Cassazione Civile, Sentenza n. 11029/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della C.T.R. Lombardia che aveva confermato l'inammissibilità per tardività del ricorso proposto il 19/03/2018 contro atto di contestazione notificato il 12/10/2017. La società chiedeva la rimessione in termini sostenendo che la tardiva proposizione del ricorso era dovuta alla responsabilità del proprio consulente/professionista (Dott. Nucera) che non avrebbe adempiuto correttamente agli obblighi informativi/di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la rimessione in termini (art. 153 c.p.c.) richieda la prova di una causa esterna, assoluta e non imputabile alla parte, collegata causalmente alla decadenza, non una mera patologia del rapporto tra cliente e professionista. La retroguardia della responsabilità del professionista può dar luogo a un'azione di responsabilità verso quest'ultimo, ma non costituisce di per sé causa non imputabile che giustifichi la rimessione in termini. La C.T.R. aveva motivatamente escluso la non imputabilità e/o l'assolutezza dell'impedimento e aveva osservato la carenza probatoria delle responsabilità del professionista; tali accertamenti di merito sono insindacabili in cassazione se congruamente motivati. Perciò è stato confermato il rigetto della domanda e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese (liquidate in euro 13.000,00 per compensi oltre spese prenotate).
Norme richiamate
art. 153 cod. proc. civ.
la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabili può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini
La Corte applica questo articolo al processo tributario e precisa che la rimessione richiede causa esterna, assoluta e non imputabile alla parte e reazione tempestiva; la mancata diligenza del professionista non costituisce, di per sé, causa non imputabile alla parte
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile
Serve a estendere al processo tributario le regole civili sulla rimessione in termini (art. 153 c.p.c.) applicabili anche ai termini di impugnazione degli atti tributari
art. 294, comma 2, cod. proc. civ.
Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti
Stabilisce la possibilità di ammettere prova dell'impedimento; la Corte richiama però la necessità di valutare con rigore la verosimiglianza e la natura non imputabile dell'impedimento
art. 1176 cod. civ.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la colpa del professionista (diligenza del buon professionista). La Corte però ritiene che eventuali inadempienze del professionista rilevino per l'azione di responsabilità verso il professionista e non come causa non imputabile che consenta la rimessione
art. 1374 cod. civ.
Richiamato dalla parte ma non ritenuto idoneo a qualificare la decadenza come non imputabile alla società; la fattispecie riguarda obbligazioni e non scalfisce il principio sulla rimessione
art. 2697 cod. civ.
Norma sulla prova in tema di onere probatorio citata dal ricorrente; la Corte afferma che la parte non ha fornito prova sufficiente della responsabilità del professionista, onere che resta a carico del ricorrente
art. 1, comma 421, legge n. 311/2004
Norma menzionata come base dell'atto di contestazione impugnato; non oggetto di specifica interpretazione nella decisione sulla rimessione in termini
art. 360 cod. proc. civ. (n. 3 e n. 4)
Norme invocate in motivi di cassazione (vizi di violazione di legge e nullità); la Corte ha ritenuto infondati i motivi e ha confermato la correttezza della valutazione di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (come da legge n. 228/2012)
Norma richiamata in dispositivo per gli adempimenti/certificazioni relativi al pagamento delle spese nei confronti della società
Massime di principio
- La rimessione in termini (art.153 c.p.c.) richiede una causa esterna, assoluta e non imputabile alla parte; la semplice inadempienza o inosservanza del professionista nominato dal soggetto non costituisce automaticamente tale causa.
- Se si vuol ottenere la rimessione in termini dopo la decadenza per tardività, è necessario provare che l'impedimento era al di fuori della sfera di controllo della parte e che si è reagito tempestivamente quando il fatto è emerso.
- I profili di responsabilità del professionista (mancata comunicazione, inadempimento del mandato) rilevano principalmente ai fini di un'azione di responsabilità e di responsabilità civile del professionista, non come mezzo per ottenere effetti restitutori nel processo verso terzi (es. rimessione).
- Nel processo tributario il vaglio sulla scusabilità dell'errore è particolarmente rigoroso per motivi di celerità e certezza; i giudici di merito svolgono valutazioni fattuali difficilmente sindacabili in cassazione se ben motivate.
- È fondamentale conservare e produrre prove documentali (e-mail, mandato, comunicazioni del professionista, istanze tempestive) che dimostrino sia l'attivazione diligente della parte sia l'effettiva natura dell'impedimento, poiché l'onere della prova è della parte che invoca la rimessione.
- Quando si riceve un atto impositivo o un atto di contestazione, la parte deve attivarsi immediatamente per affidare il mandato e vigilare sull'adempimento del professionista, onde evitare di trovarsi in posizioni di decadenza difficilmente sanabili
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