DECRETO 25 marzo 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze
Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° ottobre - 31 dicembre 2024. Applicazione dal 1° aprile al 30 giugno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto pubblica i tassi effettivi globali medi (TEGM) rilevati per il trimestre 1° ottobre-31 dicembre 2024. Dal 1° aprile al 30 giugno 2025, i tassi soglia antiusura si calcolano aumentando ciascun TEGM di un quarto e aggiungendo 4 punti percentuali, con una differenza massima di 8 punti tra soglia e tasso medio. Stabilisce inoltre obblighi di pubblicazione e criteri di calcolo per gli intermediari.
Rilevazione dei tassi medi e determinazione dei tassi soglia antiusura per il secondo trimestre 2025
Rilevazione dei tassi medi e tassi soglia antiusura
Il decreto rileva, ai sensi della legge n. 108/1996, i tassi effettivi globali medi (TEGM), riferiti ad anno, praticati da banche e intermediari finanziari nel trimestre 1° ottobre-31 dicembre 2024. I valori sono riportati nella tabella dell’allegato A, non riprodotta nel contenuto fornito.
Applicabilità temporale e determinazione delle soglie
Il decreto entra in vigore il 1° aprile 2025. Dal 1° aprile al 30 giugno 2025, per determinare gli interessi usurari, a ciascun tasso della tabella va applicato un aumento di un quarto, al quale si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il tasso soglia così determinato e il TEGM non può superare 8 punti percentuali.
Obblighi e criteri per gli intermediari
Banche e intermediari finanziari devono affiggere la tabella dell’allegato A in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico, in un luogo facilmente visibile. Per verificare il rispetto del limite antiusura devono applicare i criteri di calcolo contenuti nelle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull’usura.
Rilevazione successiva e interessi di mora
La Banca d’Italia è incaricata di rilevare i TEGM relativi al trimestre 1° gennaio-31 marzo 2025, con riferimento alle categorie di operazioni individuate nell’apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
I TEGM pubblicati non comprendono gli interessi di mora contrattualmente previsti per il ritardato pagamento. Secondo l’ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d’Italia d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi corrispettivi, maggiorazioni medie di 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, 4,1 punti per le operazioni di leasing e 3,1 punti per gli altri prestiti.
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