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Sentenza

Sentenza del 14/10/2021 n. 4578 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo Tributario - Ricorso avverso cartella di pagamento - Prodromico atto di contestazione - Notificazione - Eccezioni - Regolarità - Soccombenza del contribuente - Documentazione esibita in 2° grado - Spese di lite - Compensazione - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n.° xxxxxxx per irregolarità della notifica dell'atto prodromico di contestazione (vizi di notifica), carenza di motivazione della cartella e mancata indicazione dei criteri di calcolo di interessi e sanzioni; contestazione anche di eventuale prescrizione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Roma ha accolto l'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate, ritenendo dimostrata in sede di secondo grado la regolarità della notifica dell'atto prodromico. La CTR ha ricostruito l'iter notificatorio (tentativo a indirizzo di Tivoli con destinatario sconosciuto, tentativo presso la sede aziendale con destinatario non reperibile, deposito presso la Casa Comunale, affissione dell'avviso e invio di raccomandata con giacenza) ex art. 60 DPR 600/73 e art. 140 c.p.c.; ha quindi ritenuto che, in assenza di tempestiva autonoma impugnazione dell'atto prodromico, eventuali vizi di quest'ultimo non fossero più opponibili e che la cartella potesse essere impugnata solo per vizi propri. Ha inoltre ritenuto infondate le censure sulla motivazione (motivazione per relationem ammessa) e sul calcolo di interessi/sanzioni (calcolo essendo operazione matematica predeterminata ex lege) e ha escluso la prescrizione. Ha respinto l'appello incidentale del contribuente e ha disposto la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 60 DPR 600/1973

    Consente il deposito dell'atto presso la Casa Comunale e le modalità sostitutive di notifica in caso di temporanea assenza del destinatario; utilizzato per dimostrare la regolare notifica quando il destinatario non è reperibile.

  • art. 140 c.p.c.

    Prevede il deposito e l'affissione dell'atto da parte del messo comunale in caso di irreperibilità del destinatario; fondamento della notifica eseguita mediante deposito e affissione.

  • Corte Cost. sent. n. 6/2014

    Giurisprudenza di riferimento sulle garanzie e sulla legittimità delle procedure di notifica e delle tutele del contribuente; richiamata quale principio di supporto.

  • Cass. nn. 15825/06, 13868/10, 13034/12

    Precedenti di legittimità richiamati in tema di efficacia e regolarità delle notifiche e degli atti tributari; supportano la ricostruzione giurisprudenziale adottata dalla CTR.

  • Cass. Ord. 4176/2019

    Principio secondo cui l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto per relationem tramite riferimento ad altri atti/documenti, a condizione che questi siano allegati o il loro contenuto essenziale risulti dall'atto notificato o sia già legalmente noto al contribuente.

  • Cass. 8149/2019

    Principio per cui il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato dalla legge; ai fini di legittimità è sufficiente il riferimento al titolo e al periodo, essendo il calcolo un'operazione matematica.

Massime di principio

  • La regolarità della notifica dell'atto prodromico, se provata anche in sede di grado superiore, rende inopponibili al fisco eventuali vizi di notifica non tempestivamente impugnati; la cartella di pagamento può essere contestata solo per vizi propri.
  • La prova della regolare notifica può essere fornita anche in secondo grado e, quando la documentazione prodotta tardivamente dall'amministrazione giustifica l'accoglimento dell'appello, il giudice può compensare le spese per entrambi i gradi di giudizio.
  • L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere soddisfatto per relationem: è sufficiente il riferimento ad atti/documenti contenenti le ragioni di fatto e di diritto, purché allegati o comunque conoscibili dal destinatario.
  • Sulle modalità di calcolo di interessi e sanzioni, è spesso sufficiente l'indicazione del titolo normativo e del periodo; la liquidazione degli interessi è in molte ipotesi una mera operazione matematica predeterminata ex lege.
  • In presenza di documentazione probatoria tardiva ma idonea a dimostrare la validità della procedura notificatoria, il contribuente che ha ottenuto inizialmente una pronuncia favorevole può vedere ribaltata la decisione in appello e perdere il beneficio delle spese, con possibile compensazione per entrambe le fasi.

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