Cassazione Penale, Ordinanza n. 36254/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Monza del 9 febbraio 2026, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e applicativa della pena. Ha dedotto violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto che tale censura non rientri tra i motivi tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha richiamato il principio secondo cui, contro la sentenza di applicazione della pena, la deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è proponibile per cassazione, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione alle ipotesi di violazione di legge tassativamente previste. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il testo non indica il reato contestato né la pena applicata.
Norme richiamate
l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate
La sentenza di applicazione della pena è impugnabile per cassazione soltanto nei casi di violazione di legge tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
La mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non può essere dedotta come violazione di legge in un ricorso per cassazione contro una sentenza applicativa della pena, al di fuori dei motivi tassativamente ammessi.
con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, la Corte ha disposto il pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena è ammesso esclusivamente per le ipotesi di violazione di legge tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- È inammissibile il ricorso contro una sentenza di applicazione della pena che censuri, come violazione di legge, la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Come è indicizzato
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