Deliberazione n. 275 del 22/06/2023
Provvedimento del 22 giugno 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso. Il provvedimento disponeva l’immediato blocco della diffusione del materiale su Instagram e la conservazione, a fini probatori, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi. La decisione finale si limita a confermare la misura urgente già adottata.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di un provvedimento urgente contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni su materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e suscettibile di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.
La segnalazione dell’interessato
Una persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti della piattaforma Facebook. L’Autorità ha quindi verificato la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata e ha attivato la procedura urgente prevista dalla normativa.
Il provvedimento d’urgenza del 21 giugno 2023
Con determinazione n. 79 del 21 giugno 2023, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto in via d’urgenza che:
- Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited adottassero immediatamente misure volte a impedire la diffusione su Instagram del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la medesima società conservasse, ove acquisito in chiaro dalle piattaforme, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, a soli fini probatori;
- la conservazione avvenisse mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Ricevute le osservazioni ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e valutata la documentazione in atti, il Garante, nella riunione del 22 giugno 2023, ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento finale non introduce nuove misure, ma conferma integralmente quelle già adottate in via urgente nei confronti dei gestori della piattaforma.
Esito
L’esito del procedimento è quindi la conferma dell’ordine di impedire la diffusione del materiale segnalato e della relativa conservazione limitata a fini probatori, nell’ottica di prevenire la circolazione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti online.
Punti principali
Segnalazione e attivazione della procedura d’urgenza
Una persona interessata ha segnalato al Garante una situazione riconducibile all’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Facebook. La segnalazione riguardava registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di diffusione senza consenso tramite piattaforme digitali.
Provvedimento dirigenziale del 21 giugno 2023
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 79/2023. La misura ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente le misure necessarie a impedire la diffusione del materiale su Instagram, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale a fini probatori
Lo stesso provvedimento ha prescritto alla società di conservare, ove acquisito in chiaro dalle piattaforme, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicarsi tempestivamente al Garante.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 22 giugno 2023 il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 79/2023 adottato il 21 giugno 2023. Il testo non contiene ulteriori valutazioni sostanziali o sanzioni, limitandosi alla conferma delle misure urgenti disposte nei confronti dei gestori della piattaforma.
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