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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 13 marzo 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze

Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2024.

Decreti del MEFCod. G.U. 25A01695Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Per la redazione del bilancio 2024, il decreto fissa al 20% dell’avanzo l’accantonamento obbligatorio alla riserva obbligatoria e consente, con atto motivato, un ulteriore accantonamento fino al 15% per l’integrità del patrimonio. In presenza di disavanzi pregressi, il 25% dell’avanzo è destinato prioritariamente alla loro copertura, percentuale incrementabile con atto motivato comunicato all’autorità di vigilanza; l’accantonamento facoltativo è escluso finché i disavanzi non siano integralmente coperti.

Accantonamenti delle fondazioni bancarie per l’esercizio 2024

Accantonamenti delle fondazioni bancarie per l’esercizio 2024

Il decreto disciplina le modalità di destinazione dell’avanzo delle fondazioni bancarie nella redazione del bilancio relativo all’esercizio 2024, con riguardo alle riserve e alla copertura di eventuali disavanzi pregressi.

Ambito di applicazione e determinazione dell’avanzo

Per il bilancio dell’esercizio 2024 si applicano le disposizioni del provvedimento ministeriale del 19 aprile 2001, tenendo conto delle norme richiamate dal decreto in materia di applicazione per l’anno 2024. Per “avanzo dell’esercizio” si intende quello risultante dall’applicazione del medesimo provvedimento del 19 aprile 2001.

Riserva obbligatoria e riserva per l’integrità del patrimonio

L’accantonamento alla riserva obbligatoria, previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153 del 1999, è fissato per il 2024 al 20% dell’avanzo, al netto dell’eventuale quota destinata alla copertura dei disavanzi pregressi ai sensi dell’articolo 2.

Per il medesimo esercizio le fondazioni possono effettuare un ulteriore accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio, finalizzato esclusivamente alla conservazione del valore patrimoniale. Tale accantonamento:

  • non può superare il 15% dell’avanzo, calcolato al netto dell’eventuale destinazione alla copertura dei disavanzi pregressi;
  • richiede un atto motivato;
  • non è consentito finché i disavanzi pregressi non siano stati integralmente coperti.

Copertura dei disavanzi pregressi

Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, il 25% dell’avanzo dell’esercizio deve essere destinato prioritariamente alla loro copertura, ferme le valutazioni attribuite dalla legge all’autorità di vigilanza. Le fondazioni possono aumentare tale percentuale con atto motivato, comunicato all’autorità di vigilanza, considerando sia la salvaguardia del patrimonio sia la continuità dell’attività istituzionale.

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