Cassazione Civile, Ordinanza n. 22628/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il diniego di rimborso delle ritenute operate sulla pensione Inps percepita nel biennio 2011-2012. La domanda si fondava sulla Convenzione italo-svizzera contro le doppie imposizioni: poiché il trattamento pensionistico era soggetto a imposizione in Svizzera, Stato di residenza, non doveva essere tassato anche in Italia. In primo e secondo grado la pretesa era stata respinta perché la documentazione prodotta non sarebbe stata sufficiente a dimostrare l'effettivo pagamento delle imposte in Svizzera e mancava un attestato ufficiale della Confederazione elvetica. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 29 della Convenzione, sostenendo che non occorresse provare l'effettivo versamento dell'imposta, essendo sufficiente la documentazione attestante la soggettività passiva fiscale in Svizzera; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la documentazione comprovante l'effettivo versamento delle imposte; 3) violazione dell'art. 18 della Convenzione, perché, una volta riconosciuta la tassazione in Svizzera, il prelievo italiano sarebbe stato illegittimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha ritenuto errata la sentenza d'appello nella parte in cui pretendeva, per il rimborso, un attestato ufficiale che certificasse l'effettiva imposizione in Svizzera. Secondo la Corte, ai fini dell'art. 29, par. 2, della Convenzione italo-svizzera, l'attestato richiesto non deve provare il concreto pagamento dell'imposta, ma soltanto l'assoggettamento del contribuente a imposta nello Stato di residenza. Poiché la residenza in Svizzera era pacifica e la documentazione prodotta dava conto dell'assoggettamento fiscale, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originaria domanda di rimborso. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione dell'onere probatorio; la Corte, accogliendo il primo motivo, ha ritenuto che la prova richiesta non fosse quella dell'effettivo pagamento dell'imposta estera, ma dell'assoggettamento fiscale nello Stato di residenza.
art. 29 della Convenzione italo-svizzera contro le doppie imposizioni
Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione
L'attestato ufficiale richiesto non deve certificare l'effettiva concreta tassazione o il pagamento dell'imposta, ma l'assoggettamento a imposta del contribuente residente nello Stato contraente e la sussistenza delle condizioni per beneficiare della Convenzione.
art. 18 della Convenzione italo-svizzera contro le doppie imposizioni
La Corte lo richiama come disposizione che, secondo il ricorrente, attribuisce allo Stato di residenza il potere impositivo sui trattamenti pensionistici; nel caso concreto il suo esame è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
È la legge di esecuzione della Convenzione italo-svizzera contro le doppie imposizioni, richiamata come fonte del regime convenzionale applicabile.
Massime di principio
- Ai fini del rimborso delle ritenute operate in Italia in presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni, l'attestato dello Stato di residenza richiesto dalla convenzione serve a certificare la residenza fiscale e l'assoggettamento a imposta nel relativo ordinamento, non la prova dell'effettivo versamento del tributo estero.
- Quando la residenza nello Stato estero è pacifica e la documentazione prodotta attesta l'assoggettamento fiscale del contribuente in quello Stato, non può essere negato il rimborso per la sola mancanza di un attestato che rechi formule sacramentali o un'espressa menzione della Convenzione.
- Se la questione controversa è esclusivamente documentale e il giudice di legittimità ritiene errata la regola di diritto applicata dal giudice di merito, la causa può essere decisa nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22585/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_civile · 5 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22591/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_civile · 5 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22599/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_civile · 5 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22604/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_civile · 5 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22605/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_civile · 5 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22606/2025 del 05/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →