Sentenza del 11/04/2016 n. 1973 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Requisiti di demanialità del bene a favore dell'ente comunale - Frazionamento catastale - Giurisdizione - Compete al Giudice ordinario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. La controversia sul frazionamento catastale e sulla natura demaniale del bene incideva su situazioni proprietarie e sulla qualificazione giuridica dell'immobile, senza riguardare direttamente un rapporto tributario. Pertanto, la causa non spettava al giudice tributario, ma doveva essere trattata dal giudice ordinario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un frazionamento catastale di un bene immobile, fondata sulla contestazione dei requisiti di demanialità del bene a favore del Comune. La questione principale era stabilire se la controversia rientrasse nella giurisdizione tributaria oppure in quella del giudice ordinario. Sebbene la giurisdizione tributaria sia stata ampliata da interventi normativi e interpretativi, la causa non concerneva l'applicazione, la determinazione o la riscossione di un tributo o di una tassa.
Norme richiamate
Art. 2 del d.lgs. n. 546/1992
La norma delimita l'ambito della giurisdizione tributaria, che riguarda le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie. Non comprende controversie meramente catastali o proprietarie prive di un collegamento diretto con l'applicazione di un tributo.
Cassazione, sentenza n. 18037/2009
Il richiamo conferma che la giurisdizione tributaria non può essere estesa a controversie che, pur riguardando dati catastali o immobili, non attengono concretamente alla determinazione o all'applicazione di un tributo.
Massime di principio
- La giurisdizione tributaria sussiste quando la controversia riguarda direttamente l'esistenza, l'importo, l'accertamento o la riscossione di un tributo; non basta che la questione coinvolga un immobile o dati catastali.
- Le controversie sulla proprietà, sulla demanialità o sulla qualificazione giuridica di un bene, anche se collegate a un frazionamento catastale, spettano in linea generale al giudice ordinario quando non incidono immediatamente su un'obbligazione tributaria.
- Per individuare il giudice competente occorre guardare al contenuto sostanziale della domanda e non soltanto all'atto impugnato o alla sua provenienza catastale.
- L'ampliamento della giurisdizione tributaria non consente di devolvere al giudice tributario controversie amministrative, catastali o civilistiche prive di una concreta connessione con un tributo.
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