Sentenza del 01/07/2022 n. 5107 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato solo il capo della sentenza di primo grado relativo alla statuizione sulle spese di lite, contestando che la Commissione Tributaria Provinciale avesse compensato le spese nonostante l'accoglimento totale delle sue domande (annullamento dell'avviso di accertamento IMU 2014). L'appellante sosteneva che la compensazione fosse illegittima perché non sussistevano le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dall'art. 15 D.Lgs. 546/92; la CTP aveva motivato la compensazione con la generica "complessità delle questioni trattate". Il Comune resistette invocando la possibilità di compensazione per motivi di complessità, difformità giurisprudenziale e comportamento processuale del contribuente e richiamando il potere del commissario straordinario (art. 251 TUEL) intervenuto dopo la dichiarazione di dissesto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello limitatamente al capo sulle spese. Ha ritenuto che la decisione di primo grado non potesse compensare le spese in presenza di totale soccombenza del Comune, poiché non erano state dimostrate "gravi ed eccezionali ragioni" a giustificazione della compensazione; in particolare ha escluso che la 'complessità', la 'pluralità' delle questioni o il comportamento processuale del contribuente costituiscano tali ragioni. Ha confermato che il merito (l'illegittimità dell'avviso per delibere adottate fuori termine) era già passato in giudicato e non poteva essere riesaminato. Ha liquidato le spese di primo grado a favore del ricorrente in euro 483,00 oltre accessori e le spese del presente grado in euro 253,00 oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992, art. 15
art. 15, comma 1-2 e comma 2-septies
Stabilisce il principio della soccombenza (la parte soccombente paga le spese) e prevede la compensazione solo per "gravi ed eccezionali ragioni"; il Collegio ha interpretato la norma nel senso che tale requisito è stringente e non soddisfatto da mera complessità, peculiarità o pluralità delle questioni.
Codice di procedura civile, art. 92
Norma elastica che ammette la compensazione delle spese per "gravi ed eccezionali ragioni"; la CTR ha ritenuto che la motivazione che invoca tale norma deve essere logica e aderente ai suoi stringenti presupposti, altrimenti va esclusa la compensazione.
Codice di procedura civile, art. 132
Richiamato dall'appellante come principio di motivazione delle decisioni; nella decisione è richiamata l'esigenza di motivazioni non apparenti quando si deroghi alla regola della soccombenza.
D.Lgs. 267/2000 (TUEL), artt. 243-bis comma 8 lett. a) e 251
art. 243-bis, comma 8, lett. a) e art. 251
Consentono al Comune, in caso di dissesto, di determinare aliquote nella misura massima nei termini indicati; la CTR ha interpretato queste disposizioni nel senso che pur consentendo interventi dopo la dichiarazione di dissesto non autorizzano la deroga ai termini procedimentali e pubblicitari previsti per l'efficacia delle delibere (quindi non giustificano la retrodatazione delle delibere IMU 2014).
D.Lgs. 546/1992, art. 17-bis
art. 17-bis D.Lgs. 546/92
Richiamato dall'appellante come rimedio alternativo che l'ente avrebbe potuto usare per sanare l'errore (reclamo), ma non risolutivo ai fini della giustificazione della compensazione delle spese in giudizio.
DM 55/2014
DM 55/2014 (tariffario per liquidazione compensi)
Applicato per la liquidazione delle spese di lite; il Collegio ha utilizzato le voci e le riduzioni previste (compensi minima, riduzione per istruttoria non svolta, maggiorazione per controversia reclamabile, spese generali) e ha ridotto il compenso per la serialità e la mancanza di attività istruttoria.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (ord. n. 29211/2020; ord. n. 4764/2020; sent. n. 19906/2020)
ordinanze n. 29211/2020 e n. 4764/2020; sentenza n. 19906/2020
Richiamate per affermare il principio consolidato che la "complessità" o la "pluralità" delle questioni non costituiscono, di per sé, "gravi ed eccezionali ragioni" per giustificare la compensazione delle spese; analogamente, l'infondatezza di un singolo profilo di censura senza incidenza sull'esito non giustifica la compensazione.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite in materia tributaria è ammissibile solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni"; motivazioni generiche quali complessità, pluralità o peculiarità delle questioni non sono sufficienti.
- Quando una parte è totalmente soccombente (anche se si tratta di un ente pubblico), il principio di soccombenza impone che la parte perdente sia condannata alle spese, salvo prova concreta e stringente di ragioni eccezionali.
- Il comportamento processuale del contribuente (es. eccezione di legittimazione passiva poi ritenuta infondata) non basta a giustificare la compensazione delle spese se non ha inciso sull'esito del giudizio.
- In contenziosi tributari, se il merito (es. illegittimità di un atto impositivo) è passato in giudicato e non è stato oggetto di impugnazione, il giudice d'appello non può riesaminarlo e può decidere solo sui capi rimasti impugnati (es. spese).
- Nelle liquidazioni delle spese professionali va applicato il DM 55/2014 (o la normativa vigente ratione temporis), tenendo conto di eventuali riduzioni per serialità e della mancata esecuzione di attività istruttorie specifiche.
- L'eventuale potere dell'ente (es. dovere del commissario straordinario in caso di dissesto) di deliberare aliquote dopo la dichiarazione di dissesto non legittima automaticamente atti retroattivi che non rispettino i termini e le formalità previste per l'efficacia delle delibere.
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