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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 265 del 22/06/2023

Provvedimento del 22 giugno 2023

Garante Privacy265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo presentato dai genitori di una minore contro l’editore di Torinooggi.it per la pubblicazione di un articolo, con foto e video, che rendevano la ragazza identificabile in un contesto ritenuto lesivo e non essenziale rispetto alla notizia. Pur riconoscendo il rilievo pubblico del fatto narrato, l’Autorità ha ritenuto violati i principi di liceità, correttezza, minimizzazione ed essenzialità dell’informazione, nonché le regole deontologiche a tutela dei minori e la gestione del riscontro all’interpello preventivo. Ha preso atto della rimozione dei contenuti, ha vietato l’ulteriore trattamento/diffusione dei dati identificativi della minore, anche in archivio storico, e ha irrogato una sanzione amministrativa di 5.000 euro.

More News s.c. a r.l. sanzionata e destinataria di divieto per la pubblicazione e diffusione di immagini/video identificativi di una minore in un articolo giornalistico online

More News s.c. a r.l. - pubblicazione online di immagini e video identificativi di una minore

Il provvedimento riguarda la testata giornalistica telematica Torinooggi.it, gestita da More News società cooperativa a r.l., a seguito di reclamo presentato dai genitori di una minore per la pubblicazione di un articolo di cronaca corredato da fotografie e da un video nei quali la ragazza risultava identificabile. Il Garante ha esaminato il trattamento sotto il profilo della disciplina privacy applicabile al giornalismo e delle garanzie rafforzate previste per i minori.

Origine del procedimento e contenuto del reclamo

Il procedimento è stato avviato a seguito di reclamo ex art. 77 GDPR, poi regolarizzato il 5 aprile 2022. I reclamanti hanno chiesto di vietare l’ulteriore trattamento o, in alternativa, l’anonimizzazione dei dati personali della minore presenti in un articolo pubblicato su Torinooggi.it. L’articolo conteneva due fotografie che la ritraevano in prossimità di un posto di blocco dei Carabinieri e un video nel quale appariva il suo evidente disagio e i tentativi di non essere riconosciuta.

I genitori hanno lamentato che la pubblicazione avesse reso la minore identificabile da amici e conoscenti, con grave imbarazzo e pregiudizio, e che le immagini non fossero essenziali ai fini della narrazione giornalistica. Hanno inoltre contestato la raccolta delle immagini senza consenso e la mancata adozione di misure idonee a garantirne l’anonimato, richiamando l’art. 7 delle Regole deontologiche e la Carta di Treviso.

Posizioni delle parti nel procedimento

A fronte dell’interpello dell’Autorità, il titolare ha sostenuto che la notizia aveva indubbio rilievo pubblico, perché riferita a un episodio avvenuto in un contesto di particolare interesse generale. Ha affermato che la documentazione fotografica serviva a supportare il racconto, che l’inquadramento della minore era stato casuale e che il giornalista si era reso visibile sul posto. Ha comunicato anche la rimozione delle immagini, senza riconoscere responsabilità.

Successivamente, la reclamante ha ribadito la violazione del principio di essenzialità dell’informazione e ha evidenziato la contraddittorietà delle difese del titolare. Ha inoltre segnalato la persistenza di un video sulla piattaforma YouTube contenente fotogrammi che la riguardavano e ne ha chiesto la rimozione. Il titolare, nelle ulteriori memorie, ha affermato che il giornalista aveva agito in trasparenza in luogo pubblico, che la ripresa era avvenuta casualmente durante i controlli di polizia e che il video era stato rimosso integralmente anche dall’archivio.

Valutazioni del Garante sul trattamento per finalità giornalistiche

Il Garante ha ribadito che i trattamenti effettuati per finalità giornalistiche sono leciti anche senza consenso, ma devono svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, nonché del principio di essenzialità dell’informazione di cui all’art. 6 delle Regole deontologiche. Ha richiamato anche le norme del Codice privacy applicabili al giornalismo, in particolare gli artt. 136 e seguenti e l’art. 102, comma 2, lett. a).

Nel caso concreto, ha riconosciuto che i fatti narrati presentavano un indubbio rilievo pubblico. Tuttavia, ha osservato che le riprese erano state effettuate a distanza ravvicinata, modalità idonea a favorire l’identificazione delle persone presenti in assenza di accorgimenti specifici. Ha quindi ritenuto che la pubblicazione delle immagini e del video non fosse giustificata da una necessità informativa tale da prevalere sulle garanzie di riservatezza della minore.

Tutela rafforzata dei minori e giudizio di illiceità

L’Autorità ha attribuito rilievo decisivo alla presenza di una minore di età nel materiale pubblicato. Pur ipotizzando che la minore età non fosse immediatamente percepibile durante la ripresa, ha rilevato che il titolare ne era stato comunque informato al momento della richiesta di rimozione formulata dai genitori, dunque prima della presentazione del reclamo.

Nonostante ciò, il riscontro fornito è stato giudicato generico e non seguito da ulteriori comunicazioni o da misure efficaci per impedire la diretta riconoscibilità della ragazza. Il Garante ha ritenuto che la connotazione negativa del titolo dell’articolo potesse aggravare il pregiudizio per la minore e ha escluso la presenza di specifici motivi di interesse pubblico capaci di superare il generale principio di anonimato dei minori sancito dall’art. 7 delle Regole deontologiche e dalla Carta di Treviso.

Violazioni accertate

L’Autorità ha qualificato la condotta del titolare come violazione di:

  • art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, per mancanza di liceità/correttezza e di minimizzazione;
  • art. 12, par. 4, GDPR, per la genericità del riscontro all’interpello preventivo;
  • art. 137, comma 3, Codice privacy, in relazione ai limiti del trattamento per finalità giornalistiche;
  • artt. 6 e 7 delle Regole deontologiche per i trattamenti a fini giornalistici.

Il Garante ha altresì preso atto che le immagini contestate erano state rimosse nel corso del procedimento e ha escluso, sul punto, la necessità di ulteriori misure correttive materiali, pur permanendo l’esigenza di vietare future diffusioni dei dati identificativi.

Misure adottate: divieto di ulteriore trattamento

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante ha disposto nei confronti di More News il divieto di ulteriore trattamento dei dati identificativi della minore, con riferimento anche alla diffusione online e all’archivio storico. È stata espressamente fatta salva la mera conservazione dei dati ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria.

Il provvedimento richiama inoltre le conseguenze dell’eventuale inosservanza del divieto, tra cui l’applicazione della sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice e della sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.

Sanzione amministrativa pecuniaria e criteri di quantificazione

Per la violazione accertata, il Garante ha adottato un’ordinanza-ingiunzione ai sensi dell’art. 166, comma 7, Codice e dell’art. 18 della legge n. 689/1981, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000.

Nella quantificazione ha considerato, tra le circostanze aggravanti:

  • la gravità della violazione, tenuto conto del pregiudizio subito dalla minore per la pubblicazione del video integrale e delle immagini sia nell’articolo sia su un canale YouTube riconducibile al medesimo editore;
  • la mancata adozione di misure tempestive di mitigazione dopo l’interpello preventivo, risolto con riscontro generico e non conforme all’art. 12, par. 4, GDPR.

Tra le attenuanti ha invece valorizzato:

  • la rimozione delle immagini e del video nel corso del procedimento;
  • la collaborazione mostrata dal titolare;
  • l’assenza di precedenti violazioni, trattandosi di caso isolato.

In base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività di cui all’art. 83, par. 1, GDPR, è stata fissata la sanzione di euro 5.000, con facoltà di definizione agevolata entro trenta giorni mediante pagamento della metà dell’importo.

Esito finale e impugnazione

Il Garante ha quindi:

  • preso atto della rimozione dei contenuti contestati;
  • disposto il divieto di ulteriore trattamento dei dati identificativi della minore;
  • ordinato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
  • disposto l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Avverso il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini e secondo le modalità indicate nel dispositivo.

Punti principali

Origine del procedimento e contenuto contestato

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dai genitori di una minore contro More News s.c. a r.l., gestore della testata telematica Torinooggi.it. Era contestata la pubblicazione di un articolo su un fatto di cronaca con due fotografie e un video che ritraevano la minore nei pressi di un posto di blocco dei Carabinieri, con elementi tali da renderla identificabile e con un titolo percepito come offensivo.

Posizione del reclamante e riscontro del titolare

I reclamanti hanno sostenuto che la pubblicazione non rispettasse il principio di essenzialità dell’informazione e le tutele rafforzate previste per i minori, anche perché le immagini erano state raccolte senza consenso e senza che la ripresa risultasse chiaramente percepibile. Il titolare ha replicato che si trattava di una notizia di interesse pubblico, che la ripresa era avvenuta in luogo pubblico in modo casuale e trasparente, e che le immagini erano state poi rimosse senza ammissione di responsabilità.

Valutazioni del Garante sul trattamento giornalistico

L’Autorità ha ribadito che i trattamenti per finalità giornalistiche possono avvenire senza consenso, ma devono rispettare i diritti fondamentali, la dignità degli interessati e il principio di essenzialità dell’informazione. Nel caso concreto ha ritenuto che la ripresa a distanza ravvicinata, la pubblicazione delle immagini e il video integrale fossero idonei a favorire l’identificazione della minore e che non risultassero adottati accorgimenti per garantirne l’anonimato.

Violazioni accertate e tutela dei minori

Il Garante ha ritenuto integrata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 12, par. 4, GDPR, dell’art. 137, comma 3, Codice privacy, e degli artt. 6 e 7 delle Regole deontologiche. Ha evidenziato che, una volta informato della minore età tramite la richiesta di rimozione, il titolare ha fornito un riscontro generico senza adottare misure sufficienti a impedire la diretta riconoscibilità della ragazza, in assenza di specifici motivi di interesse pubblico idonei a derogare all’anonimato dei minori.

Esito, divieto e sanzione

L’Autorità ha preso atto della rimozione delle immagini e del video nel corso del procedimento, disponendo però il divieto di ulteriore trattamento e diffusione dei dati identificativi della minore, anche online e nell’archivio storico, salvo conservazione per eventuale uso giudiziario. Ha inoltre irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, applicando i criteri dell’art. 83, par. 2 GDPR e considerando aggravanti e attenuanti, tra cui gravità del pregiudizio, mancata mitigazione tempestiva, collaborazione e assenza di precedenti.

Come è indicizzato

Materieprivacy e giornalismominoridiritti dell'interessatosanzioni gdprpubblicazione online e archivi storici

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