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Legge

L.R. Sardegna 1/2012

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2012

Normativa regionaleL.R. Sardegna 1/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza per la Regione Sardegna l’esercizio provvisorio del bilancio 2012 dal 1° al 31 gennaio 2012. Durante tale periodo la Giunta non può assumere impegni di spesa superiori a un dodicesimo per ciascuna unità previsionale di base, con alcune deroghe per spese obbligatorie, fondi di riserva e residui perenti. La legge entra in vigore con la pubblicazione ma ha efficacia dal 1° gennaio 2012.

Esercizio provvisorio del bilancio regionale Sardegna per gennaio 2012

Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2012

La legge disciplina in via temporanea la gestione del bilancio della Regione autonoma della Sardegna per l’inizio dell’esercizio 2012. Consente di operare in esercizio provvisorio per il solo mese di gennaio 2012, in attesa della piena operatività del bilancio annuale.

Ambito temporale e durata

L’autorizzazione riguarda esclusivamente l’anno 2012 e copre un periodo massimo di un mese:

  • dal 1° gennaio al 31 gennaio 2012.

La legge ha efficacia giuridica dal 1° gennaio 2012, pur entrando formalmente in vigore il giorno della pubblicazione sul BURAS.

Limiti agli impegni di spesa

Nel periodo di esercizio provvisorio la Giunta regionale è soggetta al limite ordinario di spesa previsto dalla normativa contabile regionale. In particolare, negli impegni di spesa non può superare un dodicesimo dello stanziamento previsto per ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa.

Deroghe al limite del dodicesimo

Il vincolo del dodicesimo non si applica in alcuni casi specifici, nei quali la spesa può essere assunta secondo le regole ordinarie:

  • spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge;
  • spese non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi;
  • casi in cui le norme vigenti disciplinano direttamente entità e scadenza delle erogazioni;
  • fondi per la riassegnazione dei residui perenti previsti dalla legge regionale n. 11 del 2006;
  • altri fondi di riserva previsti dalla stessa legge regionale n. 11 del 2006.

Pagamenti consentiti

Quanto ai pagamenti, la Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento dell’intero ammontare:

  • dei residui;
  • degli impegni di spesa assunti in conto competenza nei limiti consentiti dalla disciplina sopra richiamata.

Regime di efficacia e applicabilità pratica

Si tratta di una disciplina strettamente legata all’apertura dell’esercizio finanziario 2012 e limitata al mese di gennaio 2012. Per la sua natura temporanea e ormai riferita a un esercizio finanziario concluso, l’atto è da considerarsi sostanzialmente obsoleto e privo di utilità applicativa attuale.

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