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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14560/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva dichiarato inammissibile la sua dichiarazione di ricusazione del giudice monocratico dott. Mario Mastromatteo. Le censure principali sono: (i) illegittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di astensione emesso dal Presidente di Sezione (anziché dal Presidente del Tribunale), con conseguente nullità assoluta del rigetto per carenza di potere e violazione del principio del giudice naturale (art. 36 c.p.p., art. 25 Cost.); (ii) tardività e travisamento della motivazione da parte della Corte territoriale, che avrebbe equivocato i motivi della ricusazione; (iii) omissione del contraddittorio e mancata fissazione dell'udienza camerale; (iv) errata valutazione del termine per proporre la ricusazione (art. 38 comma 2 c.p.p.), atteso che il provvedimento di rigetto sarebbe stato nullo e dunque non idoneo a far decorrere i termini; (v) esistenza di "gravi ragioni di convenienza" e di inimicizia derivanti da un pregresso esposto/denuncia dell'imputata, nonché contestuale contesto mediatico/istituzionale che avrebbe dovuto imporre la disamina da parte di un giudice terzo.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'ammissibilità, l'eccezione relativa alla tardiva comunicazione alla difesa della requisitoria del Procuratore generale (art. 611 c.p.p. non richiede la comunicazione alle parti). Quanto al merito, la Corte ha condiviso la valutazione della Corte territoriale: la ricusazione era tardiva perché proposta dopo la lettura del dispositivo e manifestamente infondata. La Corte ha ribadito che l'inosservanza dell'obbligo di astensione (incluse le "altre gravi ragioni di convenienza" di cui all'art. 36, comma 1, lett. h) c.p.p.) non determina di per sé la nullità della sentenza né la incapacità del giudice tale da integrare motivo di ricusazione ex art. 37 c.p.p.; l'eventuale incompetenza funzionale del presidente che ha deciso sul ricorso di astensione può incidere sull'atto specifico ma non automaticamente sulla validità della capacità del giudice che ha deciso il merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, è stata respinta l'istanza di sospensione e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 36 c.p.p.

    Regola le cause di astensione; la Corte ha rilevato che l'inosservanza dell'obbligo di astensione (incluse le "altre gravi ragioni di convenienza") non costituisce automaticamente motivo di ricusazione e non determina la nullità della sentenza; inoltre la questione sulla competenza a decidere l'astensione (Presidente del Tribunale vs Presidente di Sezione) può incidere sulla validità dell'atto di astensione ma non è di per sé idonea a invalidare la capacità decisoria del giudice che ha pronunciato la sentenza.

  • art. 37 c.p.p.

    Disciplina i motivi di ricusazione. La Corte ha richiamato che i casi di ricusazione sono tassativi e che alcune ipotesi (es. inosservanza dell'obbligo di astensione per "altre gravi ragioni di convenienza") non rientrano fra i motivi che legittimano la ricusazione ai sensi dell'art. 37.

  • art. 38, comma 2 c.p.p.

    "qualora la causa di ricusazione sia insorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini ordinari la dichiarazione possa essere proposta entro tre giorni dalla conoscenza"

    Stabiliscono termini per proporre la ricusazione per conoscenza sopravvenuta; la Corte ha ritenuto che nel caso specifico la ricusazione sia comunque tardiva perché proposta dopo la lettura del dispositivo e dopo il compimento della funzione decisoria del giudice.

  • art. 178, lett. a) e b) c.p.p.

    Norme sulle nullità. La ricorrente invocava nullità assoluta del provvedimento di rigetto dell'astensione per incompetenza funzionale; la Corte ha osservato che, anche se un atto di astensione fosse invalido per carenza di potere, ciò non comporta automaticamente la nullità della sentenza emessa dal giudice ricusato, salvo che la ricusazione venga accolta in seguito.

  • art. 611 c.p.p.

    Regola la trattazione del ricorso in sede di legittimità con rito camerale; la Corte ha chiarito che l'art. 611 non impone la comunicazione della requisitoria del Procuratore generale alle parti, rendendo irrilevanti le doglianze della difesa sulla tardiva ricevuta di tale atto.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede, tra l'altro, le conseguenze dell'inammissibilità; la Corte ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e il versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per inammissibilità per profili di colpa.

  • art. 127 c.p.p.

    Norma che disciplina, tra l'altro, la possibilità di udienza camerale; la ricorrente lamentava la mancata fissazione dell'udienza camerale e la violazione del contraddittorio, ma la Corte ha ritenuto che la trattazione de plano non abbia leso il diritto di difesa perché la parte ha potuto esporre compiutamente le sue ragioni in sede di legittimità.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo; evocato dalla ricorrente per contestare carenze procedurali e violazioni del diritto di difesa. La Corte ha ritenuto che tali profili non fossero tali da giustificare l'accoglimento del ricorso né l'annullamento della sentenza impugnata.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro convenzionale del diritto a un processo equo; la Corte non ha ritenuto integrata una violazione tale da giustificare l'annullamento o la ricusazione del giudice.

Massime di principio

  • La dichiarazione di ricusazione va proposta prontamente: se viene depositata dopo che il giudice ha concluso la sua funzione (es. dopo la lettura del dispositivo), è in genere tardiva e inammissibile.
  • L'inosservanza dell'obbligo di astensione (incluso il caso delle "altre gravi ragioni di convenienza") non determina automaticamente la nullità della sentenza né costituisce sempre motivo di ricusazione; può invece rilevare sotto il profilo disciplinare o come vizio dell'atto specifico, ma non incide necessariamente sulla capacità del giudice di pronunciare.
  • La presunta incompetenza funzionale dell'organo che ha deciso sull'astensione può rendere annullabile quell'atto, ma non è di per sé sufficiente a sanare una ricusazione tardiva né a invalidare la sentenza già resa dal giudice ricusato.
  • Le questioni complesse relative alla competenza o alla terzietà del giudice richiedono tempestiva, chiara e documentata deduzione nel termine utile e, se necessario, istanza di fissazione dell'udienza per consentire il pieno contraddittorio; affidarsi a contestazioni sollevate ex post dopo la pronuncia è rischioso.
  • Nel rito camerale di legittimità l'assenza di comunicazione di atti interni (es. requisitoria del P.G.) non sempre comporta nullità o pregiudizio, salvo che la norma che disciplina il rito non preveda espressamente l'obbligo di comunicazione; verificare sempre la norma applicabile prima di invocare nullità procedurali.
  • Se si ritiene invalido un provvedimento di astensione adottato da un organo privo di competenza, occorre tempestivamente proporre i rimedi adeguati focalizzati sull'atto specifico (impugnazione ove prevista), separati dalla contestazione della sentenza di merito, e non attendere la fine della funzione decisionale del giudice che si intende ricusare.

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