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Provvedimento

Provvedimenti ex art. 110 del Codice n. 261 del 22/06/2023

Provvedimento del 22 giugno 2023

Garante Privacy261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 110 del Codice e dell’art. 36 GDPR, allo studio osservazionale multicentrico retrospettivo no profit IRaBiCa promosso dall’Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina. Il provvedimento riconosce la legittimità del trattamento dei dati relativi a pazienti deceduti o non contattabili, dopo ragionevoli sforzi per reperirli, ma impone l’adeguamento delle informative e una più rigorosa tecnica di anonimizzazione. Viene inoltre valutata positivamente la riduzione del periodo di conservazione dei dati a 5 anni e la predisposizione di misure tecniche e organizzative adeguate.

Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina: parere favorevole con condizioni per lo studio retrospettivo IRaBiCa su dati sanitari di pazienti con istotipi rari delle vie biliari

Studio IRaBiCa dell’Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina

Il Garante ha esaminato, in sede di consultazione preventiva, lo studio osservazionale multicentrico, retrospettivo e no profit denominato "Caratterizzazione clinica di istotipi rari di neoplasie epiteliali delle vie biliari - Studio IRaBiCa", promosso dall’Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina. Il provvedimento riguarda il trattamento di dati sanitari pseudonimizzati relativi a pazienti affetti da rari tumori delle vie biliari, con particolare attenzione ai casi di soggetti deceduti o non più contattabili.

Contesto istruttorio e struttura dello studio

Lo studio è finalizzato a creare una task force nazionale per raccogliere informazioni epidemiologiche, fattori di rischio, trattamenti eseguiti, follow up e dati di sopravvivenza dei pazienti con istotipi rari di neoplasie epiteliali delle vie biliari. L’Azienda ha rappresentato che i dati provengono da archivi cartacei e telematici di 32 centri partecipanti, sono raccolti in un database centrale e sono accessibili con credenziali dedicate. I centri partecipanti sono qualificati come titolari autonomi del trattamento, mentre il Principal Investigator e gli Study Coordinators operano all’interno della struttura organizzativa dell’Azienda con designazione interna e istruzioni ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del Codice e degli artt. 29 e 32 GDPR.

Base giuridica e trattamento dei soggetti non contattabili

Il Garante ritiene correttamente impostata la procedura per i pazienti deceduti o non contattabili, facendo applicazione dell’art. 110 del Codice e dell’art. 36 GDPR. In particolare, valorizza:

  • l’impossibilità o sproporzione di informare tutti gli interessati, dovuta alla lunga finestra temporale della raccolta dati e alla patologia ad alta mortalità;
  • lo svolgimento di ragionevoli sforzi per contattare i pazienti, anche mediante consultazione della banca dati dell’anagrafe della popolazione residente;
  • il parere favorevole del Comitato etico territorialmente competente;
  • la preventiva consultazione del Garante.

Il ricorso al servizio telematico di consultazione dell’anagrafe nazionale, fondato su convenzione con il Comune di Messina, è giudicato conforme alla disciplina richiamata e idoneo a reperire dati anagrafici aggiornati.

Trasparenza e informative agli interessati

L’Autorità riconosce positivamente l’intenzione dell’Azienda di fornire l’informativa ex artt. 13 e 14 GDPR e di pubblicarla sul sito istituzionale e sui siti dei centri partecipanti per i soggetti non contattabili. Tuttavia, osserva che il modello trasmesso è troppo generico e non adeguatamente tarato sullo specifico studio. In particolare, l’informativa:

  • richiama finalità e basi giuridiche in modo non puntuale;
  • include basi giuridiche non pertinenti al caso concreto;
  • non menziona in modo chiaro la procedura di consultazione preventiva prevista dall’art. 110 del Codice per i non contattabili.

Per questo il Garante impone di rivedere le informative affinché siano chiare, intelligibili, puntuali ed esplicite, con indicazione delle pertinenti basi giuridiche, delle finalità e dei tempi di conservazione o dei criteri per determinarli.

Conservazione dei dati e anonimizzazione finale

In origine lo studio prevedeva la conservazione dei dati per 25 anni, richiamando però in modo inconferente il regolamento sulla sperimentazione clinica dei medicinali. In corso di istruttoria l’Azienda ha corretto l’impostazione, riducendo il periodo di conservazione a 5 anni dalla conclusione dello studio. Il Garante prende favorevolmente atto della scelta, considerandola coerente con il principio di limitazione della conservazione e con la finalità di ricerca.

Quanto alla fase successiva, l’Azienda ha dichiarato che i dati saranno anonimizzati in modo definitivo. L’Autorità, richiamando il rischio di reidentificazione e i criteri del considerando 26 GDPR, ritiene necessario che la "generalizzazione" produca cluster composti da almeno tre soggetti con attributi omogenei, così da ridurre il rischio di singolarità e inferenze immediate.

Valutazione d’impatto e misure di sicurezza

Lo studio è stato corredato da valutazione d’impatto ex art. 35 GDPR, integrata durante l’istruttoria. Il Garante rileva che l’Azienda ha descritto le principali misure tecniche e organizzative di sicurezza, la struttura dei ruoli, i profili di accesso e l’analisi dei rischi connessi al trattamento. Viene inoltre ribadito che le misure di minimizzazione ex art. 89 GDPR non esonerano dall’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative ai sensi dell’art. 32 GDPR.

Esito del provvedimento

Il Garante esprime parere favorevole alla realizzazione dello studio, ma condiziona l’efficacia del proprio assenso a due adempimenti essenziali:

  • la modifica delle informative rese agli interessati, secondo gli artt. 13 e 14 GDPR;
  • l’assicurazione che, in fase di generalizzazione/anonimizzazione, ciascun cluster contenga almeno tre soggetti con attributi omogenei.

Il provvedimento è impugnabile avanti all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge ai sensi dell’art. 78 GDPR, dell’art. 152 del Codice e dell’art. 10 del d.lgs. 150/2011.

Punti principali

Oggetto dello studio e procedimento

L’Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina ha presentato istanza di consultazione preventiva per lo studio osservazionale, multicentrico, retrospettivo e no profit "Caratterizzazione clinica di istotipi rari di neoplasie epiteliali delle vie biliari - Studio IRaBiCa". Lo studio prevede la raccolta e l’analisi di dati clinici pseudonimizzati di circa 100 pazienti arruolati tra il 1 gennaio 2002 e il 31 luglio 2022, con il supporto di 32 centri partecipanti.

Base giuridica per i pazienti non contattabili

Il Garante ritiene correttamente individuata la base giuridica per il trattamento dei dati dei soggetti deceduti o non contattabili, in presenza delle condizioni dell’art. 110 del Codice: impossibilità o sproporzione dell’informativa e del consenso, motivato parere favorevole del comitato etico e preventiva consultazione dell’Autorità. È valorizzato il fatto che l’Azienda abbia compiuto ragionevoli sforzi per contattare gli interessati, anche tramite consultazione della banca dati anagrafica nazionale mediante convenzione con il Comune di Messina.

Trasparenza e informative

L’Autorità prende atto delle misure previste per assicurare trasparenza, inclusa la pubblicazione dell’informativa sul sito dell’Azienda e dei centri partecipanti per i soggetti non contattabili. Tuttavia, rileva che il modello informativo trasmesso è troppo generico e non specificamente riferito allo studio, contiene basi giuridiche non pertinenti e non richiama adeguatamente la procedura di consultazione preventiva. Per questo impone la modifica delle informative ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 GDPR.

Conservazione e anonimizzazione

Il periodo di conservazione inizialmente indicato in 25 anni è stato ritenuto inconferente rispetto alla disciplina richiamata e successivamente ridotto a 5 anni dalla conclusione dello studio. Il Garante considera tale durata adeguata allo scopo di ricerca. Quanto all’anonimizzazione finale, raccomanda che la generalizzazione produca cluster con almeno tre soggetti e caratteristiche omogenee, per evitare reidentificazione o inferenze immediate.

Misure di sicurezza e valutazione d’impatto

La valutazione d’impatto ex art. 35 GDPR, integrata in istruttoria, è stata ritenuta idonea a descrivere i rischi e le misure tecniche e organizzative previste. Il Garante sottolinea che le misure dell’art. 89 GDPR non esonerano dal rispetto dell’art. 32 GDPR e prende atto positivamente della struttura organizzativa, della pseudonimizzazione e della gestione controllata degli accessi ai dati.

Come è indicizzato

Materiedati sanitariricerca scientificaconsultazione preventivapubblica amministrazionemisure di sicurezzadiritti dell'interessato

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