Deliberazione n. 276 del 22/06/2023
Provvedimento del 22 giugno 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, video o immagini a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento mira a impedire l’eventuale diffusione del contenuto sulle piattaforme Facebook e Instagram, disponendo anche la conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro per finalità probatorie. La decisione è assunta entro il procedimento urgente previsto per i casi di c.d. revenge porn.
Facebook e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimento urgente su materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di un intervento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’Autorità interviene nell’ambito della disciplina sul c.d. revenge porn, con finalità di impedire la diffusione del contenuto sulle piattaforme Facebook e Instagram.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere segnalazioni da chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso;
- la previsione secondo cui il Garante deve decidere entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva successiva ratifica.
Segnalazione e avvio del procedimento urgente
La persona interessata ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Facebook e Instagram. Il Garante ha verificato la compatibilità della segnalazione con la norma richiamata e ha preso atto della determinazione urgente n. 80 del 21 giugno 2023 adottata dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo.
Contenuto del provvedimento d’urgenza
La determinazione dirigenziale ha disposto nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme Facebook e Instagram del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori.
La conservazione deve avvenire per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento e deve essere effettuata con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Esito: ratifica del Garante
Nella riunione del 22 giugno 2023, il Garante ha ratificato il provvedimento n. 80/2023 adottato d’urgenza dal dirigente competente. Il provvedimento conclude quindi con la conferma delle misure cautelari e di conservazione probatoria, senza indicazione di sanzioni pecuniarie o ulteriori prescrizioni oltre a quelle già imposte in via urgente.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook e Instagram. Il Garante richiama la propria competenza a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimento d’urgenza del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 80 del 21 giugno 2023. Il provvedimento ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale a fini probatori
La determinazione dirigenziale ha inoltre prescritto la conservazione di eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie. La conservazione deve avvenire per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, riunito in data 22 giugno 2023, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente n. 80/2023 adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. Il testo non contiene una sanzione pecuniaria, ma esclusivamente misure urgenti di blocco della diffusione e conservazione probatoria.
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