DECRETO 25 febbraio 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze
Disciplina del Fondo nazionale del made in Italy.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina l’attuazione del Fondo nazionale del Made in Italy mediante due FIA: il Fondo Real Asset (FRA), rivolto a investimenti immobiliari strumentali alle filiere strategiche, e il Fondo Imprese (FI), dedicato agli investimenti di private equity. Definisce governance, gestori, imprese e asset ammissibili, modalità e limiti degli investimenti, apporto di capitali privati e regole sugli aiuti di Stato. Nel testo fornito non sono stabiliti termini finali di applicabilità.
Disciplina attuativa del Fondo nazionale del Made in Italy
Attuazione del Fondo nazionale del Made in Italy
Il decreto attua l’articolo 4 della legge n. 206/2023, come modificato, disciplinando accesso, governance e investimenti del Fondo nazionale del Made in Italy (FNMI). Le risorse sono impiegate tramite due fondi di investimento alternativo, con l’obiettivo di sostenere crescita e rafforzamento delle filiere strategiche nazionali a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Finalità e settori strategici
Gli investimenti sono diretti a sostenere crescita, consolidamento e rilancio delle filiere strategiche e di eccellenza dell’industria italiana. Le priorità comprendono l’estrazione, lavorazione, trasformazione, approvvigionamento, riciclo, riuso e distribuzione delle materie prime critiche, anche in funzione della transizione energetica e dell’economia circolare. Possono essere individuate ulteriori filiere strategiche coerenti con la politica industriale ed economica nazionale.
La selezione dei settori considera l’impatto dei megatrend, l’intensità tecnologica, la competitività delle imprese italiane, anche rispetto alle quote di export globale, e la capacità di generare valore, tenendo conto dell’esperienza e del ruolo degli stakeholder. È prevista la costruzione di un portafoglio complessivamente bilanciato.
Comitato tecnico strategico e indirizzo
Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato tecnico strategico. Il Comitato definisce obiettivi, settori e filiere, indirizzi generali, allocazione iniziale delle risorse tra i veicoli, remunerazione dei gestori, priorità pluriennali e annuali, soglie massime degli investimenti e relative tutele. Sovrintende all’attuazione delle strategie, ne valuta coerenza e impatto, acquisisce dati sui rischi e sulla concentrazione, esprime pareri su operazioni, piani previsionali e rendiconti semestrali e promuove l’ottimizzazione degli interventi e l’attrazione di risorse pubbliche e private.
Il Comitato è composto da:
- tre rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, uno dei quali presidente;
- due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze;
- un rappresentante ciascuno del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio e della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Il presidente può invitare alle riunioni rappresentanti dei gestori e di altri enti o istituzioni. Il Comitato si avvale di un collegio di tre esperti, nominati con decreto ministeriale tra professori universitari e qualificati esponenti del mondo imprenditoriale. I componenti del Comitato e del collegio non ricevono compensi, indennità, gettoni, rimborsi o altri emolumenti.
Dotazione, veicoli e gestori
Alla dotazione iniziale del FNMI, determinata dalla legge e successivamente rideterminata dal decreto-legge n. 202/2024, si aggiungono gli apporti degli investitori privati, effettuati mediante impegni di sottoscrizione o investimento nei veicoli, nei fondi target e nelle imprese ammissibili. Le somme sono versate su conti correnti bancari dedicati, previa autorizzazione prevista dalla normativa di contabilità pubblica.
Gli interventi sono attuati tramite due FIA di diritto italiano. Il Fondo FRA investe, attraverso fondi target, in real asset strumentali alle filiere strategiche; il Fondo FI investe direttamente in imprese ammissibili e indirettamente tramite fondi target di private equity. Per ciascun veicolo è richiesto un apporto di investitori privati non inferiore alla dotazione apportata dal FNMI, con riferimento agli impegni assunti a livello dei fondi, dei veicoli e delle imprese target. Le quote dei due veicoli sono riservate in sottoscrizione al Ministero. Durata dei fondi e periodo di investimento sono stabiliti nei rispettivi regolamenti di gestione, secondo la prassi di mercato.
Il Fondo FRA è gestito da Investimenti immobiliari italiani SGR S.p.A. Il gestore del Fondo FI è individuato dal MEF, di concerto con il MIMIT, tramite procedura a evidenza pubblica tra gestori partecipati, anche indirettamente, dal MEF, dotati di specializzazione e comprovata esperienza nella gestione di fondi diretti e indiretti, anche di private equity. Ciascun veicolo dispone di un conto corrente dedicato. I Ministeri conferiscono ai gestori appositi mandati, disciplinati anche da side letter; le relative obbligazioni sono di natura privatistica. Remunerazione dei gestori e altri oneri sono posti a carico delle risorse previste dalla legge.
I gestori amministrano e controllano i rispettivi veicoli, definiscono e attuano le politiche di investimento nell’ambito degli indirizzi e delle allocazioni stabiliti dal Comitato e predispongono i regolamenti di gestione. MEF e MIMIT, sentito il Comitato, comunicano l’approvazione del regolamento entro 30 giorni dalla sua ricezione, previa verifica di conformità al decreto e alle finalità del Fondo.
Imprese e real asset ammissibili
Sono ammissibili imprese costituite in forma di società di capitali, comprese le cooperative e le società quotate, con sede legale in Italia e operanti nei settori o nelle filiere individuati dal Comitato. Sono escluse le imprese dei settori bancario, finanziario e assicurativo. Al momento dell’investimento l’impresa deve presentare adeguata solidità patrimoniale, redditività attuale o prospettica e significativo potenziale di creazione di valore e consolidamento, anche mediante acquisizioni, integrazioni o investimenti tecnologici.
Le imprese devono essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese italiano, avere concrete potenzialità di sviluppo misurabili con indicatori qualitativi e/o quantitativi, non essere in liquidazione volontaria né sottoposte a procedure concorsuali e superare le verifiche antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. I requisiti devono sussistere alla data dell’investimento diretto o dell’intervento del fondo target.
Sono comunque escluse le imprese che, secondo la legislazione vigente, non possono beneficiare di incentivi o contributi pubblici. L’esclusione opera inoltre quando i legali rappresentanti o gli amministratori siano stati condannati con sentenza definitiva, decreto penale irrevocabile o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per reati che determinano l’esclusione dalle procedure di appalto o concessione secondo la normativa sui contratti pubblici.
I real asset ammissibili comprendono fondi e SICAF immobiliari e investimenti in beni immobili, diritti reali immobiliari, anche derivanti da leasing traslativo o concessioni, partecipazioni in società immobiliari e quote di altri FIA immobiliari, anche esteri. Possono avere origine pubblica e trovarsi anche fuori dall’Italia, purché siano strumentali alle filiere strategiche delle imprese ammissibili. Sono inclusi strumenti di capitale di rischio emessi dalle imprese il cui rendimento sia collegato agli asset immobiliari regolarizzati loro trasferiti o conferiti.
Investimenti del Fondo FRA
Il Fondo FRA investe principalmente in strumenti rappresentativi della partecipazione a fondi target istituiti ai sensi dell’articolo 33, comma 8-septies, del decreto-legge n. 98/2011. La politica dei fondi target può prevedere la partecipazione in imprese ammissibili, nel rispetto di un rapporto almeno paritario tra investimento pubblico, compreso quello del FRA, e investimento privato, nonché la concessione in uso o godimento degli immobili strumentali alle imprese.
La concessione degli asset avviene a condizioni di mercato e tramite procedure competitive o modalità equivalenti, dirette a verificare l’esistenza di soggetti interessati. Gli immobili possono essere previamente apportati o trasferiti ai fondi target e sottoposti a regolarizzazione e preparazione per la valorizzazione sul mercato. Gli investimenti possono sostenere sviluppo, crescita, internazionalizzazione, integrazione verticale e consolidamento orizzontale, ingresso in nuovi mercati, rafforzamento della competitività e della governance, specializzazione manageriale, semplificazione della compagine azionaria e passaggi generazionali.
Nei limiti massimi stabiliti dal Comitato, il FRA può inoltre investire, tramite fondi target e a condizioni di mercato, in strumenti finanziari partecipativi, quote di patrimoni separati o altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio emessi dalle imprese, purché il rendimento sia collegato agli immobili strumentali regolarizzati e trasferiti o conferiti alle imprese. Le operazioni possono utilizzare buy-out, finanziamenti soci, aumenti di capitale, veicoli o OICR di scopo, vendor loan, leasing traslativi o operativi e contratti reali o di godimento relativi agli immobili.
I fondi target possono acquisire partecipazioni di minoranza qualificata o di maggioranza, anche con controllo congiunto, in imprese con adeguata redditività. Per le partecipazioni di minoranza qualificata devono essere previste prerogative di governance che assicurino un ruolo rilevante nelle strategie di sviluppo e diritti idonei alla valorizzazione di mercato dell’investimento. I limiti di investimento e concentrazione sono stabiliti dal regolamento del FRA, nel rispetto della disciplina applicabile ai fondi immobiliari riservati. È possibile investire indirettamente anche in un singolo complesso immobiliare composto da più unità distinte, purché il gestore assicuri un frazionamento del rischio mediante diversificazione delle destinazioni d’uso o dei conduttori, utenti o gestori.
Gli investimenti in strumenti rappresentativi prevalentemente di capitale di rischio hanno, di regola, orizzonte di medio-lungo termine, coerente con la strategia. Sono ammessi co-investimenti con investitori strategici, family office o investitori finanziari, anche tramite veicoli appositi o sindacazione di strumenti, nel rispetto delle regole sui conflitti di interesse. Non sono ammessi diritti o obblighi di co-investimento sistematico con terzi diversi dai veicoli gestiti dal gestore.
Investimenti del Fondo FI
Il Fondo FI partecipa a condizioni di mercato agli investimenti diretti in imprese ammissibili e agli investimenti in fondi target diretti o indiretti di private equity. La partecipazione del FI può arrivare al 50% dell’investimento complessivo di private equity e, entro tale limite, non può superare l’importo impegnato dagli altri investitori privati partecipanti alla transazione.
Gli investimenti possono essere effettuati direttamente, anche tramite veicoli appositamente costituiti, oppure attraverso fondi target diretti o fondi target indiretti secondo la modalità fondo di fondi. Per gli investimenti indiretti, i gestori dei fondi target devono allocare a favore delle imprese ammissibili risorse almeno pari alla quota investita dal FI, al netto dei costi e delle spese dei fondi. Il FI investe in fondi target che si qualificano come prodotti finanziari ai sensi degli articoli 8 o 9 del regolamento UE 2019/2088.
Le operazioni mirano a sostenere crescita, sviluppo, internazionalizzazione, competitività, integrazione verticale e consolidamento orizzontale delle imprese. Possono essere realizzate mediante buy-out, finanziamenti soci, aumenti di capitale o sottoscrizione e acquisto di strumenti rappresentativi di partecipazioni. Sono possibili partecipazioni di minoranza qualificata o di maggioranza, anche con controllo congiunto, in imprese con adeguata redditività. Le partecipazioni di minoranza devono garantire al FI prerogative di governance rilevanti e diritti idonei alla valorizzazione di mercato dell’investimento.
I fondi target devono essere gestiti da gestori con comprovata esperienza nel private capital, capacità di sostenere la crescita dimensionale, occupazionale e manageriale delle partecipate, anche tramite aggregazioni, e indirizzare gli investimenti verso imprese ammissibili. La selezione tiene conto della diversificazione del rischio; il gestore può impiegare strumenti di copertura e riduzione dei rischi. Limiti di investimento e concentrazione sono stabiliti dal regolamento del FI. Anche per il FI l’orizzonte degli investimenti prevalentemente azionari è, di regola, di medio-lungo termine. Sono consentiti co-investimenti e sindacazioni con altri investitori nel rispetto delle regole sui conflitti di interesse, ma non accordi di co-investimento sistematico con terzi diversi dai veicoli gestiti dal gestore.
Aiuti di Stato, cumulo e finanza responsabile
Gli interventi che presentano i requisiti di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono notificati dal Ministero alla Commissione europea secondo l’articolo 108, paragrafo 3. Sono consentiti gli interventi conformi al regolamento de minimis. Non richiedono notifica gli interventi attuati ai sensi dell’articolo 22 del regolamento GBER quando ricorrono le relative condizioni; tra queste, l’impresa deve essere non quotata, micro o piccola, costituita e iscritta al registro delle imprese da non più di cinque anni alla data di presentazione della domanda e deve soddisfare gli ulteriori requisiti dell’articolo 22. Gli investimenti possono cumularsi con altre misure nei limiti della normativa nazionale ed europea. Gli investimenti indiretti in asset immobiliari regolarizzati e imprese ammissibili devono avvenire a condizioni di mercato.
I gestori adottano una politica interna di finanza responsabile, integrando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nell’analisi finanziaria e nella strategia di investimento di medio-lungo periodo, secondo le migliori pratiche di investimento sostenibile e responsabile.
Sottoscrizione e versamento delle risorse
I gestori comunicano al Ministero la data di istituzione del veicolo e di apertura delle sottoscrizioni. Il Ministero sottoscrive le quote entro 30 giorni dalla comunicazione e ne informa il Comitato tecnico strategico. I versamenti seguono il regolamento di gestione e possono avvenire:
- immediatamente e per intero, con meccanismi di remunerazione della liquidità in attesa del suo impiego;
- in più soluzioni, in funzione dei richiami del gestore per investimenti iniziali o successivi, richiami dei fondi target, commissioni del gestore, altri oneri del veicolo e ulteriori casi previsti dal regolamento, inclusi richiami di impegni o restituzioni di distribuzioni precedenti.
Gli apporti del FNMI ai veicoli avvengono esclusivamente in denaro. Il testo fornito si interrompe durante la disciplina delle verifiche, da parte del gestore del Fondo FI, sul rispetto del limite di partecipazione del 50%; non consente quindi di ricostruire integralmente tale disposizione né gli eventuali contenuti successivi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Decreti del MEF, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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