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Circolare

Circolare numero 114 del 29-8-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità operative per fruire, nell’anno 2007, dello sgravio contributivo previsto per le imprese armatoriali delle navi adibite al cabotaggio marittimo. Il beneficio, prorogato per il biennio 2006-2007, è confermato per il 2007 nella misura prudenziale del 40% della contribuzione dovuta, con possibile successivo conguaglio. Sono fornite le istruzioni per la codifica delle posizioni contributive, per l’esposizione nei DM10/2, per il recupero dei crediti e per le relative istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.

Proroga per il 2007 dello sgravio contributivo per le imprese armatoriali del cabotaggio marittimo

Proroga dello sgravio contributivo per il cabotaggio marittimo

La circolare disciplina l’attuazione pratica, per l’anno 2007, della proroga degli sgravi contributivi previsti per le imprese armatoriali delle navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo. Il provvedimento interviene dopo la precedente circolare n. 55 del 9 marzo 2007 e precisa, in particolare, la misura del beneficio applicabile, le modalità di esposizione nei flussi contributivi e le istruzioni contabili connesse.

Quadro normativo e misura del beneficio

La base normativa richiamata è l’art. 34-sexies della legge 9 marzo 2006, n. 80, che ha esteso per il biennio 2006-2007 i benefici già previsti dall’art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, alle imprese armatoriali per le navi di cui all’art. 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Per il biennio di proroga la misura dello sgravio era stata fissata nel limite del 50% della contribuzione dovuta, entro un tetto di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. La circolare dà atto che, a seguito delle indicazioni del Ministero dei Trasporti e in attesa della quantificazione definitiva del beneficio fruito nel 2006, per il 2007 lo sgravio deve essere prudenzialmente ridotto al 40% della contribuzione dovuta, con riserva di eventuale conguaglio una volta definiti i dati contabili complessivi.

Soggetti e posizioni contributive interessate

Restano ferme le indicazioni già fornite nelle precedenti circolari quanto ai presupposti soggettivi e oggettivi del beneficio, incluse le navi rientranti nello sgravio e i lavoratori interessati.

Le posizioni contributive riferite al personale marittimo imbarcato delle imprese destinatarie dello sgravio continuano a essere contraddistinte dal codice di autorizzazione 9E. Tale codice non deve essere attribuito alle posizioni con codice 2N, relative all’impresa armatoriale limitatamente al personale non soggetto alla legge 26 luglio 1984, n. 413.

I periodi di riposo compensativo dei marittimi in continuità di rapporto di lavoro (CRL) restano gestiti su una posizione separata con codice 9N. Lo stesso codice continua a essere utilizzato anche per le posizioni contributive accese ai fini dello sgravio relativo ai galleggianti privi di propulsione propria e ai rimorchiatori.

Modalità operative di esposizione e conguaglio

Per la fruizione del beneficio i datori di lavoro devono:

  • esporre il personale avente titolo allo sgravio nei quadri B-C del modello DM10/2 secondo le ordinarie modalità;
  • calcolare il beneficio mensile spettante nella misura del 40% della contribuzione dovuta e indicarlo nel quadro D del DM10/2 con il codice C923, avente il significato di “sgravio cabot. ex art. 34-sexies L. 80/2006 - anno 2007”;
  • determinare l’ammontare dello sgravio relativo a periodi pregressi, comunque non anteriori a gennaio 2007, e indicarlo nel quadro D del DM10/2 con il codice C924, avente il significato di “arr. sgravio cabot. ex art. 34-sexies L. 80/2006 - anno 2007”.

L’esposizione degli arretrati deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.

La circolare richiama inoltre l’attenzione sulla corretta utilizzazione dei codici statistici C000, X000 e N000 secondo quanto già previsto dalle circolari n. 160/1992 e n. 162/1998.

Recupero dei crediti contributivi

L’eventuale credito maturato può essere recuperato attraverso tre canali:

  • compensazione sul modello F24, nel limite massimo di euro 516.456,90, limite previsto dall’art. 34 della legge n. 388/2000;
  • richiesta di rimborso del credito, o dell’eccedenza, alla sede INPS competente;
  • richiesta di compensazione del credito mediante la procedura ordinaria.

I crediti risultanti dalle denunce DM10/2 possono essere compensati su F24, entro il limite complessivo indicato, dalla data di scadenza della trasmissione della denuncia da cui emerge il credito e nei dodici mesi successivi, a condizione che non sia stato richiesto il rimborso nella denuncia stessa.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Per tenere separata la rilevazione contabile degli oneri relativi al 2007 da quelli riferiti al 2006, viene istituito il conto GAW 37/112 e viene conseguentemente variata la denominazione del conto GAW 37/109, già istituito con la circolare n. 55 del 9 marzo 2007.

Ai fini della concordanza tra risultanze contabili e somme derivanti dalla ripartizione delle denunce contributive DM10, i conti devono essere movimentati con il codice documento 95 esclusivamente attraverso la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli DM10.

In allegato vengono riportate le variazioni al piano dei conti, con:

  • GAW 37/109, relativo agli sgravi per l’anno 2006;
  • GAW 37/112, relativo agli sgravi per l’anno 2007.

Richiamo alla fonte normativa

La circolare riporta in allegato il testo dell’art. 34-sexies della legge n. 80/2006, che conferma la finalità della misura, ossia la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, e la copertura finanziaria pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

Punti principali

Misura dello sgravio per il 2007

Per l’anno 2007 lo sgravio contributivo per le imprese armatoriali del cabotaggio marittimo è utilizzabile nella misura del 40% della contribuzione dovuta, sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per quella a carico del lavoratore. La riduzione è disposta in via prudenziale dal Ministero dei Trasporti in attesa della quantificazione definitiva del beneficio fruito nel 2006 e della verifica della disponibilità finanziaria residua. È previsto un eventuale conguaglio successivo.

Codifica delle posizioni contributive

Le posizioni contributive del personale marittimo imbarcato delle imprese beneficiarie continuano a essere contraddistinte dal codice di autorizzazione 9E. Tale codice non va attribuito alle posizioni con codice 2N, relative al solo personale non soggetto alla legge 26 luglio 1984, n. 413. I periodi di riposo compensativo dei marittimi in continuità di rapporto di lavoro (CRL) restano gestiti su posizione separata con codice 9N, che continua a essere utilizzato anche per i galleggianti privi di propulsione propria e per i rimorchiatori.

Modalità di conguaglio nel DM10/2

Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro devono esporre il personale avente diritto nei quadri B-C del DM10/2 secondo le modalità ordinarie, calcolare il beneficio mensile pari al 40% della contribuzione e indicarlo nel quadro D con il codice C923, avente il significato di sgravio cabotaggio ex art. 34-sexies L. 80/2006 - anno 2007. Per gli arretrati, relativi comunque a periodi non anteriori a gennaio 2007, deve essere utilizzato il codice C924, da indicare nel quadro D come arr. sgravio cabot. ex art. 34-sexies L. 80/2006 - anno 2007.

Termine per gli arretrati

L’operazione di esposizione degli sgravi relativi a periodi pregressi, non antecedenti gennaio 2007, deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.

Recupero del credito

L’eventuale credito maturato può essere recuperato tramite tre modalità: compensazione su modello F24 nel limite massimo di euro 516.456,90, richiesta di rimborso alla sede INPS competente oppure richiesta di compensazione mediante procedura ordinaria. I crediti derivanti da DM10/2 possono essere compensati su F24 entro il limite complessivo indicato, a partire dalla scadenza della trasmissione della denuncia da cui emerge il credito e nei dodici mesi successivi, purché non sia stato richiesto il rimborso nella denuncia stessa.

Istruzioni contabili e piano dei conti

Per distinguere gli oneri relativi al 2007 da quelli del 2006, viene istituito il conto GAW 37/112 e viene variata la denominazione del conto GAW 37/109, già istituito con circolare n. 55 del 9 marzo 2007. I conti devono essere movimentati con codice documento 95 esclusivamente tramite la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli DM10, al fine di garantire la concordanza tra risultanze contabili e ripartizioni contributive.

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