L.R. Abruzzo 5/2022
Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 5/2022 modifica varie norme regionali in materia ambientale, forestale, sanità, sport, protezione civile, demanio marittimo e bilancio, con numerosi rifinanziamenti e variazioni contabili per il triennio 2022-2024. Include misure temporanee con scadenze puntuali (es. 31 maggio 2022, 31 dicembre 2022, 31.12.2022) e alcune disposizioni già abrogate o dichiarate illegittime.
Disposizioni per l’attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori misure finanziarie e settoriali
Disposizioni per l’attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori misure regionali
La legge regionale Abruzzo n. 5 del 2022 interviene su numerose discipline settoriali e su diversi stanziamenti di bilancio della Regione Abruzzo. Il provvedimento combina modifiche normative permanenti con misure finanziarie e temporanee riferite soprattutto al triennio 2022-2024 e ad adempimenti con scadenze specifiche.
Ambiente, valutazione progetti e tutela forestale
In materia ambientale, viene modificata la disciplina regionale già vigente sui procedimenti affidati ad ARTA Abruzzo: per la valutazione dei progetti si richiamano i criteri generali delle normative, degli atti e delle linee guida di settore vigenti, purché non in contrasto con la disciplina speciale, inclusi gli indirizzi tecnici e criteri della D.G.R. 227/13, come integrata dalla D.G.R. 850/19.
Sul versante forestale e del vincolo idrogeologico, i movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei terreni vincolati, nonché le lavorazioni di terreni saldi o rinsaldati perché abbandonati dalle coltivazioni da oltre 15 anni, sono sottoposti ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, ferme restando le ulteriori autorizzazioni di competenza di altre autorità. L’autorizzazione, quando i movimenti di terra sono connessi a trasformazione dei boschi, trasformazione di terreni saldi in terreni a lavorazione periodica o alle opere connesse al taglio dei boschi, è rilasciata dai competenti Servizi della Giunta regionale, fatte salve le specifiche autorizzazioni richieste. Inoltre, in tema di trasformazioni e interventi forestali resta fermo il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Misure su spopolamento dei piccoli Comuni montani
La legge rafforza la disciplina regionale contro lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna. Gli assegni previsti per i beneficiari e i contributi economici sono riconosciuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio. È inoltre sostituita la norma sulla tutela della salute dei minori nei Comuni montani: negli ambiti di assistenza pediatrica costituiti da almeno il 30% di Comuni con le caratteristiche di legge, le ASL possono inserire un pediatra di libera scelta nel rispetto dell’Accordo Collettivo Nazionale e dell’Accordo Integrativo regionale vigente. La legge rifinanzia tali misure per euro 1.500.000 annui nel triennio 2022-2024.
Demanio marittimo e strutture agrituristiche costiere
Ai soli fini della partecipazione alle procedure pubbliche comunali per l’assegnazione di concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto servizi di ombreggio, senza impianti fissi e mobili, per strutture ricettive-pararicettive costiere confinanti con il demanio marittimo, agriturismi e agricamping confinanti con il demanio marittimo sono equiparati alle strutture ricettive-pararicettive, purché svolgano attività di ospitalità in spazi chiusi e aperti ai sensi della normativa regionale agrituristica.
Sanità, polizia locale e formazione
In ambito sanitario viene precisato che nelle case di cura con meno di 150 posti letto resta comunque salva la possibilità di esercitare la funzione di direttore sanitario da parte di un sanitario che l’abbia già svolta.
Per la polizia amministrativa locale, la disciplina regionale sulla formazione è integrata specificando che le limitazioni o esclusioni previste non pregiudicano l’attività formativa disciplinata dagli articoli 22 e 23 della legge regionale di riferimento.
In materia sanitaria e di compartecipazione alla spesa, viene inoltre eliminato il riferimento all’ordine pubblico e sicurezza nell’ambito soggettivo di alcune disposizioni sull’esonero dalla compartecipazione sanitaria.
Interventi finanziari in materia di sport, protezione civile e altri settori
La legge interviene sul settore sportivo, ridefinendo la rubrica e il contenuto della disciplina regionale sugli interventi di promozione e sostegno a favore di manifestazioni sportive di livello nazionale e internazionale. La Regione può sostenere atleti e squadre regionali, comprese società professionistiche e dilettantistiche, giovani promesse e atleti paralimpici riconosciuti come esponenti di rilievo regionale.
Sul piano della protezione civile, viene riscritta la norma finanziaria dell’Agenzia regionale di Protezione Civile: sono indicati oneri, trasferimenti, capitoli di spesa, variazioni di bilancio 2022-2024, modalità di gestione transitoria dei servizi e possibilità di avvalersi del tesoriere della Regione.
Sono inoltre previste risorse per la redazione del Piano regionale dei bacini sciistici, per la gestione delle emergenze TUA e per il sostegno al trasporto pubblico locale, con stanziamenti annuali e specifiche variazioni di bilancio.
Urbanistica, edilizia, fonti rinnovabili e interventi comunali
La legge consente ai Comuni che non avevano esercitato la facoltà prevista dalla legge regionale sull’intervento regionale a sostegno del settore edilizio di decidere di avvalersene entro il 31 dicembre 2022, alle condizioni già previste.
In origine, la legge conteneva una disciplina transitoria sulle aree comunali inidonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, con facoltà dei Comuni di deliberare entro il 31 maggio 2022; tale disposizione è stata tuttavia dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.
Sono anche modificati diversi interventi locali e contributi previsti nel bilancio regionale, con aggiornamento di importi e destinazioni per vari Comuni e soggetti beneficiari.
Rifinanziamenti, contributi e variazioni di bilancio
Il provvedimento contiene numerose misure finanziarie: rifinanziamento della legge sull’alopecia secondaria e il supporto ai pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia; incremento degli stanziamenti per gli interventi “Abruzzo Regione del benessere”; integrazione delle risorse per il Consiglio regionale; sostegno al Dipartimento Agricoltura; accantonamenti per la riduzione delle tasse regionali; finanziamenti per l’ADSU di Chieti/Pescara e per le residenze universitarie; contributi a favore di associazioni ed enti indicati in allegato; e reiscrizione di quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 2021 fino a 50 milioni di euro, nelle more del rendiconto 2021. La legge prevede inoltre specifici termini di utilizzo e rendicontazione per alcuni contributi entro il 31 dicembre 2022.
Prelievo ittico e biodiversità
La disciplina regionale sulla fauna ittica viene aggiornata sostituendo il riferimento alla trota macrostigma con la trota mediterranea (Salmo ghigii) e prevedendo che alcune specie ittiche possano essere oggetto di prelievo in deroga solo se siano adottati specifici piani di gestione che ne garantiscano la conservazione ai sensi della direttiva habitat.
Decorrenza e limiti temporali
La legge è entrata in vigore il 19 marzo 2022. Molte disposizioni hanno efficacia limitata al triennio 2022-2024 o sono soggette a scadenze puntuali, tra cui il 31 maggio 2022, il 31 dicembre 2022 e il 31.12.2022 per l’utilizzo o la rendicontazione di specifici contributi. Alcune norme risultano già abrogate o dichiarate costituzionalmente illegittime e, quindi, non hanno utilità applicativa attuale.
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