Deliberazione n. 271 del 22/06/2023
Provvedimento del 22 giugno 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale a contenuto sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il dirigente competente aveva già ordinato l’adozione immediata di misure per bloccare la circolazione del contenuto, trasmesso in formato hash, e la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per finalità probatorie per 12 mesi. La decisione conferma l’intervento urgente volto a prevenire la diffusione non consensuale del materiale e a preservarne le evidenze in modo idoneo a limitarne la identificabilità diretta.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione (revenge porn)
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un provvedimento urgente per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione riconducibile al fenomeno del revenge porn. L’intervento riguarda la possibile diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Origine del procedimento e base normativa
La vicenda origina da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy. Tale norma attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative al rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, siano inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso.
Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.
Provvedimento d’urgenza adottato il 13 giugno 2023
A fronte della segnalazione, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, con determinazione n. 72 del 13 giugno 2023, ha verificato la compatibilità della fattispecie con l’art. 144-bis del Codice e ha disposto misure immediate nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
In particolare, il provvedimento ha:
- ingiunto l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma Instagram del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescritto la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, a soli fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- richiesto che tale conservazione avvenisse con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- previsto la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica dell’Autorità
Nella riunione del 22 giugno 2023, il Garante ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. All’esito, l’Autorità ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 72/2023, adottato il 13 giugno 2023 dal dirigente competente.
La decisione costituisce quindi conferma dell’azione urgente finalizzata a bloccare la potenziale diffusione del contenuto segnalato e a preservare, per il solo tempo necessario e con adeguate garanzie, eventuali evidenze utili a fini probatori.
Esito e rilevanza operativa
Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa né un ordine ulteriore diverso dalla ratifica della misura urgente. La sua rilevanza pratica consiste nel confermare che, nei casi di segnalazione ex art. 144-bis del Codice, il Garante può intervenire tempestivamente tramite il dirigente competente per impedire la diffusione del materiale e prescrivere la conservazione limitata e protetta di eventuali copie acquisite in chiaro.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha presentato una segnalazione, rientrante nelle ipotesi dell’art. 144-bis del Codice, rappresentando il rischio di diffusione attraverso piattaforme digitali di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. La segnalazione era rivolta alla piattaforma Instagram, gestita dai destinatari del provvedimento.
Provvedimento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 72 del 13 giugno 2023, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento ha ingiunto ai gestori della piattaforma di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale a fini probatori
La determinazione ha inoltre prescritto la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 22 giugno 2023, ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 72/2023 adottato il 13 giugno 2023 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non indica ulteriori prescrizioni, sanzioni o esiti istruttori diversi dalla ratifica dell’intervento urgente.
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