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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10978/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce l'omessa notificazione al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell'udienza di appello; la comunicazione era stata inviata ad un professionista omonimo e non all'indirizzo PEC indicato nella nomina del difensore di fiducia (Avv. Giuseppe Gallo). Si censurano violazioni degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p., in relazione all'art. 601 c.p.p., per la nullità derivante dall'omessa citazione del difensore di fiducia e l'impossibilità per l'imputato di avvalersi delle facoltà garantite dalla norma (in particolare la richiesta di trattazione in presenza).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che l'Avv. Giuseppe Gallo era l'unico difensore di fiducia indicato e che la notifica è stata effettuata a un indirizzo diverso dalla PEC risultante dagli atti di nomina; ha affermato che l'omessa notificazione al difensore di fiducia integra una nullità assoluta insanabile. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per il proseguimento del procedimento (annullamento per nullità procedurale e rimessione per ulteriore corso).

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La nullità per violazione delle norme procedurali che garantiscono la partecipazione del difensore di fiducia è di ordine generale e assoluta; l'omessa notificazione al difensore di fiducia rientra in questa fattispecie.

  • art. 179, comma 1 c.p.p.

    Conferma che le nullità assolute riguardano atti essenziali alla regolarità del processo e non possono essere sanate dalla conoscenza tardiva dell'atto o da notifiche a difensori diversi da quello scelto.

  • art. 601 c.p.p.

    Norma che disciplina la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di appello: la sua inosservanza quando riguarda il difensore di fiducia produce nullità assoluta che compromette la regolarità del giudizio di appello.

  • art. 670 c.p.p.

    Richiamata per chiarire che la nullità rilevata nel giudizio di cognizione non può essere fatta valere tramite incidente di esecuzione ai sensi di tale articolo; cioè la nullità attiene alla regolarità del giudizio e non alla formazione del titolo esecutivo.

  • art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    Richiamato per il principio che l'imputato ha diritto ad avere il difensore di sua scelta; la designazione di un difensore d'ufficio al posto di quello fiduciario, senza la corretta notificazione, lede tale diritto.

Massime di principio

  • L'omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di appello al difensore di fiducia integra una nullità assoluta, insanabile dalla mera conoscenza successiva della data del processo.
  • La notifica effettuata ad un difensore d'ufficio o a un professionista omonimo non supplisce all'obbligo di notificare il difensore di fiducia indicato dall'imputato; l'imputato non può essere privato del diritto al difensore da lui scelto.
  • È essenziale notificare gli atti alle modalità e agli indirizzi (PEC) risultanti dagli atti di nomina: l'uso di un indirizzo diverso quando quello corretto è indicato negli atti determina la nullità dell'atto notificatorio.
  • La nullità così determinata deve essere rilevata e può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio per il riesame; non è sufficiente che il difensore abbia appreso la data da altre comunicazioni per sanare la violazione.
  • In casi simili, la difesa deve tempestivamente eccepire la nullità e non avvalersi delle facoltà garantite dall'atto omesso (es. richiesta di trattazione in presenza) equivale a non aver sollevato la nullità; d'altra parte, l'assenza di una rinuncia espressa alla nullità comporta l'obbligo del giudice di annullare.
  • Per l'amministrazione della giustizia è fondamentale verificare e utilizzare gli indirizzi di notificazione indicati nelle procure e nelle nomine difensive (in particolare la PEC) per evitare nullità insanabili.

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