Cassazione Penale, Sentenza n. 22385/2025 del 13/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per plurime fattispecie di bancarotta (distrattiva e documentale) relative ai fallimenti delle società Italgrigliati s.p.a., Isa Grigliati s.p.a. e Giromel s.r.l., deducendo: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sul dolo della bancarotta distrattiva relativa a Italgrigliati; 2) carenza del nesso causale tra le condotte distrattive e il dissesto e mancata indicazione dell'epoca del dissesto; 3) errata qualificazione di Dal Col come amministratore di fatto con riguardo a Isa Grigliati (capo D); 4) medesima censura per Giromel; 5) vizio sul dolo della bancarotta documentale della Isa Grigliati e mancata derubricazione a bancarotta semplice (art. 217 legge fall.); 6) illegittimità del trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (età e incensuratezza). Con motivi aggiunti ha poi dedotto omissione di valutazione sull'esistenza di un gruppo societario e sulla compensazione di vantaggi, riproponendo censure sull'amministratore di fatto e sostenendo l'applicabilità dell'aggravante dell'art. 219, co.2 n.1 legge fall. o, alternativamente, l'illegalità dell'aumento di pena per applicazione cumulativa della continuazione ex art. 81 co.2 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in tutte le sue parti: ha ritenuto i primi motivi generici e aspecifici perché non hanno dialogato con la ratio della sentenza impugnata; ha confermato i principi di diritto secondo cui per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente il dolo generico (non è necessaria la consapevolezza dello stato d'insolvenza né il nesso causale diretto tra la singola condotta e il fallimento), e che il giudice deve motivare valorizzando gli "indici di fraudolenza"; ha ritenuto fondata in fatto la qualificazione di amministratore di fatto sulla base degli elementi probatori valutati dalla Corte d'appello; ha escluso la necessità di una argomentazione ulteriore sulla derubricazione a bancarotta semplice quando la ricostruzione di fatto evidenzia la sottrazione volontaria di documenti per pregiudicare i creditori; ha ritenuto legittimo il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, con motivazione adeguata; ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti che sviluppano censure collegate a motivi principali già inammissibili o che introducono questioni inedite (gruppo societario, applicazione dell'aggravante art.219 vs continuazione ex art.81). Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali; non è disposta la liquidazione delle spese a favore della parte civile che si è limitata a depositare memoria senza intervenire in udienza.
Norme richiamate
art. 217 legge fall.
Richiamata come possibile fattispecie alternativa (bancarotta documentale semplice) rispetto alla bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha ritenuto che la ricostruzione di merito (sottrazione volontaria della documentazione per pregiudicare i creditori) esclude implicitamente la derubricazione a semplice.
art. 219, co. 2, n. 1, legge fall.
Citata dal ricorrente come aggravante che potrebbe agire 'a livello di gruppo'; la Corte ha ritenuto la questione inedita e quindi inammissibile come motivo aggiunto, senza entrare nel merito.
art. 81, co. 2, cod. pen.
Rilevato in relazione alla continuazione tra reati: la Corte conferma che l'applicazione cumulativa della continuazione ordinaria e della continuazione fallimentare non è di per sé fonte di illegalità della pena, salvo che la pena ecceda i limiti edittali.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio generale di adeguatezza della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte d'appello poiché la pena inflitta si discosta in modo non significativo dal minimo edittale.
art. 62-bis, co. 3, cod. pen.
Richiamato in tema di incensuratezza: la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio della neutralità dell'incensuratezza ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, motivando il diniego.
art. 585, co. 4, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio secondo cui i motivi nuovi (in motivo aggiunto) sono inammissibili se connessi a motivo principale previamente ritenuto inammissibile oppure non concernenti i capi di decisione contestati nell'atto di gravame.
art. 581, lett. a), cod. proc. pen.
Citato quale riferimento formale ai capi o punti della decisione che devono essere enunciati nel gravame iniziale; usato per sancire l'inammissibilità di censure introdotte tardivamente e non riferite ai punti impugnati.
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente il dolo generico: non è necessario provare che l'agente conoscesse lo stato di insolvenza o avesse l'intento specifico di far fallire l'impresa; rileva la consapevole destinazione di risorse a finalità estranee con pericolosità concreta per la garanzia creditoria.
- Non è richiesto un nesso causale diretto tra le singole condotte distrattive e l'insorgere del dissesto: rileva l'incidenza della condotta sulla massa attiva e il concreto pericolo per i creditori.
- Il giudice deve motivare la ricostruzione della fraudolenza facendo riferimento agli "indici di fraudolenza" (contesto patrimoniale e finanziario, cointeressenze, ragionevolezza imprenditoriale delle operazioni, eventuale strategia depauperativa), e valorizzare tali elementi in modo puntuale.
- L'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto dipende dalla valutazione globale degli elementi fattuali e probatori; contestazioni generiche di principio in sede di cassazione sono spesso inammissibili se non confrontano specificamente le ragioni della decisione impugnata.
- Le doglianze tardive o i motivi aggiunti sono inammissibili quando si collegano a motivi principali già inammissibili o introducono questioni inedite non prospettate nell'atto di gravame originario.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato anche richiamando solo quegli elementi ritenuti decisivi; l'incensuratezza da sola non impone automaticamente il riconoscimento delle attenuanti.
- L'errata qualificazione della continuazione (ordinaria vs fallimentare) non determina automaticamente l'illegalità della pena, salvo che il risultato sia una pena difforme dai limiti edittali previsti dalla legge.
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