L.R. Sardegna 3/2012
Bollettino ufficiale digitale della Regione autonoma della Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il BURAS come strumento legale di pubblicazione degli atti regionali, stabilendo formato esclusivamente digitale dal 1° aprile 2012, validità legale delle pubblicazioni, articolazione in tre parti, tempi e modalità di invio, consultazione gratuita, oneri e copertura finanziaria, nonché l’abrogazione delle previgenti norme di stampa.
Disciplina del Bollettino Ufficiale digitale della Regione Sardegna (BURAS)
Disciplina del Bollettino Ufficiale digitale della Regione Sardegna
La legge regola il Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), trasformandolo in strumento di pubblicazione legale degli atti regionali e rendendolo integralmente digitale. La disciplina si applica nel territorio della Regione Sardegna e dal 1° aprile 2012 il Bollettino è diffuso esclusivamente in forma telematica.
Funzione e valore legale della pubblicazione
Il BURAS è lo strumento legale di conoscenza delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti amministrativi della Regione e degli altri atti che vi vengono pubblicati. La pubblicazione ha valore legale. La legge collega la pubblicazione anche alla tutela del diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi, nel rispetto della riservatezza dei terzi.
Formato digitale e accessibilità
Il Bollettino è redatto in forma digitale e pubblicato on-line in un’apposita sezione del sito internet ufficiale della Regione. Dal 1° aprile 2012 è pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità idonee a garantire autenticità, integrità e conservazione dei documenti digitali.
Articolazione del BURAS e contenuti delle tre parti
Il BURAS è organizzato in tre parti.
- Parte I: contiene, tra l’altro, le modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna e le norme di attuazione, le leggi e i regolamenti regionali, gli atti della Corte costituzionale relativi alla normativa regionale o a questioni di legittimità, gli atti referendari pubblicabili, gli atti degli organi consiliari, i decreti del Presidente della Regione, i decreti assessorili, le deliberazioni della Giunta, gli atti di direzione amministrativa, comunicati e avvisi di interesse generale e ogni altro atto che gli organi regionali ritengano opportuno pubblicare.
- Parte II: ospita annunci e altri avvisi prescritti da leggi e regolamenti vigenti nella Regione.
- Parte III: include bandi di concorso, bandi e avvisi di gara per contributi, sovvenzioni, borse e altri benefici economici o finanziari, nonché gli esiti delle gare, le graduatorie dei concorsi e gli annunci che prima erano pubblicati nel Foglio annunzi legali delle province.
Per atti complessi o omogenei per materia possono essere pubblicati supplementi alle parti prima e seconda.
Periodicità di pubblicazione
La pubblicazione ordinaria avviene, di norma, con cadenza settimanale il giovedì; se coincide con festività, slitta al primo giorno feriale successivo. In caso di urgenza o necessità è prevista anche un’edizione straordinaria.
Modalità operative, termini e rettifiche
Le strutture regionali e gli altri soggetti pubblici o privati interessati accedono a un’area riservata del sito per caricare gli atti da pubblicare. Le richieste devono pervenire in formato digitale. Il testo da pubblicare è predisposto dal soggetto richiedente, che ne resta responsabile quanto al contenuto.
La pubblicazione avviene di regola nel testo integrale; quella per estratto è ammessa solo su richiesta e con testo già predisposto in tale forma, mentre avvisi e comunicati sono in forma concisa. Gli atti pubblicati devono corrispondere ai testi trasmessi. Se emerge una difformità tra testo inviato e pubblicato, si procede a errata-corrige nel primo bollettino utile; se la difformità riguarda il testo originario e quello inviato, si procede con avviso di rettifica e, se necessario, con ripubblicazione integrale.
Le leggi regionali e i regolamenti vanno pubblicati entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta; gli altri atti, avvisi e comunicati, di norma, entro quindici giorni, salvo tempi concordati per pubblicazioni complesse o voluminose. Ulteriori regole tecniche e termini possono essere stabiliti con provvedimento del dirigente competente.
Consultazione e diffusione al pubblico
La consultazione del BURAS sul sito della Regione è libera e gratuita. È garantita anche presso gli URP e presso le biblioteche della Regione e degli enti locali. Su richiesta, può essere rilasciata copia stampata previo pagamento di un contributo.
Gli utenti residenti in zone del territorio regionale prive di servizi di connessione a banda larga possono chiedere l’invio postale di una copia del Bollettino o di parti di esso, previo pagamento di un contributo per l’invio.
Oneri economici e tariffe
I costi di pubblicazione degli atti regionali sono a carico della Regione. La pubblicazione obbligatoria di atti di altri enti o amministrazioni è gratuita per il richiedente; se la pubblicazione non è obbligatoria, il costo grava sul richiedente. Le tariffe di pubblicazione e i diritti per le copie cartacee sono fissati con provvedimento del dirigente della struttura competente. È inoltre autorizzata la spesa per completare la formazione del personale, adeguare e aggiornare le procedure telematiche e coprire altre spese necessarie all’avvio e al funzionamento del BURAS digitale.
Organizzazione e regole tecniche
La gestione del BURAS telematico è affidata alla struttura organizzativa della Presidenza della Regione competente per direzione, redazione e amministrazione del Bollettino. La composizione, la veste grafica e i criteri di pubblicazione sono determinati con provvedimento del direttore della struttura competente. Le regole tecniche sono fissate in un manuale di gestione approvato dalla Giunta regionale, che disciplina tra l’altro trasmissione elettronica degli atti, garanzie di integrità e autenticità, sicurezza delle procedure e continuità operativa del sistema informativo.
Copertura finanziaria, abrogazioni ed entrata in vigore
Gli oneri sono stimati in 100.000 euro annui e il bilancio regionale per il 2012 e per gli anni successivi deve tenerne conto. Con decorrenza 1° aprile 2012 sono abrogati i regolamenti regionali del 31 ottobre 1986 n. 139 e n. 140 relativi alla pubblicazione e alla stampa del Bollettino. La legge entra in vigore il 1° aprile 2012.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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