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Legge

L.R. Sardegna 27/2011

Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)

Normativa regionaleL.R. Sardegna 27/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riforma in Sardegna il sistema previdenziale integrativo del personale regionale: per i nuovi assunti dal 1° gennaio 2012 e per il personale non iscritto al FITQ si applica la previdenza complementare del d.lgs. 124/1993; per gli iscritti al 31 dicembre 2011 il FITQ è trasformato in un regime contributivo con prestazioni aggiuntive, TFR, rendita vitalizia, anticipazioni e piccoli prestiti. Alcune norme sono state modificate, dichiarate incostituzionali o introdotte successivamente.

Riforma del fondo previdenziale integrativo FITQ per il personale regionale sardo

Riforma della previdenza integrativa del personale regionale sardo

La legge riorganizza, per la Regione autonoma della Sardegna, la previdenza complementare del personale di ruolo a tempo indeterminato dell’Amministrazione regionale e riforma il FITQ, distinguendo tra nuovi assunti e iscritti già presenti al 31 dicembre 2011.

Ambito di applicazione e impianto generale

Il provvedimento disciplina due regimi distinti:

  • per i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2012 e per il personale in servizio alla data di entrata in vigore non iscritto al FITQ, si applica la previdenza complementare secondo il d.lgs. 124/1993;
  • per i dipendenti in servizio e iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011, il fondo viene riformato e conserva prestazioni calcolate con il metodo contributivo per i contributi versati dal 1° gennaio 2012, con tutela delle posizioni maturate prima di tale data.

Nuovo sistema per i dipendenti non iscritti al FITQ e per i nuovi assunti

Per i soggetti che entrano in servizio dal 1° gennaio 2012 e per il personale di ruolo già in servizio ma non iscritto al FITQ, l’adesione al nuovo sistema è volontaria. Le modalità applicative sono demandate a deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente. Se il dipendente non aderisce, viene iscritto all’INPS (ex gestione INPDAP) ai fini del TFR.

Riforma del FITQ e natura delle prestazioni

Per gli iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011, il fondo continua ad operare ma le prestazioni correlate ai contributi versati dal 1° gennaio 2012 hanno natura aggiuntiva e sono determinate esclusivamente con metodo contributivo. Le prestazioni spettano, in via generale, a chi abbia almeno 15 anni di iscrizione al fondo al momento della quiescenza, salvi i diversi requisiti previsti per alcune prestazioni specifiche.

Entrate del fondo e finanziamento

Il FITQ è alimentato da:

  • contributo dell’Amministrazione regionale destinato alla posizione individuale per il TFR maturato dal 1° gennaio 2012, calcolato con l’aliquota del d.l. 78/2010, art. 12, comma 10;
  • contributo aggiuntivo dell’Amministrazione, almeno pari al 3,5% della retribuzione utile, per la rendita vitalizia;
  • contributo dell’iscritto, anch’esso almeno pari al 3,5% della retribuzione utile, per la rendita vitalizia;
  • somme trattenute per sanzioni disciplinari;
  • redditi da impiego dei capitali;
  • rimborsi da istituti previdenziali e altre entrate eventuali;
  • risorse esistenti al 31 dicembre 2011. Fino al raggiungimento dell’equilibrio finanziario del nuovo sistema, la Regione corrisponde un contributo annuale al FITQ. Dopo la scadenza dei contratti vigenti all’entrata in vigore della legge, le aliquote contributive possono essere aumentate in contrattazione collettiva regionale nei limiti delle risorse disponibili.

Posizione contributiva individuale

Dal 1° gennaio 2012 è istituita per ciascun iscritto una posizione contributiva individuale, composta da:

  • contributo datoriale per il TFR;
  • contributi del dipendente e dell’Amministrazione destinati alla rendita vitalizia. Su tale posizione si fondano le prestazioni contributive introdotte dalla riforma.

Prestazioni del FITQ

Il fondo eroga:

  • rendita vitalizia;
  • integrazione della pensione indiretta o di reversibilità;
  • prestazione una tantum;
  • trattamento di fine rapporto alla cessazione;
  • anticipazioni;
  • piccoli prestiti facoltativi.

Rendita vitalizia

Al collocamento in quiescenza, il montante della posizione relativa ai contributi di cui alle lettere b) e c) dell’articolo sulle entrate viene rivalutato e trasformato in rendita vitalizia secondo i coefficienti previsti dalla normativa statale richiamata. Per gli iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011 resta inoltre una componente di rendita calcolata sulle anzianità maturate fino a quella data, integrativa della pensione base teoricamente riconoscibile al 31 dicembre 2011:

  • con almeno 15 anni di iscrizione, la quota raggiunge il 50% della retribuzione annua utile, con incremento del 2,50% per ogni anno ulteriore fino a 35 anni;
  • con meno di 15 anni, la percentuale del 50% è ridotta proporzionalmente. La rendita è rivalutata fino al mese precedente il pensionamento secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Su domanda, il montante può essere liquidato in capitale secondo il regolamento di gestione; tale facoltà è stata oggetto di censura costituzionale nella parte in cui non limita la liquidazione al 50% del montante finale.

Pensione indiretta o di reversibilità

Ai superstiti dell’iscritto, deceduto in servizio o già pensionato, spetta un’integrazione della pensione indiretta o di reversibilità, purché permangano i requisiti del trattamento base. L’importo si calcola applicando alla rendita vitalizia teorica le aliquote previste per i superstiti dall’INPS ex INPDAP, tenendo conto delle regole sul cumulo con i redditi.

Prestazione una tantum e riscatto

Chi cessa dal servizio per infermità o per limiti di età senza aver maturato 15 anni di iscrizione al FITQ riceve una somma una tantum, calcolata sui contributi versati dal 1° gennaio 2012, al netto del trattamento di fine rapporto già spettante. Per gli iscritti al 31 dicembre 2011, è riconosciuta anche una quota parametrata alla retribuzione annua lorda in base all’anzianità maturata a quella data:

  • 25% se l’iscrizione è da 1 a 10 anni;
  • 30% se l’iscrizione è superiore a 10 anni. La somma è rivalutata fino al 31 dicembre dell’anno precedente la cessazione. Dal 1° gennaio 2018 è inoltre previsto il riscatto: l’iscritto che cessa dal servizio per cause diverse dalla quiescenza, oppure che non ha maturato i requisiti minimi e cessa per motivi diversi da quelli della prestazione una tantum, ha diritto alla restituzione della posizione contributiva individuale relativa ai contributi del 2012 e seguenti, rivalutata ISTAT.

Trattamento di fine rapporto alla cessazione

Alla cessazione del rapporto è corrisposto il TFR maturato dal 1° gennaio 2012 sulla base degli accantonamenti dell’Amministrazione e secondo l’art. 2120 c.c., al netto delle anticipazioni. Per il periodo anteriore al 1° gennaio 2012, all’iscritto spetta una somma calcolata in funzione della media delle retribuzioni annue dell’ultimo decennio e degli anni di iscrizione al FITQ maturati a quella data; per chi aveva meno di 10 anni di iscrizione, il calcolo si basa sulle annualità precedenti il 1° gennaio 2012. La somma è rivalutata ISTAT fino al mese precedente la cessazione e si detrae l’eventuale indennità già corrisposta dall’INPS ex INPDAP per lo stesso periodo. La prestazione spetta anche ai superstiti secondo le regole successorie del codice civile. Dal 2022, in applicazione della normativa statale richiamata, il TFR può essere erogato in due tempi: una prima quota entro 60 giorni dalla cessazione, fino a 45.000 euro, e la parte residua entro 24 mesi; in prima applicazione il termine di 60 giorni decorre dal 31 luglio 2022.

Anticipazioni

L’iscritto può chiedere una o più anticipazioni sul trattamento di cessazione, nel limite complessivo dell’80% dell’importo maturato alla data della richiesta, tenendo conto di quanto già erogato. Le anticipazioni sono previste per:

  • acquisto o costruzione della prima casa di abitazione dell’iscritto o dei figli, e per mutui, manutenzione o ristrutturazione, dopo 15 anni di iscrizione;
  • spese sanitarie dell’iscritto, dei figli e del coniuge, in qualsiasi momento, fino al 100% della spesa;
  • spese per istruzione universitaria o post-universitaria dei figli, in Italia o all’estero. Dal 2023 è stata introdotta una disciplina specifica per l’anticipazione del TFR maturato e non ancora interamente erogato per i cessati dal servizio, richiedibile decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della norma che l’ha introdotta. Le richieste sono soddisfatte annualmente secondo limiti e criteri fissati dal Comitato amministrativo, con priorità alle domande presentate per la prima volta, salvo le spese sanitarie.

Piccoli prestiti

Il FITQ può concedere piccoli prestiti, in deroga al requisito dei 15 anni di iscrizione. Il rimborso avviene in un numero di rate non superiore a:

  • 60 per importi fino a 10.000 euro;
  • 120 per importi superiori. Il tasso nominale annuo non può superare il 4% e non può essere inferiore al tasso attivo sulle somme investite dal Fondo. In caso di cessazione del servizio, il debito residuo è recuperato sui trattamenti previsti dalla legge secondo le linee guida applicative. Annualmente il Comitato amministrativo rende pubbliche le risorse disponibili per i piccoli prestiti.

Organi di amministrazione e gestione

Gli organi di amministrazione e la gestione del FITQ restano disciplinati dalle norme della legge regionale n. 15 del 1965 richiamate dalla riforma, in quanto compatibili.

Omogeneità nel comparto regionale

Le agenzie, aziende, enti e istituti del comparto regionale di contrattazione devono adeguarsi alla legge entro tre mesi, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale. L’adeguamento deve rispettare in particolare:

  • il metodo contributivo per le prestazioni;
  • le misure minime dei versamenti a carico di dipendente e amministrazione;
  • la possibilità di incremento dei versamenti secondo contrattazione collettiva;
  • l’applicazione del nuovo sistema ai nuovi assunti e ai non iscritti ai fondi esistenti. È vietata l’istituzione di nuovi fondi di pensione complementare o per il TFR.

Regime transitorio e salvaguardia delle posizioni pregresse

Restano salvi gli assegni già in godimento al 31 dicembre 2011 per i trattamenti integrativi di pensione diretta, indiretta, di privilegio e di reversibilità. Per l’assegno integrativo della pensione privilegiata, continuano ad applicarsi le norme previgenti solo per i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del d.l. 201/2011, per quelli il cui termine di domanda non era ancora scaduto a tale data e per i procedimenti avviabili d’ufficio per eventi anteriori.

Aspetti finanziari e abrogazioni

Gli oneri della legge sono quantificati in 10.250.000 euro annui, con copertura a carico di specifiche unità previsionali di bilancio e utilizzo delle risorse già destinate al vecchio regime, salvo il contributo annuale regionale previsto per il riequilibrio finanziario. Sono abrogate numerose disposizioni della legge regionale n. 15 del 1965 e altre norme incompatibili, nonché l’art. 9 della legge regionale n. 24/1989 e l’art. 12 della legge regionale n. 16/2011, nei limiti indicati.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAS. Le principali decorrenze operative sono, tuttavia, differenziate: 1° gennaio 2012 per il nuovo impianto contributivo, 1° gennaio 2018 per il riscatto, 23 novembre 2021 per la nuova misura minima del 3,5% dei contributi e 24 ottobre 2023 per la disciplina dell’anticipazione TFR dei cessati dal servizio.

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