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Sentenza

Sentenza n. 3992/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’ottemperanza alla Sentenza n. 1957/2025 pubbl. il 30/04/2025, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n. 15857/2023

Giustizia amministrativa202601234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per due anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale era stato accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 2 maggio 2025; l'amministrazione non aveva adempiuto e non aveva proposto impugnazione. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, oltre alla nomina di un commissario ad acta e all'applicazione delle astreintes.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'amministrazione e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Non essendo stata provata l'esecuzione, il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Qualora fosse ormai decorso il periodo temporale entro cui fruire del beneficio, l'amministrazione dovrà erogare il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, poiché si tratta di un'obbligazione fungibile e il ritardo è imputabile all'inerzia amministrativa. È stato nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, in caso di ulteriore inerzia, di porre in essere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'insufficienza dei fondi di bilancio o della cassa non potrà costituire impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione fonda la giurisdizione di ottemperanza del giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte dell'amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettate le disposizioni relative al rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La norma individua il beneficio economico della carta elettronica del docente, oggetto dell'obbligo di esecuzione accertato nel giudizio ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
  • In presenza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ritualmente notificata all'amministrazione, e del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, la mancata prova dell'adempimento giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza.
  • Quando il termine temporale previsto dal giudicato per la fruizione di un beneficio economico sia ormai decorso per fatto imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante erogazione del controvalore pecuniario, trattandosi di obbligazione fungibile, con corresponsione degli interessi legali fino al soddisfo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, attribuendogli anche il compito di compiere gli atti contabili necessari al pagamento; l'assenza o l'esaurimento di stanziamenti e disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato.
  • L'astreinte non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza, potendo essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, la sua applicazione non risulti equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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