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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 25 febbraio 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze

Obbligo di notifica dell'impresa dichiarante.

Decreti del MEFCod. G.U. 25A01340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina la scelta dell’impresa che presenta la comunicazione rilevante relativa all’imposizione integrativa e gli obblighi di notifica all’Agenzia delle entrate per i soggetti esonerati dalla presentazione. Si applica agli esercizi iniziati dal 31 dicembre 2023; la notifica va trasmessa entro il quindicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio, elevato al diciottesimo mese per l’esercizio transitorio. Non occorre ripeterla negli esercizi successivi se non intervengono revoche o modifiche.

Notifica degli obblighi informativi per l’imposizione minima globale

Notifica per l’imposizione minima globale

Il decreto disciplina la designazione dell’impresa incaricata di presentare la comunicazione rilevante nell’ambito dell’imposizione integrativa e le informazioni che i soggetti esonerati devono notificare all’Agenzia delle entrate. Le disposizioni si inseriscono nel sistema di imposizione minima globale previsto dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e dall’approccio comune OCSE.

Scelta dell’impresa dichiarante

Per gli esercizi che iniziano il 31 dicembre 2023 o successivamente, i soggetti tenuti a presentare la comunicazione rilevante all’amministrazione fiscale italiana sono esonerati dall’obbligo se la comunicazione viene presentata per loro conto da un’impresa locale designata. In alternativa, possono individuare la controllante capogruppo o un’impresa designata, purché questa sia localizzata in un Paese con cui l’Italia abbia in vigore, alla scadenza della comunicazione, un accordo qualificato tra autorità competenti riferito all’esercizio interessato.

Le entità escluse ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 209/2023 non sono tenute a individuare l’impresa dichiarante quando non esercitano l’opzione prevista dal comma 3 dello stesso articolo.

Soggetti tenuti alla notifica e modalità di designazione

Ciascun soggetto esonerato dalla presentazione della comunicazione rilevante deve trasmettere all’Agenzia delle entrate una notifica con i dati richiesti dal decreto. In alternativa, l’impresa locale designata può presentarla per conto dei soggetti interessati. Può essere individuata un’unica impresa locale designata per tutti o solo alcuni dei soggetti del gruppo; quelli che non aderiscono alla designazione presentano autonomamente la propria notifica.

Contenuto e riferimento temporale delle informazioni

La notifica identifica il gruppo multinazionale o nazionale, il soggetto interessato, la persona di contatto, la controllante capogruppo, l’eventuale impresa designata, l’impresa locale designata e il periodo di riferimento. Il gruppo è indicato con il nome risultante dal bilancio consolidato dell’esercizio cui si riferisce la comunicazione. Se il soggetto appartiene a più gruppi nel medesimo esercizio, occorre una notifica separata per ciascun gruppo.

Per il soggetto interessato è indicato il codice fiscale. Le informazioni si riferiscono, di regola, all’ultimo giorno dell’esercizio oggetto della comunicazione oppure all’ultimo giorno precedente l’uscita del soggetto dal gruppo. Se più soggetti si avvalgono della stessa impresa locale designata, la notifica riporta i dati di ciascuno e indica l’impresa designata.

La persona di contatto è identificata tramite i relativi recapiti, che possono comprendere telefono, indirizzo postale, PEC o posta elettronica ordinaria; deve essere indicato anche il ruolo svolto. Se non è stata designata un’impresa locale, i riferimenti riguardano il soggetto che effettua la scelta.

Dati relativi alla controllante e alle imprese designate

Per la controllante capogruppo la notifica riporta identità, Paese di localizzazione, indirizzo della sede legale e codice fiscale, oltre all’indicazione se la comunicazione rilevante sarà trasmessa all’amministrazione fiscale italiana dal Paese della controllante. Nei gruppi a controllante multipla le informazioni sono fornite per ciascuna controllante. Il Paese è identificato con il codice alfabetico a due caratteri dello standard ISO 3166-1 Alpha 2; il codice fiscale è quello utilizzato nel Paese di localizzazione o, se non disponibile, un identificativo equivalente. Va indicato anche l’eventuale codice fiscale italiano.

Le medesime informazioni identificative sono richieste per l’impresa designata quando la comunicazione giunge all’Italia tramite scambio di informazioni dal Paese in cui essa è localizzata, anziché dal Paese della controllante capogruppo. Per la controllante, i dati sono riferiti alla fine dell’esercizio o al giorno precedente l’uscita dal gruppo, salvo l’indirizzo e l’indicazione sul flusso della comunicazione, riferiti alla data di trasmissione della notifica. Per l’impresa designata, l’indirizzo è riferito alla data di trasmissione; gli altri dati seguono il riferimento temporale previsto per l’esercizio o per l’uscita dal gruppo.

Per l’impresa locale designata sono indicati il codice fiscale e il ruolo svolto per conto dei soggetti interessati. I dati si riferiscono alla fine dell’esercizio o al giorno precedente l’uscita dal gruppo; l’indicazione che la comunicazione sarà ricevuta dall’Italia da tale impresa o dalla controllante capogruppo localizzata in Italia è riferita alla data di invio della notifica.

Termini, rinnovo e rettifica

La notifica deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio cui si riferisce la comunicazione rilevante. Per l’esercizio transitorio previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 209/2023, il termine è il diciottesimo mese successivo.

Negli esercizi successivi non è necessario inviare una nuova notifica, a condizione che non siano intervenute revoche della scelta o modifiche ai dati e alle informazioni già comunicati. In assenza di segnalazioni, l’ultima notifica resta valida anche per gli esercizi successivi per i quali siano scaduti i termini. I dati già trasmessi possono essere rettificati o aggiornati con un nuovo modello, che sostituisce il precedente, entro i termini ordinari.

Sanzioni e modalità di trasmissione

L’omessa o tardiva notifica, così come la trasmissione di dati errati o incompleti, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 51, comma 9, del decreto legislativo n. 209/2023. Le modalità di trasmissione e il modello di notifica devono essere definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

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