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Legge

L.R. Sardegna 26/2011

Nuove disposizioni a favore degli interventi di cui all'articolo 27, comma 2, lettera r), della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), in materia di contributi per l'abbattimento dei costi relativi al fitto casa per gli studenti universitari fuori sede, e di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), concernente la concessione di assegni di merito per gli studenti

Normativa regionaleL.R. Sardegna 26/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 26/2011 stabilisce che, per la sola annualità 2011 e nei limiti degli stanziamenti di competenza, la pubblicazione dei bandi relativi ai contributi per il fitto casa degli studenti universitari fuori sede e agli assegni di merito costituisce titolo di impegno. La legge è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS, il 29 dicembre 2011.

Impegno di spesa 2011 per contributi fitto casa e assegni di merito agli studenti universitari sardi

Contributi regionali per studenti universitari: impegno di spesa per il 2011

La legge regionale della Sardegna interviene su due misure di sostegno già previste dalla legislazione finanziaria regionale: i contributi per l’abbattimento dei costi del fitto casa degli studenti universitari fuori sede e la concessione di assegni di merito per gli studenti. La disciplina introdotta è circoscritta alla sola annualità 2011.

Ambito di applicazione

La norma riguarda esclusivamente:

  • gli interventi di cui all’articolo 27, comma 2, lettera r), della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, relativi ai contributi per il fitto casa degli studenti universitari fuori sede;
  • gli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, relativi agli assegni di merito per gli studenti.

La disciplina opera solo nel territorio della Regione autonoma della Sardegna.

Effetto giuridico della pubblicazione dei bandi

Per la realizzazione di tali interventi, la pubblicazione dei relativi bandi costituisce titolo di impegno.

Questo effetto è previsto:

  • esclusivamente per la sola annualità 2011;
  • entro i limiti degli stanziamenti di competenza dell’esercizio finanziario interessato.

In sostanza, la legge attribuisce alla pubblicazione dei bandi valore idoneo a vincolare le risorse disponibili per quell’anno, senza introdurre una disciplina generale e permanente della misura.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, avvenuta il 29 dicembre 2011.

Poiché la previsione sostanziale è limitata alla sola annualità 2011, la sua utilità pratica è esaurita con quel periodo di riferimento.

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