Circolare numero 48 del 24-02-2025
Con la presente circolare si illustrano le modifiche alla disciplina sulla costituzione della rendita vitalizia, in relazione a contributi pensionistici obbligatori non versati e prescritti, apportate dall’articolo 30 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, che ha introdotto il comma settimo all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge 13 dicembre 2024, n. 203 (entrata in vigore 12 gennaio 2025) ha aggiunto il comma 7 all'art. 13 della legge n. 1338/1962, riconoscendo al lavoratore e ai suoi superstiti un diritto autonomo e imprescrittibile di richiedere la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, purché sia intervenuta la prescrizione del diritto del datore di lavoro (comma 1) e del diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro (comma 5). La circolare illustra i criteri di prescrizione applicabili ai commi 1 e 5 (prescrizione ordinaria decennale decorrente dalla data di prescrizione dei contributi), le modalità istruttorie e documentali, le differenze procedurali tra istanze presentate dal datore di lavoro e dal lavoratore, il regime probatorio e le istruzioni per gli iscritti alla Gestione pubblica e per le domande pendenti.
Introduzione del comma 7 all'art. 13 della legge n. 1338/1962 (legge n. 203/2024): diritto del lavoratore di chiedere la rendita vitalizia con onere a proprio carico per contributi omessi e prescritti
Punti principali
Premessa e ambito di applicazione
La legge n. 203/2024 introduce il comma 7 all'art. 13 della legge n. 1338/1962: nuovo diritto spettante esclusivamente al lavoratore e ai superstiti per costituire rendita vitalizia con onere a proprio carico per contributi omessi e prescritti; istruzioni condivise con il Ministero del Lavoro.
Natura giuridica del comma 7
Il diritto previsto dal comma 7 è autonomo e attribuito esclusivamente al lavoratore (non sostitutivo del datore di lavoro) e sorge solo quando siano prescritti i diritti previsti dai commi 1 e 5.
Prescrizione dei commi 1 e 5
I diritti del datore di lavoro (comma 1) e del lavoratore in sostituzione (comma 5) sono soggetti a prescrizione ordinaria decennale; la prescrizione decorre dalla data in cui si prescrive il credito contributivo dell'INPS (data di scadenza del termine di prescrizione dei contributi).
Criteri operativi per il decorso della prescrizione
Le strutture territoriali devono verificare che tra la data di prescrizione dei contributi e la domanda non siano trascorsi più di 10 anni, considerare sospensioni/interruzioni (anche per atti notificati all'INPS) e che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio all'INPS interrompe la prescrizione.
Imprescrittibilità del diritto ai sensi del comma 7
Il diritto del lavoratore/superstiti di chiedere la rendita ai sensi del comma 7 è imprescrittibile, a condizione che sia intervenuta la prescrizione dei diritti derivanti dai commi 1 e 5.
Adempimenti amministrativi: panoramica
Possibili istanze: a) datore di lavoro (comma 1) soggetta a prescrizione; b) lavoratore in via sostitutiva (comma 5) soggetta a prescrizione; c) lavoratore in proprio con onere a carico (comma 7) imprescrittibile se sussistono i presupposti. Verifica preliminare obbligatoria sulla prescrizione e su atti che l'abbiano interrotta o sospesa.
Istanze presentate dal datore di lavoro
Se il diritto non è prescritto l'istanza va esaminata nel merito; se prescritto l'istanza va respinta. Il datore non può avvalersi del comma 7.
Istanze presentate dal lavoratore o dai superstiti
Se il diritto ai commi 1 e 5 non è prescritto la domanda si considera ai sensi del comma 5 (sostitutiva) e richiede la documentazione di intimazione/risposta del datore; se il diritto è prescritto la domanda si valuta ai sensi del comma 7. Domande presentate prima dell'entrata in vigore e ancora giacenti devono essere riqualificate come comma 7 e definite d'ufficio alla data di entrata in vigore.
Profili istruttori e onere della prova
Rimane l'onere probatorio previsto dal comma 5 anche per le istanze ex comma 7; per le istanze ai sensi del comma 5 serve confronto preventivo con il datore (intimazione motivata e risposta), mentre per il comma 7 il confronto è omissibile ma possibile. L'onere di riscatto rimane regolato dalle disposizioni istituzionali vigenti.
Iscritti alla Gestione pubblica
Per le posizioni della Gestione pubblica il termine prescrizionale decennale per i commi 1 e 5 decorre dalla data di prescrizione dei contributi come individuata dalle circolari e norme specifiche; esempi operativi (es. CPI) indicano scadenze concrete.
Domande e ricorsi pendenti
Le istruzioni si applicano anche a domande e ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore della legge n. 203/2024 che risultino giacenti e non definiti; le domande pendenti che ricadono nel comma 7 vanno definite d'ufficio secondo le nuove regole.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 21 feb 2025Circolare numero 47 del 21-02-2025
- Circolare · 20 feb 2025Circolare numero 46 del 20-02-2025
- Circolare · 19 feb 2025Circolare numero 44 del 19-02-2025
- Circolare · 19 feb 2025Circolare numero 45 del 19-02-2025
- Circolare · 18 feb 2025Circolare numero 43 del 18-02-2025
- Circolare · 17 feb 2025Circolare numero 42 del 17-02-2025
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →