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Provvedimento

Provvedimento del 05/02/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento aggiorna le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, introduce la possibilità di comunicare i dati dei documenti riepilogativi per fatture inferiori a 300 euro e allinea i termini della comunicazione opzionale ai quelli della comunicazione obbligatoria, fissandoli al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Modifica delle specifiche tecniche e dei termini per la comunicazione dei dati delle fatture

Modifiche alle specifiche tecniche per la comunicazione dei dati fattura

Il provvedimento interviene sulle specifiche tecniche già approvate con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, n. 58793, e del 28 ottobre 2016, n. 182070. L’obiettivo è adeguare le modalità di trasmissione dei dati delle fatture alle semplificazioni introdotte dalla normativa sopravvenuta e coordinare i termini di invio.

Ambito di applicazione

Le nuove disposizioni riguardano:

  • la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute prevista dall’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
  • la comunicazione opzionale dei dati delle fatture disciplinata dal provvedimento del 28 ottobre 2016, n. 182070;
  • l’integrazione delle comunicazioni relative al primo semestre 2017 ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.

Le regole tecniche di compilazione richiamate nel provvedimento si applicano anche alle facoltà previste dal citato articolo 1-ter.

Dati da trasmettere per i documenti riepilogativi sotto 300 euro

Per le fatture di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 6, del DPR 9 dicembre 1996, n. 695, è possibile comunicare, in luogo dei dati ordinari della singola fattura, i dati del documento riepilogativo.

Per i documenti riepilogativi delle fatture emesse devono essere trasmessi:

  • numero e data del documento;
  • partita IVA del cedente/prestatore;
  • base imponibile;
  • aliquota IVA applicata e imposta, oppure la tipologia dell’operazione se l’imposta non è indicata nel documento.

Per i documenti riepilogativi delle fatture ricevute devono essere trasmessi:

  • numero e data di registrazione del documento;
  • partita IVA del cessionario/committente;
  • base imponibile;
  • aliquota IVA applicata e imposta, oppure la tipologia dell’operazione se l’imposta non è indicata nel documento.

Regole tecniche e modalità di compilazione

La compilazione della comunicazione deve avvenire secondo le regole tecniche contenute nell’allegato al provvedimento, denominato “Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture”.

Il provvedimento chiarisce che tali specifiche tecniche valgono anche per la comunicazione opzionale prevista dal provvedimento del 28 ottobre 2016 e per l’integrazione delle comunicazioni del primo semestre 2017.

Termini di trasmissione

In applicazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per gli adempimenti sono fissati al sessantesimo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento per:

  • le comunicazioni dei dati delle fatture del secondo semestre 2017;
  • le comunicazioni opzionali dei dati delle fatture disciplinate dal provvedimento del 28 ottobre 2016, n. 182070;
  • le integrazioni delle comunicazioni relative al primo semestre 2017, per avvalersi delle disposizioni dell’articolo 1-ter del decreto-legge n. 148 del 2017.

Inoltre, il punto 4.2 del provvedimento del 28 ottobre 2016 è sostituito stabilendo che i contribuenti possono trasmettere i dati con cadenza semestrale.

Motivazioni dell’intervento

Il provvedimento richiama il quadro normativo che ha introdotto l’obbligo di comunicazione delle fatture e spiega che il decreto-legge n. 148 del 2017 ha previsto semplificazioni importanti, tra cui:

  • la facoltà di trasmettere i dati con cadenza trimestrale o semestrale;
  • la riduzione delle informazioni da inviare ai dati essenziali identificativi delle controparti, alla data e numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota, all’imposta e alla tipologia dell’operazione se l’IVA non è indicata.

Il provvedimento precisa inoltre che, per le fatture sotto 300 euro registrate cumulativamente, è possibile inviare i dati del documento riepilogativo anziché quelli delle singole fatture.

Supporti informatici messi a disposizione

Per agevolare contribuenti e intermediari, l’Agenzia mette a disposizione sul proprio sito:

  • un software per il controllo della comunicazione dei dati delle fatture;
  • un software per la compilazione della comunicazione.

È inoltre aggiornata la piattaforma Desktop Telematico con funzionalità di controllo anche per questa comunicazione.

Persistenza delle altre disposizioni

Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni regolamentari contenute nei provvedimenti del 27 marzo 2017, n. 58793, e del 28 ottobre 2016, n. 182070, salvo quanto espressamente modificato dal presente atto.

Riferimenti normativi essenziali

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • lo Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • il DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
  • il DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  • il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
  • il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
  • il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193;
  • il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.

Pubblicazione ed efficacia

La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 5 febbraio 2018.

Testo integrale

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