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Provvedimento

Provvedimento del 08/02/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento stabilisce, per il periodo d'imposta 2017, la riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi in franchi svizzeri delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia: la misura è fissata al 28,02% per redditi fino a 200.000 franchi complessivi. La determinazione è adottata ai sensi dell'art. 188-bis TUIR e della legge n. 147/2013, sulla base del parere conforme della Banca d'Italia e degli scostamenti medi annuali del cambio franco svizzero/euro.

Riduzione forfetaria del cambio per i redditi in franchi svizzeri di Campione d'Italia per il 2017

Riduzione forfetaria del cambio per i redditi di Campione d’Italia in franchi svizzeri

Il documento determina la misura della riduzione forfetaria del cambio da applicare, per il periodo d'imposta 2017, ai redditi prodotti in franchi svizzeri dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia. Il provvedimento è emanato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 188-bis del TUIR, sulla base del parere conforme della Banca d'Italia.

Ambito di applicazione

La riduzione si applica ai redditi:

  • delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia;
  • prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune;
  • per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi.

Il riferimento temporale è il periodo d'imposta 2017.

Misura della riduzione

Per il periodo d'imposta 2017 la riduzione forfetaria del cambio è stabilita nella misura del 28,02 per cento.

Questa percentuale deve essere applicata ai redditi indicati nel provvedimento, in sostituzione della riduzione ordinaria prevista dall'art. 188-bis del TUIR, nei limiti sopra indicati.

Presupposti normativi della determinazione

Il provvedimento richiama il comma 632 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che la riduzione forfetaria del cambio di cui all'art. 188-bis, comma 1, del TUIR sia:

  • stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
  • emanata su conforme parere della Banca d'Italia;
  • entro il 15 febbraio di ciascun anno.

La norma stabilisce inoltre che la riduzione, originariamente fissata al 30 per cento, sia maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra franco svizzero ed euro, senza poter scendere sotto il 20 per cento.

Elementi economici e motivazione tecnica

Il provvedimento dà conto dei dati comunicati dalla Banca d'Italia sulle medie annuali del cambio franco svizzero/euro:

  • media annuale 2016: 1,09016;
  • media annuale 2017: 1,1117.

Dalla variazione tra le due medie deriva uno scostamento percentuale medio annuale pari a +1,976 per cento. Il documento precisa che l'aumento del numero medio annuale di franchi svizzeri necessari per acquistare un euro comporta una diminuzione del reddito in euro derivante dalla svalutazione del franco svizzero e, conseguentemente, una diminuzione percentuale della riduzione forfetaria.

Parere della Banca d’Italia e iter del provvedimento

La determinazione è adottata sulla base del parere conforme della Banca d'Italia, pervenuto con nota n. 0153206/18 del 7 febbraio 2018.

Riferimenti normativi richiamati

Il documento elenca, tra le principali fonti richiamate:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • statuto e regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;
  • decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
  • legge 27 luglio 2000, n. 212;
  • TUIR, art. 188-bis, comma 1;
  • legge 7 aprile 2003, n. 80, art. 1;
  • decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
  • decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 28;
  • legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 631, 632 e 633.

Pubblicazione ed efficacia

Il documento precisa che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il provvedimento è datato Roma, 8 febbraio 2018.

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