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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2061/2021 del 28/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Dobank/UniCredit Leasing aveva concesso in leasing un capannone; dopo morosità e mancato esercizio dell'opzione lancia missiva di avvalersi della clausola risolutiva (16.7.2014). Successivamente la società utilizzatrice veniva dichiarata fallita. Dobank chiedeva l'ammissione al passivo per canoni insoluti (€70.799,91) ritenendo di poter ottenere il pagamento dei canoni rimasti dovuti. Il giudice delegato e il Tribunale di Macerata ritennero invece risolto il contratto prima del fallimento, applicabile l'art. 1526 c.c. (per il leasing traslativo) e non ammisero il credito per i canoni insoluti, disponendo la restituzione della differenza alla curatela. Dobank impugnava sostenendo, tra l'altro, che dovesse applicarsi la disciplina della legge n.124/2017 (art.1, commi 136-140) o, analogicamente, l'art.72-quater I.f., nonché che la clausola risolutiva non potesse operare perché il contratto era giunto a naturale scadenza.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso di Dobank. Hanno confermato che: (a) il contratto si era risolto per avvalimento della clausola e che, essendo risolto prima dell'entrata in vigore della legge n.124/2017, continua a trovare applicazione la distinzione tra leasing traslativo e di godimento; (b) per il leasing traslativo i rimedi sono disciplinati, per analogia, dall'art. 1526 c.c., non dall'art.72-quater I.f.; (c) la legge n.124/2017 non ha efficacia retroattiva e si applica soltanto se al momento della sua entrata in vigore non si erano già verificati i presupposti della risoluzione; (d) l'eventuale applicazione analogica della disciplina novativa da parte della giurisprudenza non può sostituirsi al legislatore e non può avere effetto retroattivo sugli eventi già consumati. Conseguentemente il decreto del Tribunale di Macerata è stato ritenuto corretto nell'escludere l'ammissione del credito per i canoni insoluti e nell'operare la ripartizione prevista dall'art.1526 c.c. (equivalente all'equo compenso e restituzione di somme eccedenti alla curatela). Inoltre le Sezioni Unite hanno richiamato l'onere del concedente, per insinuarsi al passivo, di indicare l'ammontare ricavato dalla vendita o, in mancanza, di allegare una stima del valore di mercato, e hanno ribadito il potere del giudice di ridurre penali manifestamente eccessive ex art.1526, comma 2.

Norme richiamate

  • art. 1526 c.c.

    Per i contratti di leasing traslativo risolti per inadempimento prima dell'entrata in vigore della legge n.124/2017 si applica, per analogia, l'art.1526 (restituzione delle somme riscosse, equo compenso, risarcimento e possibilità di riduzione della penale eccessiva).

  • legge 4 agosto 2017, n. 124 (art.1, commi 136-140)

    Tipizza e unifica il contratto di leasing e stabilisce effetti specifici della risoluzione (comma 137-138) ma ha efficacia pro futuro: non si applica retroattivamente ai contratti già risolti prima della sua entrata in vigore.

  • art. 72-quater I.f. (r.d. 16 marzo 1942, n.267)

    Norma fallimentare speciale che disciplina lo scioglimento e la vendita/allocazione del bene da parte del curatore; non è applicabile per analogia ai casi di risoluzione del contratto intervenuta anteriormente al fallimento.

  • art. 1456 c.c.

    Riguarda la clausola risolutiva espressa: il contratto può risolversi di diritto per avvalimento della clausola quando ricorrono i presupposti pattuiti; la Corte ha confermato che la clausola può essere efficacemente attivata anche se il contratto era prossimo alla scadenza, se l'inadempimento è anteriore.

  • art. 1458 c.c.

    Stabilisce che la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite; questo limita l'utilità di domande tardive di risoluzione per ottenere effetti già esauriti.

  • art. 93 I.f.

    Norma sulla insinuazione al passivo: il concedente che vuole divenire creditore concorrente deve proporre domanda completa di insinuazione e fornire elementi (provento vendita o stima del bene) per la valutazione del giudice delegato.

  • art. 11 Preleggi

    art. 11 disp. prel. (la legge non dispone che per l'avvenire)

    Richiamata per ribadire il principio di non retroattività delle leggi e il limite al potere interpretativo del giudice di creare retroattivamente effetti analogici.

  • art. 12 Preleggi

    art. 12 disp. prel. (analogia legis/analogia iuris e 'eadem ratio')

    Usata per precisare i limiti del ricorso all'analogia: la norma richiamata per analogia deve essere presente nell'ordinamento e condividere la stessa ratio applicabile al caso concreto.

  • art. 1382 c.c.

    Riguarda la clausola penale: la Corte ha richiamato la possibilità che la penale venga applicata o ridotta dal giudice se manifestamente eccessiva, in combinato con art.1526 comma 2.

  • art. 1375 c.c.

    Principio di buona fede contrattuale richiamato per interpretare clausole che non prevedano valori di mercato per la vendita del bene e per evitare abusi.

Massime di principio

  • La legge n.124/2017 non si applica retroattivamente: se la risoluzione del leasing è avvenuta prima della sua entrata in vigore, si applica il regime previgente.
  • Per i contratti qualificabili come leasing traslativo risolti prima della novella del 2017 valgono, per analogia, le regole dell'art.1526 c.c.: restituzione del bene, restituzione delle somme riscosse con diritto a un equo compenso e possibile risarcimento; il giudice può ridurre penali manifestamente eccessive.
  • L'art.72-quater I.f. è norma speciale fallimentare applicabile nello scioglimento e nella gestione del contratto da parte del curatore nel fallimento: non è strumento idoneo ad essere esteso per analogia a risoluzioni contrattuali anteriori al fallimento.
  • Il concedente che pretende il riconoscimento di credito concorrente deve insinuarsi al passivo fornendo prova del ricavato dalla vendita o, in mancanza, una stima del valore di mercato; senza tali elementi la pretesa può essere rigettata.
  • La risoluzione per inadempimento può essere attivata anche se il contratto è vicino alla scadenza naturale, purché l'inadempimento sia anteriore e sussista un interesse concreto alla tutela risolutiva.
  • L'interpretazione 'storico-evolutiva' non può sostituirsi al legislatore nel conferire efficacia retroattiva a norme sopravvenute: il giudice può evolvere l'ermeneutica entro i limiti del testo normativo e del principio di certezza del diritto e tutela dell'affidamento.

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