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Sentenza

Sentenza del 09/06/2015 n. 3268 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento liquidazione e controlli - Metodo induttivo - Legittimità - Ipotesi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La decisione ha ritenuto legittimo il ricorso al metodo induttivo in presenza di tali elementi presuntivi. Le incongruenze tra ricavi e costi, la sproporzione tra il lavoro prestato dai soci e il reddito dichiarato e il confronto con il costo di un dipendente possono costituire indizi idonei a giustificare la ricostruzione induttiva del reddito.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento induttivo basato sulla carenza di correlazione tra i ricavi dichiarati e i costi sostenuti dalla società. L'Ufficio ha inoltre valorizzato il reddito di partecipazione dichiarato dai soci, ritenuto irrisorio rispetto all'attività concretamente svolta da ciascuno nell'impresa, nonché il fatto che la partecipazione dichiarata fosse inferiore al costo sostenuto dalla società per un dipendente a tempo pieno.

Massime di principio

  • Il metodo induttivo può essere legittimamente utilizzato quando la contabilità o i dati dichiarati presentano anomalie gravi, incoerenze economiche o una significativa sproporzione tra costi, ricavi e reddito dichiarato.
  • La redditività dichiarata dai soci può essere valutata anche alla luce dell'attività effettivamente svolta nell'impresa: un reddito irrisorio rispetto all'apporto lavorativo può costituire un elemento presuntivo di ricavi non dichiarati.
  • Il confronto tra il reddito attribuito ai soci e il costo sostenuto per un dipendente comparabile può essere utilizzato come indice di inattendibilità dei dati dichiarati, purché inserito in un quadro complessivo di elementi concordanti.
  • Le presunzioni utilizzate dall'Amministrazione devono comunque essere concretamente motivate e idonee a rendere plausibile la ricostruzione del reddito; la sola generica antieconomicità non dovrebbe, di regola, essere sufficiente senza ulteriori riscontri.

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