolo 3, paragrafo 3 – Validità – Organizzazione comune dei mercati – Tabacco greggio – Premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia – Riduzione di tali premi in funzione della quantità di tabacco di classi, categorie o qualità inferiori acquistata – Principi di irretroattività e di tutela del legittimo affidamento. — Causa C-99/22

Giurisprudenza europea62022CJ0099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una questione di validità sollevata dal Consiglio di Stato greco in una controversia sul recupero di parte del premio per il tabacco del raccolto 1992. Ha ritenuto che la riduzione del premio prevista dal regolamento n. 2062/92 operasse retroattivamente, ma che tale retroattività fosse ammissibile in ragione dell’interesse generale perseguito dall’OCM tabacco. Ha inoltre escluso la violazione del legittimo affidamento degli operatori economici, respingendo quindi la censura di invalidità.

Validità dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2062/92 sulla riduzione del premio per tabacco di qualità inferiore, alla luce dei principi di irretroattività e di tutela del legittimo affidamento

La questione giuridica

Se l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2062/92, che riduce del 30% il premio per il quantitativo di tabacco di classi, categorie o qualità inferiori acquistato oltre una certa soglia, sia invalido perché retroattivo e perché lesivo del legittimo affidamento degli operatori che avevano già concluso i contratti di coltivazione per il raccolto 1992.

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2062/92 è valido: pur avendo effetti retroattivi, tali effetti sono giustificati dall’esigenza di attuare l’obiettivo dell’organizzazione comune del mercato del tabacco per il 1992 e non violano il legittimo affidamento, poiché gli operatori sapevano che prezzi e premi potevano essere annualmente fissati o modificati e i contratti di coltivazione prevedevano la rinegoziazione del prezzo in caso di variazione dei premi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2062/92
  • Regolamento (CEE) n. 727/70
  • Regolamento (CEE) n. 1726/70
  • Regolamento (CEE) n. 1727/70
  • Regolamento (CEE) n. 1114/88
  • Articolo 43, paragrafo 2, del Trattato CEE

Validità della riduzione del premio per tabacco di qualità inferiore nel raccolto 1992

La Corte di giustizia, con rinvio pregiudiziale del Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia), ha esaminato la validità dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2062/92 relativo al raccolto 1992 nel settore del tabacco greggio. La causa nasce dal recupero, da parte delle autorità greche, di una parte del premio già versato a un acquirente di tabacco in foglia.

Fatti e procedimento principale

Kapniki A. Michailidis AE aveva concluso, prima del 1° giugno 1992, contratti di acquisto di tabacco della varietà Katerini per il raccolto 1992 e aveva ricevuto un anticipo sul premio previsto dalla normativa dell’Unione. Nel 1995 l’Ethnikos Organismos Kapnou ha ordinato la restituzione di una parte del premio, ritenendo che la quota di tabacco di categoria inferiore acquistata superasse la soglia del 20% fissata per tale varietà dall’allegato IV del regolamento n. 2062/92.

Normativa dell’Unione rilevante

La sentenza ricostruisce l’evoluzione della disciplina dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio:

  • il regolamento n. 727/70 prevedeva premi agli acquirenti di tabacco in foglia e un sistema di prezzi d’obiettivo e d’intervento;
  • il regolamento n. 1726/70 disciplinava i contratti di coltivazione, imponendo che essi indicassero il prezzo contrattuale e i criteri di determinazione del prezzo finale, con previsione di rinegoziazione in caso di modifica dei premi;
  • il regolamento n. 1114/88 aveva aggiunto l’istituto del quantitativo massimo garantito, per contenere la produzione;
  • il regolamento n. 2062/92, per il raccolto 1992, ha fissato gli importi dei premi e previsto, all’articolo 3, paragrafo 3, una riduzione del 30% del premio per la parte di tabacco di qualità inferiore acquistata oltre la percentuale massima indicata nell’allegato IV.

Questione pregiudiziale

Il giudice greco chiedeva se tale articolo 3, paragrafo 3, fosse invalido perché:

  • retroattivo, dato che il regolamento è stato pubblicato il 30 luglio 1992 mentre i contratti per il raccolto 1992 dovevano già essere conclusi entro il 1° giugno 1992;
  • lesivo del legittimo affidamento, poiché gli operatori avrebbero pianificato la produzione contando su un premio determinato in precedenza.

Ragionamento della Corte: effetto retroattivo

La Corte ha rilevato che il regolamento n. 2062/92 è stato adottato quando gli acquirenti avevano già assunto impegni contrattuali vincolanti con i produttori. Inoltre, la fissazione annuale del premio per il raccolto 1992 è intervenuta nel giugno 1992, mentre il sistema del regolamento n. 727/70 imponeva che essa avvenisse entro il 1° novembre 1991. Ne consegue che la disposizione contestata aveva effettivamente portata retroattiva.

Ragionamento della Corte: ammissibilità della retroattività

La Corte ha ricordato che la retroattività di un atto dell’Unione è eccezionalmente ammissibile quando:

  • lo richiede uno scopo di interesse generale;
  • il legittimo affidamento degli interessati è rispettato;
  • oppure ciò risulta chiaramente dalla formulazione, dalla finalità e dall’economia dell’atto. Nel caso di specie, la retroattività era imposta dalla necessità di realizzare l’obiettivo fondamentale dell’OCM tabacco per il 1992, cioè il sostegno finanziario ai produttori e ai trasformatori e l’orientamento della produzione verso varietà più richieste e competitive.

Ragionamento della Corte: legittimo affidamento

La Corte ha escluso che gli operatori potessero invocare un affidamento legittimo alla conservazione del livello originario del premio, perché il settore delle organizzazioni comuni di mercato richiede adattamenti costanti in funzione delle condizioni economiche. In particolare:

  • il regolamento n. 727/70 prevedeva la fissazione annuale dei prezzi e dei premi e ammetteva variazioni anche in diminuzione;
  • dopo il regolamento n. 1114/88, gli operatori erano consapevoli dell’incertezza sulla fissazione annuale dei valori per il raccolto 1992;
  • i contratti di coltivazione tipo contemplavano espressamente la rinegoziazione del prezzo in caso di modifica dei premi. Di conseguenza, non vi era violazione del legittimo affidamento.

Decisione e principio affermato

La Corte ha concluso che l’esame della questione non ha rivelato alcun elemento idoneo a invalidare l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2062/92. La disposizione è quindi valida, nonostante il suo effetto retroattivo, perché giustificata dall’interesse generale dell’organizzazione comune di mercato e compatibile con la tutela del legittimo affidamento degli operatori.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del settore agricolo, la sentenza conferma che, in presenza di un’OCM con meccanismi di fissazione annuale di prezzi o premi, la disciplina può essere modificata anche dopo la stipula dei contratti, se ciò è coerente con l’assetto normativo e se gli operatori erano già esposti a un margine di variabilità regolatoria. In ambito contenzioso, ciò limita la possibilità di opporre un affidamento stabile su incentivi o premi agricoli non ancora definitivamente consolidati.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatitabacco greggioprincipio di irretroattivitàtutela del legittimo affidamento

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