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Sentenza

Sentenza n. 1087/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l''annullamento: 1. dell’Avviso M.I.M. – U.S.R. per le Marche prot. n. 322 del 14.02.2025 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso indetto con D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Marche, nella parte in cui non risultano inseriti i nominativi dei ricorrenti; 2. Dell’Avviso prot. n. -OMISSIS- del 19.03.2025 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha reso noto il calendario dello svolgimento della prova orale del concorso indetto con D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Marche, nella parte in cui non risultano inseriti i nominativi dei ricorrenti; 3. Dell’Avviso prot. n. -OMISSIS- del 08.04.2025 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha disposto la pubblicazione dell’elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova orale in data 08.04.2025 e il relativo punteggio, nella parte lesiva per i ricorrenti; 4. Dell’Avviso prot. n. -OMISSIS- del 11.04.2025 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha disposto la pubblicazione dell’elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova orale in data 11.04.2025 e il relativo punteggio, nella parte lesiva per i ricorrenti; 5. Dei provvedimenti impliciti, di data e protocollo sconosciuti, di non ammissione dei ricorrenti alla prova orale del concorso de quo; 6. Dei giudizi negativi comminati ai ricorrenti in relazione alla prova scritta sostenuta, che hanno cagionato il loro mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale del concorso per Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Marche; 7. Del verbale della riunione del 14.02.2025 di scioglimento dell’anonimato, acquisito mediante accesso agli atti, nella parte lesiva per i ricorrenti; 8. Del verbale del 16.01.2025 di approvazione della griglia di valutazione della prova scritta, acquisito mediante accesso agli atti, nella parte lesiva per gli odierni ricorrenti; 9. Dei verbali di correzione e valutazione della prova scritta sostenuta dai ricorrenti, acquisiti mediante accesso agli atti, nella parte lesiva per i predetti; 10. Dei Verbali di aula relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti, acquisiti mediante accesso agli atti, nella parte loro lesiva; 11. Di tutti i verbali acquisiti mediante accesso agli atti, nella parte in cui vi hanno preso parte Commissari versanti in situazione di incompatibilità; 12. Della Nota M.I.M. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. -OMISSIS- del 26.03.2025 e dei relativi allegati con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha trasmesso, in riscontro all’istanza di accesso agli atti formulata, copia dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico dei quesiti della prova scritta e relativo collaudo, nonché copia del verbale di estrazione in piattaforma CINECA, nella parte lesiva per i ricorrenti per violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità; 13. Dei verbali n. -OMISSIS- del 17.10.2024, n. -OMISSIS- del 23.10.2024, n. -OMISSIS- del 25.10.2024 e n. -OMISSIS- del 25.10.2024, acquisiti mediante accesso agli atti, con i quali il Comitato Tecnico Scientifico ha proceduto al collaudo dei quesiti costituenti la prova scritta del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023, nella parte lesiva per i ricorrenti in quanto in violazione del D.P.R. n. 487/1994; 14. Del verbale del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. -OMISSIS- del 28.10.2024, trasmesso in riscontro all’istanza di accesso agli atti di cui al prot. n. -OMISSIS- del 26.03.2025, recante l’estrazione dei quesiti della prova scritta del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023, nella parte lesiva per i ricorrenti in quanto in violazione del D.P.R. n. 487/1994; 15. Per quel che occorrer possa, del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. -OMISSIS- del 18.12.2023 recante bando di indizione del “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nel ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali” nella parte in cui, all’art. 7, disciplina le modalità di svolgimento e di superamento della prova scritta; 16. Per quel che occorrer possa, del D.M. 13.10.2022 n. -OMISSIS- recante “Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica” nella parte in cui, all’art. 7, disciplina le modalità di svolgimento e superamento della prova scritta; 17. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale di cui all’art. 10 del concorso de quo per la regione Marche; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29 luglio 2025 : 1. Dell’Avviso prot. n. -OMISSIS- del 24.07.2025 e dei relativi allegati, con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per le Marche ha pubblicato i criteri di valutazione della prova scritta e orale adottati dalla commissione giudicatrice per la regione Marche, nelle parti lesive per i ricorrenti; 2. Del D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per le Marche prot. n. -OMISSIS- del 24.07.2025 e del relativo allegato, recante la graduatoria finale di merito del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Marche, nella parte in cui non sono inseriti i nominativi dei ricorrenti; 3. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202500241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dei ricorrenti dalla prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici nella regione Marche, nonché atti di valutazione della prova scritta, avvisi di ammissione e calendario delle prove, criteri di valutazione e graduatoria finale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Cinque docenti di ruolo, partecipanti al concorso per titoli ed esami per dirigenti scolastici bandito con D.D.G. n. 2788 del 18 dicembre 2023 per la regione Marche, dove erano disponibili 14 posti, hanno impugnato la mancata ammissione alla prova orale dopo aver conseguito alla prova scritta del 30 ottobre 2024 un punteggio inferiore a 70/100. Con il ricorso introduttivo hanno contestato gli elenchi degli ammessi e gli atti presupposti; con motivi aggiunti del 29 luglio 2025 hanno impugnato i criteri di valutazione pubblicati il 24 luglio 2025 e la graduatoria finale approvata nella stessa data, chiedendo anche l'acquisizione dei file di log della correzione. Hanno dedotto: (a) illegittimità dell'estrazione dei quesiti il 28 ottobre 2024, perché avvenuta senza sorteggio da parte dei candidati e senza testimoni; (b) violazione dell'anonimato, poiché il codice anonimo sarebbe stato consegnato durante l'identificazione alla presenza dei commissari e lo scioglimento dell'anonimato sarebbe stato verbalizzato in modo carente; (c) illegittimità della griglia, conosciuta dopo la prova, adottata su base regionale anziché nazionale e contenente criteri asseritamente ampliativi rispetto ai quesiti; (d) disparità per la diversa durata delle correzioni; (e) incompatibilità di una commissaria, coautrice di un volume con un candidato ammesso all'orale. Hanno inoltre contestato la predisposizione e il collaudo dei quesiti, l'operato delle commissioni e chiesto l'acquisizione dei log. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il TAR ha prescisso dalle eccezioni in rito, compresa l'inammissibilità del ricorso collettivo, ritenendo le censure infondate nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, compensando le spese per la peculiarità della vicenda. Ha respinto la censura sull'estrazione: la disciplina speciale del D.M. n. 194/2022 prevede quesiti predisposti a livello nazionale ed estratti per una prova informatizzata unica e contestuale, modello incompatibile con il sorteggio delle tracce da parte di candidati presenti in una singola aula previsto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994. Nessuna norma imponeva che l'estrazione avvenisse il giorno della prova o alla presenza di candidati o testimoni; inoltre i ricorrenti non hanno fornito un principio di prova della divulgazione dei quesiti, sicché il solo intervallo temporale non dimostra una fuga di notizie. Ha respinto la censura sull'anonimato: il sistema separava i codici anonimi dai codici di correzione, l'unico identificativo visibile alla commissione durante la valutazione, e l'abbinamento era custodito nella banca dati del Consorzio; la successiva associazione ai codici fiscali avveniva senza visualizzare elaborati o punteggi. Anche ipotizzando la consegna del modulo alla presenza dei commissari, la conoscenza del codice anonimo non consentiva di identificare l'elaborato durante la correzione. Non era prescritta una seduta pubblica o la presenza di testimoni per lo scioglimento; le contestazioni contrarie ai verbali non erano provate, poiché i verbali fanno piena prova dei fatti attestati fino a querela di falso, che non è stata proposta. Ha respinto le censure sulla griglia: i criteri possono essere fissati dopo la prova purché prima della correzione, come avvenuto con l'approvazione del 16 gennaio 2025; il D.M. prescrive la pubblicazione dei criteri insieme alla graduatoria finale, mentre i quadri di riferimento erano stati pubblicati prima della prova. Non sussisteva un obbligo di griglia unica nazionale: il concorso e le graduatorie erano regionali e l'obbligo di omogeneità tra sottocommissioni riguardava soltanto quelle appartenenti alla stessa commissione nei casi previsti. La dedotta natura ampliativa dell'indicatore derivava da un'erronea lettura della clausola, che richiedeva il collegamento alle funzioni dirigenziali solo «laddove richiesto»; i descrittori rientravano inoltre nella discrezionalità tecnica della commissione e non erano affetti da errori manifesti. I ricorrenti non hanno superato la prova di resistenza, non avendo indicato la perdita di punteggio né dimostrato che, senza la decurtazione contestata, avrebbero raggiunto 70/100. Ha respinto la censura sulla durata delle correzioni: non essendovi tempi normativamente predeterminati, la durata non era sindacabile in sé; le stime e gli intervalli registrati dalla piattaforma non provavano superficialità o incidenza sulla valutazione dei singoli elaborati. Per l'infondatezza delle censure non era necessario acquisire i file di log. La censura d'incompatibilità è stata dichiarata inammissibile per difetto d'interesse e comunque infondata: i ricorrenti non hanno dimostrato che la composizione della commissione avesse inciso sul loro esito, considerato il punteggio-soglia fissa e la correzione anonima. La coautorialità non rientra nelle cause tassative di astensione indicate dal D.M. n. 194/2022 e, nel caso concreto, un unico volume pubblicato oltre tre anni prima, senza prova di interessi economici comuni o di una collaborazione stabile e assidua, non imponeva l'astensione. L'elevato punteggio ottenuto dal candidato non era, da solo, indice di favore.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 165/2001

    L'art. 29 del d.lgs. n. 165/2001 rinvia al regolamento, e questo ha regionalizzato l'intera procedura.

    La disciplina regolamentare adottata in attuazione dell'art. 29 ha organizzato il concorso su base regionale, senza imporre criteri di valutazione identici tra le diverse regioni.

  • art. 70, comma 13, d.lgs. 165/2001

    Il d.P.R. n. 487/1994 si applica, ai sensi dell'art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165/2001, nelle parti compatibili con gli artt. 35 e 36 e salvo che la materia sia regolata dagli ordinamenti di settore. Esso opera dunque in via residuale rispetto alla disciplina speciale.

    Le disposizioni generali del d.P.R. n. 487/1994 operano solo in via residuale e per quanto compatibili, quando la disciplina speciale di settore non regola la materia.

  • art. 11 d.P.R. 487/1994

    Presuppone dunque un modello in cui la commissione predispone le tracce e le somministra nella propria sede. Il D.M. n. 194/2022 adotta un modello diverso.

    Il meccanismo di sorteggio delle tracce da parte di candidati previsto dall'art. 11 si riferisce al modello in cui la commissione prepara e somministra le prove nella propria sede; non è applicabile a una prova informatizzata unica nazionale disciplinata da una normativa speciale incompatibile con quel modello.

  • art. 10, comma 2, lett. a), D.M. 194/2022

    Il riferimento ai quesiti da somministrare "il giorno dello svolgimento della prova scritta" individua il momento della somministrazione, non quello dell'estrazione.

    La previsione individua il giorno in cui i quesiti sono somministrati, ma non impone che l'estrazione avvenga nello stesso giorno né che vi assistano candidati o testimoni.

  • art. 64, comma 1, c.p.a.

    I ricorrenti non allegano alcun fatto specifico di divulgazione dei quesiti. L'intervallo tra estrazione e prova è un dato temporale, non un indizio di fuga di notizie. In difetto di un principio di prova (art. 64, comma 1, c.p.a.), la censura resta un mero sospetto.

    La contestazione di una divulgazione dei quesiti deve poggiare almeno su un principio di prova; il solo intervallo temporale tra estrazione e prova non è sufficiente.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Il principio dell'anonimato trova oggi fondamento negli artt. 3 e 97 Cost.

    Il principio di anonimato nelle procedure concorsuali trova fondamento nei principi costituzionali di uguaglianza e imparzialità dell'azione amministrativa.

  • art. 7, comma 6, D.M. 194/2022

    Per la procedura in esame trova fondamento anche nell'art. 7, comma 6, del D.M., che impone una correzione con modalità idonee ad assicurare l'anonimato e consente lo scioglimento anche con modalità digitali, a correzioni ultimate.

    La disciplina richiede modalità di correzione idonee a preservare l'anonimato e ammette lo scioglimento digitale dell'anonimato dopo il completamento delle correzioni.

  • art. 2700 c.c.

    I verbali sono atti pubblici che fanno piena prova dei fatti attestati fino a querela di falso (art. 2700 c.c.; T.A.R. Umbria, n. 91/2026, cit.), e nella specie la querela non è stata proposta.

    I fatti attestati nei verbali fanno piena prova fino a querela di falso; dichiarazioni di parte non bastano a superare le risultanze documentali in assenza di querela.

  • art. 11, comma 8, D.M. 194/2022

    L'art. 11, comma 8, del D.M., citato dalle ricorrenti, impone criteri omogenei e vincolanti soltanto per le sottocommissioni di una stessa commissione, quando i candidati superano le duecentocinquanta unità. Non fonda alcun obbligo di uniformità tra regioni.

    L'obbligo di criteri omogenei e vincolanti riguarda le sottocommissioni della medesima commissione al ricorrere della soglia prevista, non le commissioni operanti in regioni diverse.

  • art. 12, comma 1, lett. f), D.M. 194/2022

    Nel merito, l'art. 12, comma 1, lett. f), del D.M. n. 194/2022 individua quali condizioni ostative la parentela, l'affinità entro il quarto grado e l'abituale convivenza con un concorrente. La coautorialità non rientra in tali ipotesi.

    Le cause ostative previste dalla disposizione comprendono parentela, affinità entro il quarto grado e abituale convivenza; la coautorialità, da sola, non integra una causa d'incompatibilità.

Massime di principio

  • Quando una procedura concorsuale è regolata da una disciplina speciale che prevede una prova informatizzata unica e contestuale, le disposizioni generali del d.P.R. n. 487/1994 operano soltanto in via residuale e se compatibili; il sorteggio delle tracce da parte dei candidati previsto per il modello tradizionale non si applica se è incompatibile con l'organizzazione speciale della prova.
  • La contestazione di una fuga o divulgazione anticipata dei quesiti non può fondarsi sul solo intervallo temporale tra estrazione e prova: occorre allegare almeno un principio di prova di fatti specifici.
  • L'anonimato concorsuale è rispettato quando, durante la correzione, la commissione vede soltanto un codice di valutazione non collegabile ai dati identificativi, mentre l'abbinamento tra codici resta custodito separatamente; la consegna del codice anonimo alla presenza dei commissari non determina di per sé illegittimità se non consente di riconoscere l'elaborato durante la correzione.
  • I criteri di valutazione possono essere approvati dopo lo svolgimento della prova purché prima dell'inizio della correzione, se la disciplina applicabile prevede la pubblicazione dei criteri insieme alla graduatoria finale e i quadri di riferimento richiesti sono stati resi noti prima della prova.
  • In una procedura concorsuale articolata su base regionale, l'unicità nazionale della prova non comporta, in assenza di una specifica previsione normativa, l'obbligo di adottare griglie e descrittori identici in tutte le regioni; l'obbligo di omogeneità previsto per le sottocommissioni riguarda quelle appartenenti alla stessa commissione nei casi stabiliti dalla disciplina.
  • La contestazione dei criteri valutativi deve superare la prova di resistenza: il candidato deve indicare l'incidenza concreta della valutazione censurata sul proprio punteggio e dimostrare che la correzione avrebbe potuto consentire il raggiungimento della soglia di ammissione. La durata della correzione, se non predeterminata da norme, non prova da sola la superficialità della valutazione né la sua incidenza sull'esito individuale.
  • La coautorialità tra commissario e candidato non comporta automaticamente incompatibilità o obbligo di astensione: occorre una causa prevista dalla disciplina applicabile o la dimostrazione di una comunanza di interessi economici o di una collaborazione stabile e assidua tale da porre in dubbio l'imparzialità. La censura richiede inoltre la dimostrazione di un'incidenza concreta sull'andamento della procedura e sull'esito del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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