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Legge

L.R. Sardegna 4/2012

Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie

Normativa regionaleL.R. Sardegna 4/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Sardegna, la composizione di consigli e giunte comunali, il limite ai mandati dei sindaci nei piccoli comuni, la gestione associata delle funzioni fondamentali, la centrale unica di committenza e alcune regole funerarie su dispersione e affidamento delle ceneri. Parte delle norme è stata successivamente abrogata o dichiarata incostituzionale; la disciplina sulle ceneri è stata abrogata dal 9 agosto 2018.

Norme su enti locali, composizione degli organi comunali, gestione associata, appalti e dispersione delle ceneri in Sardegna

Norme regionali su enti locali e ceneri funerarie

La legge regionale della Sardegna interviene su vari profili dell’ordinamento locale: composizione degli organi comunali, durata dei mandati sindacali nei piccoli comuni, gestione associata di funzioni fondamentali, centralizzazione delle gare e disciplina, poi abrogata, sulla dispersione e sull’affidamento delle ceneri.

Composizione dei consigli e delle giunte comunali

Per i comuni della Sardegna il consiglio comunale è composto dal sindaco e da un numero di membri variabile in base alla popolazione residente, secondo le soglie fissate dalla legge. Il calcolo della popolazione deve avvenire, salvo diversa disciplina, sui dati ISTAT della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente la convocazione dei comizi elettorali.

Per il numero degli assessori comunali vale il limite massimo di un quarto dei consiglieri, arrotondato all’unità superiore, computando il sindaco.

La legge ha anche abrogato la precedente disciplina regionale richiamata e ha chiarito che, nelle norme regionali in materia elettorale degli enti locali, il riferimento al numero degli abitanti va inteso secondo il criterio ISTAT sopra indicato.

Limiti ai mandati del sindaco

Nei comuni fino a 3.000 abitanti è consentito un massimo di quattro mandati consecutivi per il sindaco. Nei comuni fino a 5.000 abitanti è consentito un massimo di tre mandati consecutivi.

Razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali

In attesa di una disciplina organica regionale dell’ordinamento degli enti locali, la legge prevedeva l’applicazione in Sardegna di alcune disposizioni statali in materia di esercizio associato di funzioni e di organizzazione territoriale, con esclusioni specifiche. Venivano inoltre richiamate la legge regionale sulle unioni di comuni e sulle comunità montane e la disciplina della presente legge.

Era previsto che le funzioni attribuite al prefetto da una norma statale fossero esercitate dalla Regione.

La legge conteneva anche un obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali per i comuni più piccoli, con termine al 31 dicembre 2014 prima, poi al 31 dicembre 2013 e infine con successive modifiche e abrogazioni; tale comma è stato abrogato dal 12 febbraio 2016 e quindi non è più operativo.

Erano inoltre previste deroghe in materia di sottoscrizione delle liste per le elezioni locali: in determinati casi, quando le liste fossero contraddistinte da simboli di partiti o gruppi politici con rappresentanza istituzionale qualificata, non era richiesta alcuna sottoscrizione. Anche la deroga per i consigli comunali sotto i 15.000 abitanti e le ulteriori modifiche sulla gestione delle unioni di comuni sono state poi abrogate dal 12 febbraio 2016.

La disciplina originaria prevedeva che dall’applicazione di queste norme non derivassero nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Centrale unica di committenza

Negli enti locali sardi l’obbligo di ricorrere alla centrale di committenza previsto dal codice dei contratti pubblici si applicava alle gare bandite successivamente al 31 dicembre 2012; il termine è stato poi prorogato di dodici mesi da successiva legge regionale.

Gli enti locali potevano utilizzare le convenzioni quadro stipulate dalla Regione oppure la sua piattaforma telematica per la gestione di procedure di gara aggregate, previa convenzione con l’Amministrazione regionale.

Disciplina funeraria: dispersione e affidamento delle ceneri

La disciplina regionale, in origine dettata in attesa di una normativa organica in materia funeraria e di polizia mortuaria, regolava la dispersione e l’affidamento delle ceneri in coerenza con i principi della legge statale sulla cremazione.

La dispersione delle ceneri era consentita solo:

  • in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri;
  • in natura;
  • in aree private, all’aperto e con il consenso dei proprietari.

Era vietata nei centri abitati. Era invece consentita la dispersione in mare, laghi e fiumi, nei tratti liberi da natanti e manufatti.

La dispersione poteva essere eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario, dal rappresentante legale dell’associazione cui il defunto era iscritto oppure, in mancanza, da personale autorizzato dal comune.

Se il defunto non aveva espresso volontà di dispersione, le ceneri dovevano essere conservate in un’urna sigillata per tumulazione, interramento o affidamento ai familiari. In caso di affidamento, il comune annotava in un apposito registro i dati dell’affidatario unico e del defunto; il regolamento comunale doveva disciplinare dimensioni delle urne, caratteristiche dei luoghi di conservazione, requisiti igienico-sanitari e modalità di rinuncia o restituzione dell’urna.

La consegna dell’urna richiedeva un documento sottoscritto dagli affidatari, con indicazione della destinazione finale dell’urna o delle ceneri; tale documento costituiva accompagnamento obbligatorio nel trasporto. Il trasporto delle urne non era soggetto alle misure precauzionali previste per le salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria.

Era prevista anche l’applicazione della disciplina alle ceneri già custodite al momento dell’entrata in vigore della legge.

Tuttavia, questo articolo è stato abrogato dal 9 agosto 2018 e non è più vigente.

Decorrenza e stato di attualità

La legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, cioè il 25 febbraio 2012.

Diversi commi e articoli sono stati successivamente modificati o abrogati; in particolare, la disciplina sulla dispersione e sull’affidamento delle ceneri è stata abrogata nel 2018, e varie disposizioni sugli enti locali sono state abrogate nel 2016 o comunque superate da norme successive. La parte ancora di possibile interesse pratico riguarda soprattutto la composizione degli organi comunali, i limiti ai mandati sindacali e alcune regole residue sull’ordinamento locale, per quanto in parte coordinate o modificate da interventi successivi.

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