Circolare numero 43 del 18-02-2025
Con la presente circolare si illustra l’ambito di applicazione del D.M. 16 gennaio 2025, che ha individuato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero. Si forniscono, inoltre, le relative istruzioni operative, nonché le istruzioni per le regolarizzazioni contributive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl D.M. 16 gennaio 2025 fissa le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2025 a favore dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. La circolare precisa i soggetti interessati, le modalità di determinazione e arrotondamento delle retribuzioni convenzionali, i casi particolari che richiedono ricalcolo e conguaglio e le istruzioni per la regolarizzazione dei periodi di gennaio e febbraio 2025 tramite Uniemens entro il termine indicato, senza oneri aggiuntivi.
Determinazione delle retribuzioni convenzionali per il 2025 (D.M. 16/01/2025) e istruzioni per la regolarizzazione contributiva
Punti principali
Premessa
Il D.M. 16/01/2025 (G.U. n.34 dell'11/02/2025) aggiorna le retribuzioni convenzionali di cui all'art.4, comma 1, del D.L. 31/07/1987 n.317; le disposizioni si applicano ai lavoratori all'estero in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale. Sono escluse UE, SEE, Svizzera e altri Paesi con normativa applicabile diversa (compreso il Regno Unito a seguito del TCA).
A1 - Soggetti interessati
Applicazione non solo ai lavoratori italiani ma anche a cittadini UE e extracomunitari con regolare soggiorno e contratto italiani inviati in Paesi extracomunitari; applicazione residua nei Paesi convenzionati per le assicurazioni non coperte dagli accordi. Elenco dei Paesi convenzionati richiamato nella circolare.
A2 - Determinazione della retribuzione convenzionale
Per i lavoratori con fasce retributive la retribuzione convenzionale imponibile si determina confrontando la retribuzione nazionale (trattamento contrattuale comprensivo degli emolumenti pattuiti, esclusa indennità estero) rapportata alla fascia corrispondente nelle tabelle allegate. L'importo calcolato va diviso per 12 per individuare la fascia mensile.
Frazionamento e arrotondamento
I valori possono essere ragguagliati a giornata solo per assunzione, risoluzione o trasferimento nel corso del mese: in tali casi il mensile si divide per 26 e si moltiplica per i giorni effettivi (domeniche escluse). Al di fuori di questi casi i valori non sono frazionabili. Le tabelle sono espresse in euro e i valori vanno arrotondati all'euro.
Utilizzi delle retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni convenzionali costituiscono base per contributi, per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità e per il trattamento ordinario di disoccupazione dei lavoratori rimpatriati. L'indennità sostitutiva del preavviso è assoggettata secondo il sistema convenzionale.
A3 - Casi particolari e conguagli
Variazioni intra-mese per passaggi di qualifica o modifiche del trattamento individuale richiedono l'attribuzione della nuova retribuzione convenzionale con la stessa decorrenza. Compensi variabili maturati in corso d'anno (straordinari, premi) vanno inclusi nel ricalcolo della retribuzione globale annua e ripartiti su 12 mensilità; eventuale cambio di fascia determina conguaglio dai periodi a partire da gennaio dell'anno in corso.
B - Regolarizzazioni contributive
I datori di lavoro che hanno operato in difformità per gennaio e febbraio 2025 possono regolarizzare i periodi senza oneri aggiuntivi ai sensi della deliberazione n.5 del 26/03/1993 (D.M. 07/10/1993). La regolarizzazione va effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare.
Istruzioni per la compilazione Uniemens
Per la regolarizzazione i datori devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili vigenti al 1° gennaio 2025 e quelle effettivamente assoggettate per lo stesso mese; tali differenze devono essere riportate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui si effettua la regolarizzazione nell'apposito elemento, calcolando i contributi sui totali ottenuti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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