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Circolare

Circolare numero 116 del 7-9-2007

§ Il 30 settembre 2007 scade il termine, fissato dall’art. 1, comma 1192 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, entro il quale i datori di lavoro, previo accordo sindacale, possono presentare all’INPS istanza di regolarizzazione per i lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, al fine di far emergere i rapporti di lavoro subordinato non denunciati. Istruzioni operative per il versamento dei contributi e premi oggetto di regolarizzazione all’INPS e all’INAIL

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’ambito applicativo della procedura di emersione del lavoro nero prevista dalla legge finanziaria 2007, individuando i rapporti regolarizzabili, i soggetti ammessi, l’accordo sindacale necessario, i contratti utilizzabili, i limiti di prescrizione, le agevolazioni contributive e gli effetti sul sistema sanzionatorio. Vengono inoltre fornite istruzioni operative per la presentazione delle istanze all’INPS, i versamenti tramite F24 e il ruolo istruttorio del Collegio competente. La disciplina consente la regolarizzazione solo per rapporti di lavoro subordinato non documentati, con sospensione degli accertamenti in determinate materie e con benefici contributivi subordinati al mantenimento del rapporto per almeno 24 mesi.

Chiarimenti sulla procedura di regolarizzazione del lavoro sommerso ex legge 296/2006

Regolarizzazione del lavoro sommerso ex legge 296/2006

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sulla procedura di emersione dei rapporti di lavoro non dichiarati prevista dall’art. 1, commi 1192-1201, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’obiettivo della disciplina è favorire la regolarizzazione del lavoro "nero" attraverso un percorso concordato con le organizzazioni sindacali, con conseguente accesso ad agevolazioni contributive e alla definizione delle posizioni irregolari.

Ambito di applicazione della procedura

La procedura riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria. La circolare esclude espressamente:

  • i rapporti subordinati già formalmente costituiti ma con sola omissione totale o parziale del versamento contributivo;
  • i rapporti subordinati erroneamente qualificati come autonomi;
  • le prestazioni di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno al momento della domanda;
  • le posizioni già emerse spontaneamente dal datore di lavoro o già regolarizzate a seguito di accertamenti ispettivi.

Viene inoltre precisato che non è possibile utilizzare la procedura quando, pur in presenza di omissioni contributive, siano stati eseguiti adempimenti documentali, quali scritturazione sui libri obbligatori, comunicazioni al Centro per l’impiego o denunce DM10/EMens.

Soggetti ammessi e condizioni per l’accesso

Possono accedere alla regolarizzazione tutti i datori di lavoro, senza ulteriori requisiti soggettivi, compresi quelli che intendano regolarizzare rapporti di lavoro domestico con cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

L’accesso è consentito anche in assenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi relativi a contributi evasi o sanzioni. La circolare chiarisce che il limite alla procedura è rappresentato da titoli esecutivi non impugnati, come ordinanze-ingiunzione o cartelle esattoriali, oppure da sentenze passate in giudicato che accertino i rapporti non documentati.

Accordo sindacale e contenuto dell’istanza

Prima della presentazione della domanda il datore di lavoro deve stipulare un accordo a livello aziendale o territoriale con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative. L’accordo deve essere finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di cui al comma 1192 e deve comprendere anche tutti i lavoratori che si trovino nelle stesse condizioni di quelli oggetto di accertamento ispettivo.

Nell’accordo devono essere indicati:

  • le generalità dei lavoratori da regolarizzare;
  • i periodi di lavoro irregolare da sanare.

Tali elementi vanno poi inseriti nell’istanza da presentare all’INPS. In mancanza dell’accordo sindacale, l’istanza non può essere presa in considerazione.

Contratti di lavoro subordinato e conciliazioni individuali

Il comma 1194 prevede che all’accordo collettivo segua la stipula di contratti di lavoro subordinato e la promozione di atti di conciliazione individuale. La circolare ritiene che possano essere utilizzate tutte le tipologie contrattuali riconducibili alla subordinazione, purché garantiscano il mantenimento in servizio del lavoratore per almeno 24 mesi.

In particolare:

  • sono compatibili i contratti part-time o a tempo determinato di durata non inferiore a 24 mesi;
  • sono esclusi i contratti di inserimento con durata di 18 mesi;
  • è escluso il lavoro intermittente, perché non assicura un impiego effettivo e duraturo;
  • per i contratti di natura formativa, l’emersione è ritenuta possibile solo quando mirino a far conseguire una qualifica diversa o superiore rispetto a quella inerente l’attività non denunciata.

Gli atti di conciliazione individuale possono svolgersi in sede amministrativa o sindacale e devono indicare i termini della regolarizzazione e gli eventuali emolumenti retributivi o risarcitori connessi al pregresso rapporto. Tali accordi definiscono i rapporti economici tra le parti, ma non quelli contributivi, che restano indisponibili perché di natura pubblicistica.

La circolare precisa inoltre che la retribuzione indicata nell’istanza non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi e, se inferiore, deve essere adeguata ai minimali contributivi del tempo pieno. La mancanza dell’atto di conciliazione individuale non impedisce l’accesso alla procedura, purché vi siano l’accordo collettivo e la domanda all’INPS.

Prescrizione e periodo regolarizzabile

La regolarizzazione non può essere retrodatata oltre cinque anni dalla data della domanda. Inoltre, per i periodi di mancata contribuzione precedenti il periodo oggetto dell’istanza, resta ferma la prescrizione quinquennale. Ne consegue che, per eventuali periodi in nero non inclusi nella regolarizzazione, possono essere accertate omissioni contributive entro il limite di cinque anni dalla presentazione della domanda, con pagamento della contribuzione e delle sanzioni in misura ordinaria.

Agevolazioni contributive e modalità di pagamento

Per adempiere agli obblighi contributivi e assicurativi relativi ai rapporti regolarizzati, il datore di lavoro deve versare una somma pari a due terzi di quanto dovuto complessivamente alle varie gestioni assicurative dei dipendenti.

Il pagamento dei due terzi può avvenire:

  • integralmente, allegando all’istanza la prova del versamento;
  • per un quinto contestualmente alla domanda, con pagamento del residuo in unica soluzione oppure in 60 rate mensili costanti senza interessi.

Per le domande accolte dal Collegio, la prima rata scade convenzionalmente il 16 ottobre 2007, indipendentemente dalla data di presentazione dell’istanza; le rate successive scadono il giorno 16 di ogni mese.

La disciplina prevede:

  • l’esenzione del lavoratore dalla quota a suo carico;
  • l’accredito della contribuzione sulla posizione assicurativa del lavoratore in proporzione a quanto effettivamente versato;
  • la temporanea sospensione del 50% delle agevolazioni contributive e la loro definitiva concessione al termine di ogni anno di lavoro regolare;
  • la restituzione al datore di lavoro della quota sospesa, metà dopo il primo anno e metà dopo il secondo anno (24 mesi dalla regolarizzazione).

La restituzione opera anche in caso di dimissioni o di licenziamento per giusta causa, purché siano rispettati gli altri requisiti di legge, come il regolare pagamento delle rate. In caso di perdita dei requisiti, il datore di lavoro deve corrispondere la contribuzione piena con applicazione delle sanzioni civili ex art. 116 della legge n. 388/2000.

Attività istruttoria e organo competente

L’attività istruttoria è attribuita all’INPS, che deve verificare la sussistenza di tutti i requisiti previsti. Il provvedimento finale è rimesso a un Collegio composto dai direttori della Direzione Provinciale del Lavoro, dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti previdenziali territorialmente competenti.

Il Collegio decide sulla base dell’istruttoria e della verifica formale e sostanziale della documentazione presentata, operando con la presenza di tutti i componenti e adottando i provvedimenti a maggioranza.

Istruzioni operative per la presentazione delle istanze

Per il pagamento rateale non è necessario utilizzare la modulistica ordinaria delle rateazioni contributive. Le istanze devono essere presentate alle strutture periferiche competenti dell’INPS utilizzando il modulo allegato 1, accompagnato da:

  • copia dell’accordo sindacale;
  • copia del contratto di lavoro di durata non inferiore a due anni;
  • prova del versamento contestuale dell’importo dovuto, secondo le modalità previste.

L’INPS è l’unico ente delegato a ricevere e istruire le istanze, comprese quelle che coinvolgono contribuzione dovuta all’INAIL.

I versamenti all’INPS devono essere effettuati con modello F24, indicando nella sezione INPS:

  • il codice EMDM per la regolarizzazione del lavoro sommerso nelle aziende DM;
  • il codice EMLA per la regolarizzazione del lavoro sommerso nelle aziende agricole.

Devono inoltre essere riportati il codice sede, la matricola della ditta, il periodo oggetto di regolarizzazione e l’importo versato.

Per i premi INAIL, i versamenti devono essere effettuati tramite F24 nella sezione INAIL, con indicazione del codice sede, del codice ditta, del relativo controcodice, del numero di riferimento 999600, della causale "P" e dell’importo a debito. Ai fini del corretto calcolo del premio, i datori di lavoro sono invitati a verificare il tasso applicato per ciascun periodo tramite il sito INAIL o presso la sede competente.

Chi ha versato il primo quinto può scegliere se pagare il residuo in unica soluzione o in forma rateizzata; in quest’ultimo caso, sulle 60 rate non si applicano sanzioni né interessi, a condizione che siano rispettate le scadenze. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio e il recupero integrale dei contributi con sanzioni calcolate al tasso vigente alla data del pagamento.

Effetti sul sistema sanzionatorio

L’accoglimento della domanda da parte del Collegio determina l’estinzione di tutte le sanzioni penali, amministrative e civili strettamente connesse alla denuncia e al versamento di contributi e premi. La circolare richiama, in particolare, l’estinzione delle sanzioni previste dall’art. 37 della legge n. 689/1981, di quelle connesse alle comunicazioni di assunzione e al rispetto dei limiti di orario di lavoro, nonché della sanzione per il lavoro nero prevista dall’art. 36-bis del decreto-legge n. 248/2006.

La sospensione degli accertamenti opera per un anno dalla presentazione dell’istanza, ma non riguarda le verifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Resta comunque ferma la facoltà degli organi ispettivi di verificare eventuali nuovi elementi ai fini dell’integrazione della regolarizzazione.

Punti principali

Ambito della regolarizzazione

La procedura riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria e non assoggettati alle assicurazioni sociali. Restano esclusi i rapporti già regolarmente documentati ma con sola omissione contributiva, i rapporti autonomi riqualificati come subordinati e le prestazioni di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno al momento della domanda.

Soggetti ammessi e limiti oggettivi

Possono accedere alla procedura tutti i datori di lavoro, compresi quelli del lavoro domestico, purché non siano già destinatari di provvedimenti definitivi per contributi evasi o sanzioni. La circolare precisa che sono escluse le posizioni già emerse spontaneamente o regolarizzate a seguito di accertamenti ispettivi.

Accordo sindacale e istanza

Prima della domanda è necessario stipulare un accordo aziendale o territoriale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. L’accordo deve ricomprendere tutte le posizioni dei lavoratori che si trovano nelle stesse condizioni e deve indicare generalità e periodi in nero da sanare, da riportare poi nell’istanza all’INPS. In assenza dell’accordo non è possibile accedere alla procedura.

Contratti di lavoro e conciliazioni individuali

Dopo l’accordo collettivo devono essere stipulati contratti di lavoro subordinato e promossi atti di conciliazione individuale. Sono astrattamente utilizzabili tutte le tipologie subordinate che assicurino il mantenimento in servizio per almeno 24 mesi; sono esclusi i contratti di inserimento di 18 mesi e il lavoro intermittente. Le conciliazioni individuali definiscono solo i profili economici e retributivi, non quelli contributivi, e non sono indispensabili per la fruizione della procedura, a condizione che vi siano accordo collettivo e istanza.

Prescrizione e periodo sanabile

La regolarizzazione non può retrodatarsi oltre cinque anni dalla domanda. Per i periodi non oggetto di emersione resta comunque possibile verificare eventuali omissioni contributive entro il termine di prescrizione quinquennale, con applicazione delle contribuzioni e sanzioni ordinarie.

Agevolazioni contributive e rateazione

Per i rapporti regolarizzati il datore di lavoro versa complessivamente i due terzi di quanto dovuto per contributi e premi; un quinto può essere versato con l’istanza e il residuo in unica soluzione oppure in 60 rate mensili senza interessi. Il lavoratore è esonerato dalla quota a suo carico. La quota agevolata è temporaneamente sospesa in parte e viene definitivamente riconosciuta al termine di ogni anno di lavoro regolare; la perdita dei requisiti comporta il recupero della contribuzione piena e delle sanzioni.

Istruttoria, procedura e versamenti

L’istruttoria è affidata all’INPS, mentre il provvedimento finale è rimesso a un Collegio composto dai direttori di DPL, INPS, INAIL e altri enti competenti, che decide a maggioranza. Le istanze devono essere presentate con il modulo allegato, corredate da accordo sindacale, contratto di lavoro e prova del versamento iniziale; i pagamenti INPS avvengono con F24 usando i codici EMDM o EMLA, mentre i premi INAIL si versano con F24 nella sezione dedicata.

Effetti sanzionatori

L’accoglimento dell’istanza estingue le sanzioni penali, amministrative e civili strettamente collegate alla denuncia e al versamento di contributi e premi, incluse quelle relative alle comunicazioni di assunzione, ai limiti di orario e al lavoro nero. La sospensione degli accertamenti opera per un anno dalla domanda, ma non riguarda le violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro.

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