Ordinanza del 19/08/2025 n. 23516 - Corte di Cassazione
Accertamento - Verifica fiscale - Fatture di acquisto - Operazioni inesistenti - Prove presuntive
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale dell’Agenzia delle entrate: la nullità per mancato rispetto del contraddittorio non poteva essere rilevata d’ufficio; la motivazione per relationem non è illegittima senza una specifica spiegazione delle carenze informative; la contribuente non aveva fornito prova rigorosa dell’effettività delle operazioni a fronte degli indizi dell’Ufficio. La sentenza d’appello è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Ricorso per cassazione in materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e riparto dell’onere della prova.
Fatture di acquisto per operazioni inesistenti e onere della prova
La decisione riguarda gli accertamenti emessi nei confronti della società N. Z. Srl, poi E. D. Srl, per gli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007. La Corte esamina le contestazioni dell’Agenzia delle entrate relative a fatture di acquisto ritenute oggettivamente inesistenti e definisce le regole sul riparto dell’onere probatorio, oltre a pronunciarsi su questioni processuali e sulla motivazione degli avvisi.
Origine degli accertamenti e contestazioni fiscali
L’11 settembre 2013 l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Padova, Ufficio distaccato di Este – notificava tre avvisi di accertamento, fondati su un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza relativo agli anni 2005, 2006 e 2007 e collegato a una verifica incrociata presso Lead Consulting Srl, operante nella consulenza informatica.
L’Ufficio contestava alla contribuente la contabilizzazione di fatture emesse da Lead Consulting Srl per operazioni oggettivamente inesistenti, per i seguenti imponibili:
- 150.000 euro nel 2005;
- 240.000 euro nel 2006;
- 110.000 euro nel 2007.
Secondo la ricostruzione della Guardia di finanza, le fatture avrebbero creato costi fittizi per compensare ricavi ottenuti dalla vendita a terzi di pacchetti software e servizi e per imputare costi a progetti presentati su bandi del Ministero dell’Istruzione, in relazione ai quali le agevolazioni erano state successivamente revocate. L’Agenzia recuperava maggiori imposte IRES e IRAP, l’IVA detratta e applicava le relative sanzioni, ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973.
La Commissione tributaria provinciale di Padova respingeva il ricorso della società con sentenza n. 711/2014. La Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva invece l’appello con sentenza n. 222/2016, depositata il 10 febbraio 2016. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; la contribuente si costituiva con controricorso e ricorso incidentale.
Indicazione erronea della parte nel ricorso per cassazione
La contribuente eccepiva l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia per l’erronea indicazione della parte intimata, indicata come “Srl Data Padova in liquidazione” anziché E. D. Srl in liquidazione. La Corte respinge l’eccezione: ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., l’errore o l’omissione nell’indicazione formale non determina l’inammissibilità quando la parte sia comunque identificabile con certezza dal contenuto complessivo dell’atto, dalla sentenza impugnata o dagli atti dei precedenti gradi.
Nel caso concreto, il riferimento tra parentesi alla società E. D. Srl in liquidazione e il contesto processuale consentivano di identificare la parte. L’errore materiale non aveva impedito la ricezione e la comprensione del ricorso né la tempestiva difesa della contribuente.
Termine dilatorio e divieto di rilevazione d’ufficio
Con il primo motivo l’Agenzia contestava che la Commissione regionale avesse dichiarato nulli gli avvisi per il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, benché la società non avesse sollevato la questione nel ricorso introduttivo né in appello.
La Corte accoglie il motivo. Il vizio derivante dall’inosservanza del termine dilatorio, posto a tutela del contraddittorio del contribuente, non è rilevabile d’ufficio e deve essere eccepito dal contribuente nel ricorso introduttivo. In mancanza di una specifica domanda della società, la Commissione regionale non poteva rilevare autonomamente il difetto di contraddittorio endoprocedimentale. La Corte richiama, tra le altre, Cass. n. 22549/2022 e Cass. n. 14395/2017.
Motivazione per relationem degli avvisi
Con il secondo motivo l’Agenzia censurava la decisione regionale nella parte in cui aveva ritenuto gli avvisi nulli perché non era stato allegato il verbale della Guardia di finanza di Bologna relativo a Lead Consulting Srl. L’Agenzia sosteneva che il verbale notificato alla contribuente descrivesse già i rilievi svolti nei confronti dell’altra società e che l’appello della contribuente fosse generico quanto all’inidoneità di tale richiamo.
La Corte accoglie il motivo nei termini precisati in motivazione. La motivazione per relationem, mediante rinvio alle conclusioni di un verbale della Guardia di finanza, non è illegittima per il solo fatto che l’Ufficio non riproduca autonomamente tutti gli elementi, quando ne condivide le conclusioni e gli elementi sono già noti al contribuente. Il rinvio può costituire un’economia di scrittura senza pregiudicare il contraddittorio. La Commissione regionale non aveva spiegato quali informazioni mancassero concretamente per comprendere le contestazioni, limitandosi a definire incompleto il verbale perché fondato anche su verifiche presso terzi i cui processi verbali non erano stati notificati o allegati.
È invece dichiarata inammissibile la censura dell’Agenzia relativa alla pretesa genericità del motivo d’appello: il ricorso per cassazione non indicava in modo sufficiente la specifica censura formulata dalla società, impedendo alla Corte di verificarne la fondatezza.
Prova dell’inesistenza delle operazioni e presunzioni
Con il terzo motivo l’Agenzia denunciava la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la Commissione regionale avesse attribuito valore decisivo all’esistenza formale di un contratto, alla coerenza dell’oggetto sociale di Lead Consulting con le attività fatturate e al pagamento delle fatture, elementi non sufficienti a contrastare gli indizi di inesistenza delle prestazioni.
La Corte accoglie il motivo e ribadisce il criterio probatorio applicabile: quando l’Ufficio disconosce costi risultanti da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, spetta all’Amministrazione dimostrare la fittizietà dell’operazione con prove dirette o indiziarie; una volta forniti tali elementi, il contribuente deve offrire una prova rigorosa dell’effettività delle operazioni. Tale prova non può esaurirsi nell’esibizione delle fatture o nella regolarità formale delle scritture contabili e dei pagamenti, strumenti facilmente falsificabili e normalmente utilizzabili per simulare operazioni reali. La Corte richiama Cass. n. 10336/2025 e Cass. n. 33915/2019.
La Commissione regionale non aveva valutato adeguatamente gli elementi presuntivi indicati dall’Ufficio, tra cui:
- il CD che avrebbe dovuto contenere i programmi, ma che risultava contenere soltanto fotografie e schermate prive di valenza probatoria;
- la presentazione, il 7 maggio 2004, da parte di sette società legate alla stessa fornitrice Lead Consulting, di domande di finanziamento MIUR per attività di “Analisi e Ricerca”, nonostante la loro dislocazione in diverse zone del Triveneto e l’impiego del medesimo laboratorio di ricerca;
- l’assenza di documentazione idonea a dimostrare l’effettiva esecuzione dei progetti, quali relazioni tecniche, documenti cartacei, supporti informatici o schede riepilogative;
- le dichiarazioni contraddittorie rese dai dipendenti di Lead Consulting sulla realizzazione e sullo sviluppo dei progetti;
- la circostanza che la contribuente avesse già presentato un progetto identico nel 2002 e che la documentazione prodotta a sostegno della richiesta di agevolazione contestata si riferisse in realtà al progetto precedente.
La Commissione regionale aveva fondato il proprio convincimento su elementi documentali non sufficienti a dimostrare l’effettività delle operazioni e su una pronuncia del Tribunale di Padova indicata senza riferimenti specifici e relativa, secondo quanto risultava dagli atti, a casi diversi. Così facendo, aveva omesso di confrontarsi con gli indizi dell’Ufficio e aveva invertito l’onere della prova.
Esito del giudizio
L’accoglimento dei primi tre motivi assorbe il quarto motivo dell’Agenzia, relativo all’omesso esame di fatti decisivi, e il ricorso incidentale della contribuente sulla compensazione delle spese. La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
La decisione è stata assunta il 27 giugno 2025 e depositata il 19 agosto 2025.
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