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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24558/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

Una cooperativa sociale aveva impugnato un verbale ispettivo con cui erano state contestate omissioni contributive, perché alcuni rapporti formalmente qualificati come collaborazioni a progetto, collaborazioni autonome ex art. 2222 c.c. e apprendistati professionalizzanti sarebbero stati in realtà rapporti di lavoro subordinato, con conseguente recupero dei contributi. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’opposizione, valorizzando: l’insufficiente specificità del progetto nei contratti a progetto; la mancanza, per l’apprendistato, della prova della reale formazione, della qualifica finale e dei registri presenze/attestati; l’inserimento dei collaboratori nell’organizzazione aziendale con turni prestabiliti, orari, compensi predeterminati, riunioni organizzative e direttive dei superiori; la continuità tra una precedente attività di volontariato e la successiva attività formalmente contrattualizzata, senza mutamento delle concrete modalità di esecuzione. In cassazione la cooperativa ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. 276/2003, sostenendo che il progetto educativo indicato nei contratti fosse sufficiente e che non fosse richiesto un progetto eccezionale o estraneo all’ordinaria attività d’impresa; 2) violazione dell’art. 2094 c.c., dell’art. 61 d.lgs. 276/2003, dell’art. 2222 c.c. e dell’art. 17, lett. d), d.lgs. 117/2017, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato subordinazione nonostante la natura volontaria e gratuita delle prestazioni pregresse e la mancata prova di un potere direttivo e disciplinare; 3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere il giudice attribuito prevalenza al verbale ispettivo e trascurato le prove testimoniali e le dichiarazioni dei lavoratori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: quanto al lavoro a progetto, ha confermato che il progetto deve essere specifico e autonomamente individuato nel contratto, altrimenti opera la conversione in rapporto subordinato ex art. 69 d.lgs. 276/2003; ha anche ribadito che, nel caso concreto, la Corte d’appello aveva correttamente descritto una sovrapposizione tra mansioni formalmente contrattualizzate e attività tipica dell’organizzazione della cooperativa, oltre a valutare il concreto inserimento dei lavoratori nell’organizzazione datoriale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi, fondata non sulla mera esistenza di un previo volontariato, ma sulla circostanza che le modalità di prestazione erano rimaste immutate prima e dopo la formalizzazione contrattuale; inoltre ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, per escludere il volontariato, basta l’inserimento nell’organizzazione aziendale e l’attività svolta per conto e sotto vigilanza dell’imprenditore, e ha ribadito che eventuali transazioni o rinunce non incidono sull’obbligo contributivo, che si calcola sulla retribuzione imponibile. Quanto al terzo motivo, ha affermato che l’art. 115 c.p.c. è violato solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti, ritiene pacifici fatti contestati o attribuisce a prove un regime diverso da quello legale; non è invece censurabile in cassazione la scelta di dare prevalenza, nell’ambito del prudente apprezzamento, al verbale ispettivo quale fonte di prova liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. Non essendosi costituito l’INPS, non sono state liquidate spese; è stato inoltre disposto l’onere del pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 61, co. 1, d.lgs. 276/2003

    norma richiamata per la disciplina del lavoro a progetto e della necessità di uno specifico progetto o programma di lavoro.

  • art. 69 d.lgs. 276/2003

    in assenza di uno specifico progetto il rapporto di collaborazione si converte ope legis in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

  • art. 2094 c.c.

    richiamato ai fini dell’individuazione della subordinazione e del vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare.

  • art. 2222 c.c.

    richiamato come figura del contratto d’opera/autonomia contrattuale, esclusa in concreto per l’inserimento dei prestatori nell’organizzazione aziendale.

  • art. 17, lett. d), d.lgs. 117/2017

    richiamato dalla ricorrente come parametro generale sul volontariato nel terzo settore, ma ritenuto non decisivo per il caso concreto e temporalmente successivo ai fatti.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione presuppone l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti, la considerazione di fatti pacifici o il travisamento del regime legale della prova; non è violato dalla mera scelta di valorizzare una prova rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    il verbale ispettivo e le dichiarazioni verbalizzate sono prove liberamente valutabili dal giudice secondo prudente apprezzamento.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro di calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contratto di lavoro a progetto, la specificità del progetto o programma non è un requisito meramente descrittivo, ma costituisce la giustificazione tipologica della collaborazione; se manca o è solo apparente, opera la conversione legale del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  • Per verificare la reale autonomia della collaborazione occorre guardare non solo al testo del contratto, ma soprattutto all’effettivo svolgimento del rapporto: turni prestabiliti, compenso eterodeterminato, partecipazione alle riunioni, inserimento stabile nell’organizzazione e direttive dei superiori sono indici della subordinazione.
  • La qualificazione di un’attività come volontariato esige gratuità effettiva e assenza di compensi diversi dal mero rimborso spese documentato; ove la prestazione sia resa per conto e sotto la vigilanza dell’organizzazione, e si riveli sovrapponibile a quella poi contrattualizzata, può emergere la natura lavorativa del rapporto.
  • Ai fini contributivi, transazioni, rinunce o pattuizioni tra datore di lavoro e lavoratore non incidono sull’obbligo verso l’ente previdenziale, perché la contribuzione si calcola sulla retribuzione imponibile prevista dalla legge o dal contratto, non sulle somme eventualmente corrisposte a diverso titolo.
  • La censura ex art. 115 c.p.c. non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito probatorio: il giudice di merito può dare prevalenza al verbale ispettivo e alle dichiarazioni verbalizzate, purché le consideri come prove liberamente apprezzabili e motivi il proprio convincimento.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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