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Circolare

Circolare numero 05 del 09-02-2010 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare informa che, dal 1° ottobre 2009, il tasso degli interessi di mora previsto per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è fissato al 6,8358% annuo. Precisa che, per i debiti contributivi soggetti al regime sanzionatorio della legge n. 388/2000, dopo il raggiungimento dei tetti massimi delle sanzioni civili, sul solo debito contributivo maturano interessi di mora a tale tasso. Vengono inoltre riepilogati i principali tassi applicabili alle diverse ipotesi di omissione, ritardo o evasione contributiva, nonché il tasso del 7% per la regolarizzazione rateale.

Nuova misura degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo e richiamo ai tassi sanzionatori contributivi

Nuova misura degli interessi di mora e tassi applicabili alle inadempienze contributive

La circolare dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo dà attuazione al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 settembre 2009, che ha fissato dal 1° ottobre 2009 il nuovo tasso degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo. La comunicazione chiarisce inoltre come tale variazione incida sul regime sanzionatorio contributivo previsto dalla legge n. 388/2000, riepilogando i tassi applicabili nelle principali ipotesi di omissione, ritardo ed evasione contributiva.

Decorrenza e misura del tasso di mora

Dal 1° ottobre 2009 il tasso di interesse di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 è pari al 6,8358% annuo. La circolare precisa che tale tasso si applica alle somme iscritte a ruolo in caso di ritardato pagamento e, per quanto riguarda i debiti contributivi, opera sul solo importo residuo del contributo dopo il raggiungimento del limite massimo delle sanzioni civili.

Regime sanzionatorio della legge n. 388/2000

La circolare richiama il sistema previsto dall’art. 116 della legge n. 388/2000 per le inadempienze contributive. In particolare, segnala che:

  • nelle ipotesi di omissione contributiva di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), e al secondo periodo della lett. b), la sanzione civile è pari al 6,5% annuo;
  • nella stessa fascia di casi la sanzione non può superare il 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  • una volta raggiunto tale tetto massimo, se il pagamento integrale non è ancora avvenuto, maturano interessi di mora al tasso del 6,8358% annuo.

Omissione contributiva e denuncia spontanea

Per i contributi il cui ammontare risulta dalle denunce o registrazioni obbligatorie, nonché per la denuncia spontanea della situazione debitoria effettuata prima di contestazioni o richieste dell’Ente entro 12 mesi dalla scadenza e con pagamento entro i 30 giorni successivi, la sanzione civile resta fissata al 6,5% annuo. La circolare ribadisce il limite del 40% e il successivo passaggio agli interessi di mora sul debito residuo.

Contributi dovuti per incertezze interpretative

È richiamata anche l’ipotesi di mancato o ritardato pagamento dovuto a oggettive incertezze legate a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo. In tali casi, successivamente riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa, la sanzione civile è pari al 6,5% annuo, purché il versamento venga effettuato entro il termine fissato dall’Ente.

Evasione contributiva

Per i casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, oppure di denuncia della posizione debitoria oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure di denuncia entro 12 mesi dalla scadenza senza pagamento nei 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al 30% annuo. Il relativo importo non può eccedere il 60% dei contributi non corrisposti; oltre tale soglia, sul debito residuo maturano interessi di mora al 6,8358% annuo.

Regolarizzazione rateale

La circolare ricorda infine che l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge è fissato nella misura del 7%, determinata in base al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996.

Punti principali

Decorrenza e misura del nuovo interesse di mora

Con provvedimento del 4 settembre 2009 dell’Agenzia delle Entrate, il tasso di interesse di mora sulle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, è fissato al 6,8358% annuo con decorrenza dal 1° ottobre 2009.

Effetti sui debiti contributivi dopo il tetto massimo delle sanzioni civili

Nel regime sanzionatorio della legge n. 388/2000, per omissione contributiva e per evasione contributiva le sanzioni civili hanno un limite massimo rispettivamente del 40% e del 60% dei contributi non versati. Se, raggiunto tale limite, il dovuto non è ancora stato integralmente pagato, sul solo debito contributivo maturano interessi di mora al tasso dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, cioè al 6,8358% annuo dal 1° ottobre 2009.

Sanzione civile per omissione contributiva

Nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi risultanti da denunce e/o registrazioni obbligatorie, nonché di denuncia spontanea della posizione debitoria entro 12 mesi dalla scadenza e con pagamento entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione civile è pari al 6,5% annuo. Anche in questo caso la sanzione non può superare il 40% dell’importo dei contributi non corrisposti, e oltre tale soglia si applicano gli interessi di mora sul debito residuo.

Sanzione civile per contributi dovuti in presenza di incertezze interpretative

Per i casi di mancato o ritardato pagamento di contributi dovuti per oggettive incertezze derivanti da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente riconosciute in sede giudiziale o amministrativa, la sanzione civile è pari al 6,5% annuo, purché il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente. Questa fattispecie è disciplinata dall’art. 116, comma 10.

Sanzione civile per evasione contributiva

Nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, oppure di denuncia della situazione debitoria oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, o ancora di denuncia entro 12 mesi senza pagamento nei 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al 30% annuo. Il limite massimo è fissato al 60% dei contributi non corrisposti e, una volta raggiunto, maturano gli interessi di mora al 6,8358% annuo sul solo debito contributivo.

Interesse di differimento e dilazione

Per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge, l’interesse di differimento e di dilazione resta fissato al 7%.

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