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Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 2225 - Comm. Trib. Prov. Bari

IRPEF - Redditi fondiari - Immobile assoggettato ad espropriazione forzata - Canoni di locazione -Imponibilità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha escluso l’imponibilità dei canoni di locazione come redditi di fabbricati del proprietario. Il pignoramento dell’immobile si estende, ai sensi dell’art. 2912 c.c., anche ai frutti e alle rendite da esso prodotti; pertanto, durante l’espropriazione forzata, tali canoni non possono essere imputati fiscalmente al proprietario come reddito imponibile.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’assoggettamento a IRPEF dei canoni di locazione percepiti, o comunque imputati, al proprietario di un immobile sottoposto a pignoramento nell’ambito di un’espropriazione forzata civile. Il ricorrente sosteneva che, con il pignoramento, i canoni e le altre rendite dell’immobile non fossero più nella sua disponibilità giuridica ed economica, poiché il vincolo esecutivo si estende anche ai frutti del bene.

Norme richiamate

  • Art. 2912 del codice civile

    Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.

    Il vincolo di pignoramento immobiliare si estende anche ai canoni di locazione e agli altri frutti prodotti dall’immobile. Di conseguenza, tali proventi non restano nella disponibilità fiscale del proprietario e non costituiscono reddito di fabbricati a lui imputabile per il periodo interessato.

  • Disciplina IRPEF dei redditi fondiari e dei redditi di fabbricati

    L’imputazione del reddito fondiario presuppone che il soggetto abbia la disponibilità giuridica del bene e dei relativi frutti. Quando l’immobile è sottoposto a espropriazione forzata e il pignoramento comprende i canoni, questi non sono imponibili in capo al proprietario.

Massime di principio

  • Quando un immobile è sottoposto a pignoramento, il vincolo può estendersi anche ai canoni di locazione e agli altri frutti prodotti dal bene.
  • I canoni relativi al periodo in cui il pignoramento è efficace non devono essere automaticamente imputati al proprietario ai fini IRPEF, se risultano ricompresi nella procedura esecutiva.
  • È essenziale individuare con precisione la data di pignoramento, la durata dell’espropriazione e il soggetto che ha effettivamente la disponibilità o percepisce i canoni.
  • L’esclusione dall’imponibilità riguarda i canoni colpiti dal vincolo esecutivo; i redditi relativi a periodi anteriori o successivi devono essere valutati separatamente.
  • La regola non elimina necessariamente ogni obbligo dichiarativo o documentale: il contribuente deve poter dimostrare l’esistenza del pignoramento e l’estensione del vincolo ai frutti dell’immobile.

Testo integrale

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