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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05048/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato per revocazione un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva già dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso contro una sentenza della corte d'appello. Nel ricorso per revocazione ha sostenuto, in sintesi, che l'ordinanza fosse nulla perché la Corte avrebbe erroneamente preteso la prova che ella fosse un "cassazionista"; che il provvedimento sarebbe stato privo di sottoscrizione; che sarebbe stato fondato su un provvedimento normativo asseritamente incostituzionale; che la Corte avrebbe illegittimamente rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso pur in assenza di costituzione della controparte; e che la valutazione della tardività dell'appello sarebbe stata qualificata erroneamente come apprezzamento di fatto anziché di diritto, anche in relazione all'art. 116 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato, innanzitutto, che la stessa ricorrente aveva ammesso di non essere iscritta all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, requisito necessario per il patrocinio in Cassazione ai sensi dell'art. 66, terzo comma, R.D. n. 37/1934; ha inoltre richiamato i dati acquisiti presso il Consiglio dell'Ordine, da cui risultava la cancellazione dall'albo speciale. Ha poi ritenuto che il ricorso fosse comunque inammissibile perché formulato in modo disorganico e indecifrabile, in violazione dell'art. 366 n. 3 c.p.c. Infine ha escluso che le censure dedotte integrassero un errore revocatorio, trattandosi invece di contestazioni rivolte a denunciare presunti errori di diritto o di valutazione, estranei all'ambito della revocazione. Non ha pronunciato sulle spese per mancanza di difese degli intimati, ma ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente alla parte di difendersi personalmente; nel caso concreto la Corte ha valorizzato la dichiarazione della stessa ricorrente ma ha rilevato la mancanza del requisito speciale per il patrocinio in Cassazione.

  • art. 66, terzo comma, R.D. n. 37 del 1934

    rappresentanza e difesa ad opera di un avvocato iscritto al suddetto albo speciale

    in sede di legittimità la difesa tecnica richiede l'iscrizione all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità.

  • art. 366 n. 3 c.p.c.

    prescrizione dettata dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ.

    il ricorso deve contenere una esposizione chiara e ordinata dei fatti di causa; la farraginosità e indecifrabilità dell'atto integra violazione della norma e causa di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso

    la declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 116 c.p.c.

    un apprezzamento di puro diritto

    la Corte ha escluso che la censura sulla tardività dell'appello potesse essere qualificata come questione di diritto in termini utili alla revocazione; in ogni caso ha ribadito che la revocazione non consente di sindacare errori di giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la parte deve essere assistita da un avvocato iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori; la mancanza di tale requisito determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Il ricorso per cassazione, compreso quello per revocazione, deve rispettare il requisito di chiarezza espositiva previsto dall'art. 366 n. 3 c.p.c.: un atto disorganico, farraginoso o indecifrabile è inammissibile se non consente la ricostruzione dei fatti e delle doglianze.
  • L'errore revocatorio è configurabile solo quando la decisione sia fondata sull'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto processuale obiettivamente e immediatamente smentito dagli atti; restano fuori dalla revocazione gli errori di giudizio, di interpretazione o di valutazione delle risultanze processuali.
  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione non può essere utilizzata per riproporre censure di diritto già svolte o per contestare la valutazione delle questioni processuali compiuta dal giudice di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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