Sentenza del 30/10/2015 n. 1127 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Coltivatore diretto - Qualifica di allevatore avente carattere commerciale - onere della prova a carico dell'Amministrazione Finanziaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate ed è stata confermata la decisione favorevole al contribuente. L'avviso di accertamento è stato ritenuto nullo, poiché l'Amministrazione Finanziaria non aveva assolto l'onere di provare gli elementi costitutivi della propria pretesa, cioè la qualifica del contribuente come allevatore commerciale e la conseguente imponibilità delle vincite come reddito d'impresa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il contribuente dovesse essere qualificato come allevatore di cavalli con attività avente carattere commerciale. Chiedeva quindi di assoggettare a tassazione, come reddito d'impresa, le somme vinte dal contribuente partecipando a gare ippiche. La pretesa si fondava sulla presunta natura commerciale dell'attività di allevamento, ma l'Ufficio non aveva fornito prove certe e sufficienti, in particolare riguardo al numero dei cavalli di proprietà e agli elementi concreti idonei a dimostrare l'esercizio abituale di un'attività imprenditoriale.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione Finanziaria attribuisce a un contribuente una qualifica commerciale o imprenditoriale diversa da quella formalmente risultante, deve provare in modo concreto gli elementi che giustificano tale qualificazione.
- La mera passione per un'attività, il possesso di animali o la percezione occasionale di somme non sono, da soli, sufficienti a dimostrare l'esercizio abituale di un'impresa.
- Per qualificare l'allevamento come attività commerciale occorre valutare elementi oggettivi, quali la consistenza dell'attività, il numero degli animali, l'organizzazione dei mezzi, la continuità e le modalità di svolgimento.
- In assenza di prove certe sugli elementi fondanti dell'accertamento, l'atto impositivo non può essere validamente mantenuto e deve essere annullato.
- L'onere della prova della maggiore pretesa fiscale e della diversa qualificazione reddituale grava sull'Amministrazione, che non può fondare l'accertamento su presunzioni non adeguatamente dimostrate.
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