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Ordinanza

Ordinanza n. 15172/2026 - Roma, Sezione 4Q

Giustizia amministrativa202606242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Giudizi collegiale e individuali con cui, in rivalutazione, è stata nuovamente negata l'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore universitario di prima fascia, nonché i relativi verbali della Commissione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 23964/2025, che aveva annullato il precedente giudizio collegiale di non idoneità nella procedura ASN per il settore concorsuale 06/M1. Ha inoltre chiesto la declaratoria di nullità dei nuovi giudizi collegiale e individuali, adottati dalla Commissione nominata dal Ministero per la rivalutazione e pubblicati dal 26 marzo 2026, nonché dei verbali delle sedute del 16 febbraio e 17 marzo 2026. In via subordinata, previa conversione del rito ai sensi dell'art. 32 c.p.a., ha proposto domanda di annullamento dei medesimi atti.

La decisione

Il TAR ha rilevato che la ricorrente ha cumulato la domanda di ottemperanza, soggetta al rito speciale, con una domanda di annullamento degli stessi provvedimenti, soggetta al rito ordinario. Ha quindi disposto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, c.p.a., la conversione dal rito speciale a quello ordinario, non ravvisando una deroga applicabile. Ha fissato la pubblica udienza dell'11 dicembre 2026 per la trattazione nel merito, sospendendo ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, c.p.a.

    È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV

    Il cumulo nello stesso giudizio di domande connesse soggette a riti diversi comporta l'applicazione del rito ordinario, salvo le deroghe previste dal Titolo V del Libro IV; nel caso concreto, non ricorrendo una deroga, il TAR ha convertito il rito speciale in ordinario.

Massime di principio

  • Quando nello stesso giudizio sono cumulate domande connesse soggette a riti diversi, si applica il rito ordinario, salvo le deroghe espressamente previste dal Titolo V del Libro IV del codice del processo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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