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Sentenza

Sentenza n. 1934/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia n. 2612/2025, relativamente all’ostensione di un file audio e al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza che aveva ordinato all’amministrazione l’ostensione del file audio relativo all’audizione della Commissione Tecnica Specialistica del 20 gennaio 2025 e l’aveva condannata al pagamento di euro 1.000,00 per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. L’amministrazione ha dedotto l’impossibilità sopravvenuta di ottemperare al capo relativo all’ostensione, poiché il file, originariamente registrato e conservato sulla piattaforma Skype, sarebbe divenuto irreperibile a seguito della cessazione del servizio e della cancellazione dei dati. La ricorrente ha contestato l’inerzia amministrativa, evidenziando che la nota attestante l’inesistenza del file era anteriore al procedimento di accesso, e ha chiesto comunque l’esecuzione del capo relativo alle spese, nonché la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso quanto all’ordine di ostensione del file audio, ritenendo provata dall’amministrazione, mediante una dichiarazione circostanziata e responsabile, l’attuale inesistenza e irreperibilità del documento. In presenza di un documento non più esistente, l’ordine di accesso non sarebbe eseguibile e la sopravvenuta carenza di interesse impone l’improcedibilità. Il ricorso è stato invece accolto quanto al capo relativo al pagamento delle spese liquidate nella sentenza oggetto di ottemperanza, rilevando la perdurante e ingiustificata inerzia dell’amministrazione. È stato dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di pagare quanto dovuto, comprensivo del rimborso del contributo unificato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale della Regione Siciliana, con facoltà di delega, da attivarsi su richiesta della ricorrente e con un ulteriore termine di sessanta giorni. L’amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre spese generali, accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    Disciplina la sentenza resa nel giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie per l’esecuzione del giudicato.

  • art. 116 c.p.a.

    È richiamato con riferimento al precedente giudizio in materia di accesso agli atti, definito con l’ordine di ostensione del documento.

  • art. 22, comma 6, l. 241/1990

    Il diritto di accesso presuppone la materiale disponibilità del documento e l’obbligo dell’amministrazione di detenerlo; se l’amministrazione dichiara in modo espresso, responsabile e circostanziato che il documento non esiste più, non è possibile ordinare un’ostensione priva di oggetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’ordine di ostensione di un documento non può essere eseguito quando l’amministrazione dimostri, con una dichiarazione espressa, responsabile e circostanziata, che il documento originariamente esistente non è più reperibile né materialmente disponibile; in tal caso sopravviene la carenza di interesse e il ricorso diviene improcedibile limitatamente a tale capo.
  • Il presupposto materiale del diritto di accesso è la disponibilità del documento, unitamente all’obbligo dell’amministrazione di detenerlo; il giudice non può imporre la consegna di un documento inesistente, poiché la relativa statuizione sarebbe inutiliter data.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta impossibilità di eseguire un capo relativo all’ostensione non incide sugli altri capi del giudicato autonomamente eseguibili, come quello concernente il pagamento delle spese di lite.
  • L’ingiustificata inerzia dell’amministrazione nell’eseguire una condanna pecuniaria contenuta nel giudicato legittima il giudice dell’ottemperanza a fissare un termine per l’adempimento e a nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale successivo intervento sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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