Cassazione Penale, Sentenza n. 26637/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione della massima misura cautelare a carico di Felaco per i reati di usura (art. 644 c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.) aggravati dall'uso del metodo mafioso e dall'agevolazione al clan Mallardo (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente censurava: (i) l'insufficienza e la non idoneità probatoria delle intercettazioni (anche acquisite tramite c.d. trojan) a dimostrare la natura usuraria del credito e l'esistenza di condotte minacciose riconducibili al ricorrente, sostenendo che i dialoghi riguardassero una lecita compravendita di autovetture; (ii) la mancata prova della consapevole finalità di favorire il clan Mallardo e dell'effettivo versamento della metà dei proventi al clan, e dunque l'illegittimità della qualificazione dell'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti richiedevano una rivalutazione di merito degli elementi probatori (in particolare delle intercettazioni), attività non consentita in sede di legittimità salvo che non sia dimostrato un travisamento della prova con idonea allegazione. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito una motivazione logica, coerente e adeguata in ordine ai gravi indizi di colpevolezza sia per l'estorsione sia per le aggravanti relative al metodo mafioso e all'agevolazione al clan Mallardo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni vigenti (nessuna remissione in libertà).
Norme richiamate
art. 644 c.p. (usura)
Norma posto a fondamento del capo di imputazione per usura; la Corte non rientra nel merito del giudizio di penetrazione probatoria, ma accetta che il Tribunale abbia ritenuto gli elementi indiziari sufficienti per la contestazione.
art. 629 c.p. (estorsione)
Reato contestato alla base della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni fossero state valutate coerentemente dal giudice del riesame ai fini della sussistenza di gravi indizi.
art. 416-bis, comma 1 c.p. (aggravante/associazione mafiosa)
L'aggravante per agevolazione di clan/uso del metodo mafioso richiede dimostrazione del collegamento e della finalità di vantaggio; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza dell'aggravante sulla base delle intercettazioni e dei riferimenti del ricorrente al ruolo intimidatorio del clan Mallardo.
art. 23, comma 8 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Riferimento alla disciplina emergenziale sulla trattazione orale davanti alla Corte: la richiesta di trattazione orale è irrevocabile per garantire i termini e il contraddittorio cartolare previsti dalla normativa emergenziale.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per imporre le spese al ricorrente.
art. 94, comma 1-ter disposizioni di attuazione c.p.p.
Norma che impone l'invio della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ove è ristretto l'indagato per l'eventuale adempimento di quanto previsto dal comma 1-bis; la Corte ha disposto la trasmissione della copia della decisione.
art. 111 Cost.
Citata a supporto del principio di ragionevole durata del processo: la Corte ha motivato la non ritraibilità della richiesta di trattazione orale per evitare ulteriori differimenti penalizzanti per la durata del procedimento.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la revisione della valutazione di merito circa la capacità dimostrativa delle prove (compresi i contenuti delle intercettazioni) salvo che venga dimostrato un travisamento della prova con allegazioni precise e autosufficienti.
- Le intercettazioni, anche acquisite tramite strumenti tecnici complessi (es. c.d. trojan), possono essere valutate come elementi indiziari idonei a sostenere misure cautelari; per contestarne l'interpretazione in sede di legittimità è necessario dimostrare che il giudice di merito ha riportato il contenuto in modo difforme e decisivo rispetto alla realtà.
- Per l'aggravante dell'art. 416-bis (agevolazione o uso del metodo mafioso) occorre che emergano elementi che colleghino concretamente la condotta all'organizzazione criminale (es. riferimenti espliciti al clan, modalità dell'azione, destinazione di proventi); in mancanza di una specifica allegazione di travisamento, la valutazione del giudice di merito prevale.
- Le impugnazioni che si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione degli indizi o della credibilità della versione alternativa sono, in genere, inammissibili in Cassazione.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile la parte può essere condannata al pagamento delle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende; inoltre la decisione può determinare l'ulteriore permanenza della misura cautelare in assenza di remissione in libertà.
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