Sentenza n. 3975/2026 - Napoli, Sezione 8
per l’esecuzione del giudicato: della sentenza n. 7246/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per tre anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 7246/2025, passata in giudicato, con cui era stato accertato il diritto al beneficio economico annuale di 500 euro previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, complessivamente pari a 1.500 euro. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero, nonostante la rituale notificazione della sentenza il 15 ottobre 2025 e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, con accessori di legge, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e l'applicazione di astreintes.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la rituale notificazione del titolo, il rispetto dei termini processuali per l'azione di ottemperanza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio può risultare decorso, il TAR ha precisato che l'amministrazione deve comunque erogare il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, non potendo trarre vantaggio dalla propria inerzia; ciò in ragione della natura fungibile dell'obbligazione pecuniaria. È stato nominato sin d'ora un dirigente della Direzione generale competente quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, con il compito di provvedere, se necessario, agli stanziamenti e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, oggetto del giudicato da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a un giudicato recante un'obbligazione pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine stabilito dal giudice per la fruizione di un beneficio economico è decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
- L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di disponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione del giudicato: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- L'astreinte non deve essere applicata automaticamente nell'ottemperanza, ma richiede una valutazione di equità e adeguatezza rispetto alle circostanze concrete del caso.
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