Cassazione Civile, Ordinanza n. 33445/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mandante)
La controversia
La controversia nasce dal conferimento di un mandato a vendere un terreno, per una quota di proprietà della mandante pervenuta da successione. La mandante ha sostenuto che il mandatario avesse ecceduto i limiti dell'incarico, frazionando il terreno e promuovendone la vendita solo parziale a terzi, nell'ambito di un'operazione collegata anche all'acquisto di un immobile di sua proprietà e alla realizzazione di parcheggi. La mandante ha inoltre dedotto che il mandatario avesse presentato una DIA con firma apocrifa della stessa mandante e si fosse fatto versare euro 6.059,00 a titolo di spese senza rendiconto specifico. Il tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria ravvisando violazione del mandato e conflitto di interessi; la corte d'appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione il mandatario ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e del mandato, sostenendo che l'incarico fosse generico e lo autorizzasse ad agire liberamente; 2) violazione delle norme sulla prova presuntiva e sull'apprezzamento della CTU, contestando la ricostruzione dei fatti e l'uso degli indizi; 3) violazione delle norme sul mandato in rem propriam, affermando che l'incarico dovesse qualificarsi tale; 4) violazione delle norme sull'inadempimento e sul danno, sostenendo che la successiva risoluzione del contratto di vendita avesse eliminato ogni pregiudizio; 5) violazione delle norme sul rendiconto e sulla ripetizione dell'indebito, sostenendo che la somma versata non fosse stato oggetto di domanda di rendiconto e che spettasse alla mandante provare l'indebito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi chiedessero una rivalutazione dei fatti e delle prove, senza indicare un effettivo vizio di violazione di legge o di uso delle presunzioni; il terzo motivo non censurava la ratio decidendi, limitandosi ad astratte definizioni del mandato in rem propriam; il quarto motivo non coglieva la ratio del danno, individuato nella permanenza del pregiudizio derivante dal frazionamento del terreno anche dopo la retrocessione conseguente alla risoluzione del contratto; il quinto motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza, che aveva ricondotto la restituzione della somma all'obbligo contrattuale di rendiconto del mandatario. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere un'interpretazione letterale del mandato; la Corte rileva che la censura, in realtà, mirava a una nuova ricostruzione dei fatti ed era perciò inammissibile.
art. 1704 c.c.
Richiamato in tema di mandato; la Corte non entra nel merito perché il motivo non coglie la ratio decidendi.
art. 1708 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere un potere ampio del mandatario; la Corte osserva che non può ricavarsene il potere di falsificare una firma o di compiere qualunque atto.
art. 1710 c.c.
Richiamato in tema di obblighi del mandatario; la Corte non accoglie la censura perché implica rivalutazione fattuale.
art. 1711 c.c.
Richiamato per sostenere l'assenza di violazione dei limiti del mandato; la Corte rileva l'inammissibilità della doglianza.
art. 115 c.p.c.
Evocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che il motivo, così formulato, tendeva a una diversa ricostruzione del fatto.
art. 116 c.p.c.
Evocato senza specifica argomentazione; la Corte richiama i criteri di deduzione del vizio già affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 2729 c.c.
Richiamato sul ragionamento presuntivo; la Corte precisa che il ricorrente contestava i fatti posti a base dell'inferenza, non i criteri giuridici della presunzione.
art. 1723 c.c.
Richiamato per sostenere la natura di mandato in rem propriam; la Corte dichiara la censura inidonea a confrontarsi con la motivazione della sentenza.
art. 1724 c.c.
Richiamato insieme all'art. 1723 c.c. sulla revocabilità del mandato in rem propriam; la Corte non accoglie la doglianza.
art. 1218 c.c.
Richiamato nel motivo sul danno; la Corte osserva che il motivo non coglieva la diversa ratio decidendi.
art. 1223 c.c.
Richiamato per contestare il nesso e l'esistenza del danno; la Corte ritiene la censura non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 1458 c.c.
Richiamato in relazione agli effetti della risoluzione del contratto; la Corte afferma che la risoluzione non eliminava il pregiudizio individuato nel frazionamento del fondo.
art. 1713 c.c.
Richiamato sul rendiconto del mandatario; la Corte ritiene che il tema sia stato affrontato come obbligo contrattuale di informare e rendere conto dell'attività svolta.
art. 2033 c.c.
Richiamato per la ripetizione dell'indebito; la Corte non ravvisa nella sentenza impugnata l'affermazione che spettasse alla convenuta la prova del pagamento indebito.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte non accoglie la censura perché non centrava la ratio della decisione.
art. 263 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il rendiconto dovesse essere domandato con azione autonoma; la Corte rileva che il giudice di merito aveva invece valorizzato l'obbligo contrattuale di rendiconto tipico del mandato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste formale della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove o delle presunzioni compiuta dal giudice di merito.
- La censura in tema di interpretazione del contratto deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi e non può limitarsi a richiamare astratte regole ermeneutiche senza spiegare perché, nel caso specifico, la lettura accolta dal giudice sarebbe giuridicamente errata.
- Il mandato in rem propriam non attribuisce al mandatario un potere illimitato: anche in presenza di un interesse proprio del mandatario, restano fermi i limiti oggettivi del mandato e non possono ritenersi consentiti atti estranei o lesivi dell'interesse del mandante.
- La violazione del mandato può essere desunta da una valutazione complessiva di elementi indiziari, ma il ricorso per cassazione deve censurare i criteri giuridici del ragionamento presuntivo e non la mera ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
- Il danno non viene meno automaticamente per effetto della risoluzione del contratto traslativo se il pregiudizio accertato consiste in una diversa e autonoma alterazione della situazione patrimoniale, come il frazionamento non voluto di un bene originariamente unitario.
- L'obbligo di rendiconto del mandatario ha natura contrattuale e non coincide necessariamente con l'azione tipica di rendiconto processuale; la domanda restitutoria può essere sorretta dall'inadempimento a tale obbligo quando la motivazione del giudice di merito lo affermi in modo autonomo.
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